Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3436 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. II, 11/02/2011, (ud. 24/01/2011, dep. 11/02/2011), n.3436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17242/2005 proposto da:

F.V. (OMISSIS) (DECEDUTA), e successivamente per

essa gli eredi B.A. (OMISSIS), B.M.

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

VIGLIENA 2, presso lo studio dell’avvocato CISBANI FABIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato DEL CORTO Stefano;

– ricorrenti –

e contro

V.L., BI.DO.;

– intimati –

sul ricorso 22691/2005 proposto da:

BI.DO. (OMISSIS), V.L.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ROMOLO

BALZANI 64, presso lo studio dell’avvocato TERREI KATIUSCIA,

rappresentati e difesi dall’avvocato POGGIONI PIER PAOLO;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

B.A., F.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 694/2004 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 07/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

24/01/2011 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;

udito l’Avvocato Cisbani Fabio con delega depositata in udienza

dell’Avv. Del Corto Stefano difensore dei ricorrenti che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso

incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 13/7/2001 il tribunale di Arezzo, decidendo sulle contrapposte domande avanzate da V.L. e B. D. (attori) e B.A. e F.V. (convenuti), così disponeva: determinava come da c.t.u. il confine tra le rispettive proprietà delle parti; ordinava l’abbattimento di alcune piante site sul fondo dei convenuti a distanza non legale dal fondo degli attori; ordinava la rimozione di una siepe collocata dagli attori a distanza non legale dal fondo dei convenuti; rigettava le altre domande proposte dalle parti.

Avverso la detta sentenza i V. – Bi. proponevano appello al quale resistevano i B. – F. che spiegavano appello incidentale.

Con sentenza 7/5/2004 la corte di appello di Firenze: in parziale riforma dell’impugnata decisione disponeva l’arretramento alla distanza di legge dal confine sia dell’accessorio agricolo posto nel fondo degli appellati, che della tubazione dell’acqua posta nel fondo degli appellanti; condannava gli appellati in solido al pagamento in favore degli appellanti della metà delle spese della c.t.u.;

compensava interamente tra le parti le spese del giudizio di secondo grado. La corte di appello, per quel che ancora rileva in questa sede, osservava: che erroneamente il tribunale aveva negato la caratteristica di costruzione al manufatto eretto dagli appellati a distanza non regolare dal confine; che il c.t.u. aveva individuato nel fondo dei B. – F. “un accessorio in muratura” che, come emergeva dalle fotografie allegate all’elaborato peritale, era stabilmente infisso al suolo e fuoriusciva in notevole misura da terra integrando quindi il concetto di “costruzione”; che pertanto andava disposto l’arretramento alla distanza legale dal confine di detta costruzione;

che era inammissibile – per la sua genericità non essendo state specificate le modalità ed il contesto della sua realizzazione – la prova chiesta dagli appellati in ordine alla presenza “in loco” di tale accessorio da oltre venti anni; che, quanto alla domanda di risarcimento del danno derivante dall’accettata illegittimità della costruzione e delle piante, gli attori-appellanti non avevano fornito alcuna prova del lamentato pregiudizio non potendo questo essere insito nella stessa azione illegale ed essendo invece onere degli appellanti dimostrare che la detta attività illegale aveva loro impedito di godere del proprio fondo; che, quanto alle spese del procedimento di nuova opera per l’attività illegittima dei convenuti manifestatasi in corso di causa, la relativa richiesta non era stata compresa dagli attori nella domanda di risarcimento del danno per cui mancava sul punto una specifica domanda; che gli appellati non avevano contestato la demarcazione del confine come rilevata dal c.t.u. per cui erano ultronee le richieste di chiarimenti al consulente e di ammissione di prova per testi sul punto; che, quanto alla presenza del “capanno in muratura” che il c.t.u. aveva indicato come addossato al muro perimetrale dell’edificio B. – F., questi ultimi non, avevano contestato la conclusione dei consulente secondo cui il muro era divenuto, a seguito della realizzazione di detta opera, di proprietà comune; che, d’altra parte, a norma dell’art. 877 c.c., era consentito ai V. – Bi. di costruire in appoggio salvo i”obbligo di pagare il valore del muro e del suolo come indicato nell’art. 874 c.c.: che, quanto al risarcimento del danno, valevano le stesse considerazioni espresse con riferimento all’appello principale nel senso che difettava la dimostrazione del pregiudizio subito; che il discorso era valido anche per l’abbattimento dell’albero di acacia con l’aggiunta che non erano state provate l’ubicazione della pianta sul confine e la proprietà esclusiva degli appellati; che l’esito complessivo della lite, che aveva visto la reciproca soccombenza, induceva a ritenere la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese processuali anche del secondo grado del giudizio: che gli appellati erano tenuti a rifondere agli appellanti la metà delle spese di c.t.u. anticipate interamente dai V. – Bi..

