Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3436 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2021, (ud. 16/09/2020, dep. 11/02/2021), n.3436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6588-2017 proposto da:

SANTA MARIA A TERRA DI I.R. E P.D. SAS,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA, 4, presso

lo studio dell’avvocato SANTARONI MARCO, rappresentato e difeso

dall’avvocato DI MEGLIO GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SERRARA FONTANA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 142, presso lo

studio dell’avvocato DE CURTIS CLAUDIA, rappresentato e difeso

dall’avvocato BONELLI ENRICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7259/2016 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 22/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. PAOLITTO LIBERATO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – con sentenza n. 7259/16, depositata il 22 luglio 2016, la Commissione tributaria regionale della Campania, in accoglimento dell’appello del Comune di Serrara Fontana, – e disattesa l’impugnazione pur proposta da Santa Maria a Terra di I.R. e P.D. S.a.s., – ha dichiarato “integralmente legittimo” un avviso di pagamento emesso relativamente alla TARES dovuta dalla contribuente per il periodo di imposta 2013;

– nel riformare parzialmente la pronuncia di prime cure, il giudice del gravame ha considerato che: – come già ritenuto dal giudice del primo grado, la contribuente non aveva dimostrato “di aver tenuto conto” di “termini e modalità” per la presentazione della denuncia di variazione; – venendo in rilievo una licenzia annuale per l’esercizio dell’attività alberghiera, “la sospensione stagionale dell’attività” non risultava presa in considerazione dal regolamento comunale ai fini della riduzione della tassa; – l’avviso di pagamento era stato compiutamente motivato e la tariffa correttamente applicata “in base alla normativa vigente”; – nella superficie (di mq. 50) destinata ad un Bar non v’era svolgimento di attività di cucina così che a detta attività di somministrazione non poteva riferirsi la produzione di rifiuti speciali (oli combusti) autonomamente smaltiti dalla contribuente;

2. – Santa Maria a Terra di I.R. e P.D. S.a.s., ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un motivo misto;

– resiste con controricorso il Comune di Serrara Fontana.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. – la ricorrente, con un motivo misto, denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 141,170 e 330 c.p.c., ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, errori nel procedimento e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, assumendo, in sintesi, che:

– diversamente da quanto ritenuto dal giudice del gravame, i periodi di effettiva occupazione degli immobili avevano formato oggetto di puntuali denunce;

– l’atto impugnato difettava di motivazione, in relazione alle ragioni postevi a fondamento ed avuto riguardo (anche) agli atti richiamati e non allegati, oltrechè ai dati esposti (per periodi di occupazione degli immobili e per superfici) nelle presentate dichiarazioni;

– la tassa avrebbe dovuto applicarsi in relazione al “periodo di effettiva occupazione e produzione dei rifiuti, così come regolarmente denunciato”, tenuto (anche) conto della modulazione in concreto assunta dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani;

– per il periodo di imposta 2013, le tariffe non risultavano nemmeno regolarmente approvate dal Consiglio Comunale nè poteva ritenersi legittima una qualche differenziazione tariffaria in ragione delle diverse destinazioni degli immobili (ad attività abitativa o ricettiva);

2. – in via pregiudiziale rileva la Corte che, – venendo in considerazione, quale oggetto di gravame, distinte pronunce che, oltretutto, hanno riguardo a diversi periodi di imposta e tributi, – non sussistono i presupposti processuali dell’invocata riunione dei ricorsi;

3. – occorre, ancora, premettere che, così come rilevato dalle Sezioni Unite della Corte, la formulazione, con un unico motivo di ricorso, di plurime censure, ciascuna delle quali avrebbe potuto essere prospettata come un autonomo motivo, non è, di per sè sola, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione se non quando “nell’ambito della parte argomentativa del mezzo d’impugnazione non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure”; così che se tale scindibilità sia possibile, – ovvero la formulazione del ricorso consenta “di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, onde consentirne, se necessario, l’esame separato”, – “deve ritenersi ammissibile la formulazione di unico articolato motivo, nell’ambito del quale le censure (così come i quesiti di diritto ex art. 380 bis, ove ratione temporis prescritti) siano tenute distinte…” (cfr. Cass. Sez. U., 24 luglio 2013, n. 17931 cui adde, ex plurimis, Cass., 19 novembre 2019, n. 29992; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26790; Cass., 17 marzo 2017, n. 7009; Cass. Sez. U., 6 maggio 2015, n. 9100);

4. – tanto premesso, e ciò non di meno, i proposti motivi sono inammissibili;

5. – in disparte le superfetazioni da impropri riferimenti normativi, non è in contestazione, tra le parti, – così come del resto emerge dalla stessa gravata pronuncia, – che il Comune di Serrara Fontana abbia dato applicazione, nella fattispecie, alle disposizioni di cui al D.L. n. 201 del 2011, art. 14, conv. in L. n. 214 del 2011, che, – nel disporre la soppressione di “tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria” (c. 46), – ha espressamente previsto (a decorrere dal 1 gennaio 2013) l’istituzione del “tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.” (c. 1) e che, per quel che qui rileva, ha disposto nei seguenti termini:

– “Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani” (c. 3);

– “In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie” (c. 6);

– “Il comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; … ” (c. 15);

6. – come, dunque, reso esplicito dai dati normativi appena ripercorsi, l’uso stagionale degli immobili (e sinanche l’uso temporaneo non superiore a sei mesi) non esclude la ricorrenza del presupposto impositivo, – qual legato alla disponibilità dell’area produttrice di rifiuti (art. 14, comma 3, cit.), – secondo una rimodulazione della previgente normativa che, in siffatti termini, delineava il presupposto impositivo della TARSU (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1; v., ex plurimis, Cass., 9 marzo 2020, n. 6551; Cass., 23 maggio 2019, 14037; Cass., 14 settembre 2016, n. 18054; Cass., 23 settembre 2004, n. 19173; Cass., 18 dicembre 2003, n. 19459) e che recava, peraltro, identica soluzione quanto all’uso stagionale (v., con riferimento al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 66,Cass., 23 maggio 2019, n. 14037 cui adde Cass., 3 dicembre 2019, n. 31460);

6.1 – il giudice del gravame, come anticipato, ha espressamente rilevato che, – venendo in considerazione una licenzia annuale per l’esercizio dell’attività alberghiera, – “la sospensione stagionale dell’attività” non risultava presa in considerazione dal regolamento comunale ai fini della riduzione della tassa (v., Cass., 27 dicembre 2018, n. 33426; Cass., 9 novembre 2016, n. 22756; in termini più generali, – quanto alla non identificabilità dell’obiettiva impossibilità di utilizzo dell’immobile, col suo mancato utilizzo per scelta del contribuente, in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2, – v., altresì, Cass., 21 gennaio 2013, n. 1332; Cass., 13 giugno 2012, n. 9633; Cass., 28 ottobre 2009, n. 22770; Cass., 12 agosto 2004, n. 15658);

– e una siffatta ratio decidendi, – in quanto tale autonoma rispetto a quella incentrata (già dal giudice del primo grado del giudizio) sull’omessa presentazione della denuncia di variazione, – per un verso risulta conforme alla specifica disciplina del tributo e, per il restante, non forma oggetto di alcuna specifica censura, così che la contestazione relativa all’avvenuta presentazione delle denunce di variazione rimane inconcludente e processualmente inammissibile (per il rilievo che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi v., ex plurimis, Cass. Sez. U., 29 marzo 2013, n. 7931 cui adde Cass., 18 giugno 2019, n. 16314; Cass., 4 marzo 2016, n. 4293);

7. – in relazione alle residue censure il ricorso difetta, poi, di specificità e di autosufficienza;

7.1 – quanto, difatti, alla contestata compiutezza della motivazione dell’atto impugnato, qual rilevata dal giudice del gravame, la ricorrente risolve il contenuto delle sue censure nella mera contrapposizione al rilievo svolto dalla gravata sentenza senza identificare nè gli effettivi termini della motivazione censurata nè gli atti che (in tesi) nella stessa sarebbero stati richiamati;

– laddove i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie controversa; il ricorrente ha, difatti, l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutum della sentenza impugnata (v., ex plurimis, Cass., 14 maggio 2018, n. 11603; Cass., 22 settembre 2014, n. 19959; Cass., 3 luglio 2008, n. 18202; Cass., 14 novembre 2003, n. 17183);

– e la censura involgente la congruità della motivazione dell’avviso di accertamento, per di più, richiede che il ricorso per cassazione riporti testualmente i passi della motivazione dell’atto che, per l’appunto, si assumano erroneamente intèrpretati o pretermessi (v. Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde, ex plurimis, Cass., 19 novembre 2019, n. 29992; Cass., 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., 29 maggio 2006, n. 12786);

7.2 – in ordine, da ultimo, alle censure involgenti la legittimità della tariffa applicata (e la sua stessa approvazione), la parte non dà conto nè della loro deduzione davanti al giudice del gravame nè dei relativi contenuti così che, – venendo in rilievo questioni non trattate dal giudice del gravame, – ne emerge l’inammissibilità per novità (v. Cass., 24 gennaio 2019, n. 2038; Cass., 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., 13 giugno 2018, n. 15430; Cass., 18 ottobre 2013, n. 23675; Cass., 28 luglio 2008, n. 20518; Cass., 21 febbraio 2006, n. 3664; Cass., 12 luglio 2005, n. 14590);

8. – le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater).

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento, in, favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 1.415,00, oltre rimborso spese generali di difesa ed oneri accessori, come per legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

 

 

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