La cassazione della sentenza della corte di appello di Firenze è stata chiesta da B.A. e F.V. con ricorso affidato a quattro motivi illustrati da memoria. Hanno resistito con controricorso V.L. e Bi.Do. i quali hanno proposto ricorso incidentale sorretto da tre motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso principale i B. – F. denunciano violazione di norme di diritto e vizi di motivazione deducendo che la corte di appello ha errato ne definire “costruzione” l’accessorio agricolo posto nel fondo di essi ricorrenti pur trattandosi di un’opera di estrema modestia non integrante il carattere (necessario per la qualifica di costruzione) di solidità e di immobilizzazione. Il manufatto non è quindi assoggettato alle norme che disciplinano le distanze tra le costruzioni. In ogni caso la corte di appello ha errato nel non accogliere la richiesta di chiarimenti al c.t.u. e di ammettere l’escussione dei testi. La prova testimoniale non è stata ammessa con motivazione insufficiente e contraria ai dati oggettivi che avevano supportato la relativa richiesta.

Il motivo è infondato posto che, come questa Corte ha avuto modo di precisare, ai fini dell’applicazione delle distanze legali di cui all’art. 873 c.c., e delle norme integrative dettate dai regolamenti locali, deve intendersi per costruzione qualsiasi opera che, pur difettando di una propria individualità, abbia tuttavia i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione rispetto al suolo. L’accertamento in ordine alla sussistenza di tali caratteristiche spetta al giudice del merito (sentenza 12/9/2000 n. 12045). In particolare ai fini dell’osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dall’art. 873 c.c., o da norme regolamentari integrative, la nozione di “costruzione” comprende qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo f sentenza 19/10/2009 n. 22127).

Nella specie correttamente la corte di appello ha ravvisato nel manufatto in questione gli estremi di una “costruzione” ponendo in evidenza che – secondo quanto insindacabilmente accertato in fatto – tale manufatto era stabilmente infisso al suolo e fuoriusciva “in misura notevole da terra”.

E’ invece inammissibile la parte del motivo in esame relativa al mancato accoglimento delle richieste volte ad ottenere dal c.t.u.

chiarimenti e ad ammettere la formulata prova testimoniale.

Al riguardo è appena il caso di osservare che, come è noto e come è pacifico nella giurisprudenza di legittimità, rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il c.t.u. ovvero di disporre la rinnovazione delle indagini (tra le tante, sentenza 28/5/2010 n. 13112). L’esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità.

Del pari costituisce principio costantemente affermato da questa Corte quello secondo cui la censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile se il ricorrente: a) omette di indicare in ricorso i capitoli di prova non. ammessi ed asseritamente concludenti e decisivi ai fine di pervenire a soluzioni diverse da quelle raggiunte nella sentenza impugnata; b) non alleghi ed indichi la prova della tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione e la fase di merito a cui si riferisce al fine di consentire ex actis alla Corte di cassazione di verificare la vericità dell’asserzione (tra le tante, sentenze 23/4/2010 n. 9748; 24/4/2009 n. 9817; 19/3/2007 n. 6440; 23/9/2004 n. 19138).

Nella specie i detti oneri non sono stati rispettati dai ricorrenti principali.

Con il secondo motivo 1 ricorrenti principali denunciano violazione di norme di diritto con riferimento al capo della sentenza impugnata di rigetto della domanda riconvenzionale proposta da essi B. – F. concernente: a) la richiesta di demolizione della costruzione realizzata dagli attori sul retro del loro fabbricato; b) la richiesta di risarcimento de, danno per l’abbattimento dell’acacia selvatica e per gli sconfinamenti degli appellanti; c) la richiesta di condanna degli appellanti al pagamento delle spese del giudizio di primo grado. Al riguardo i ricorrenti principali deducono: a) che la corte di appello ha errato nell’applicare l’art. 877 c.c., sul presupposto che essi B. – F. non avevano contestato le conclusioni del c.t.u., laddove la detta contestazione era da ritenere implicita: peraltro nella specie è da applicare l’art. 873 c.c. e non l’art. 877 c.c.; b) che la corte di appello ha errato nel negare il risarcimento del danno per l’abbattimento dell’acacia selvatica (che si trovava sul confine al contrario di quanto ritenuto dal giudice di appello) e per gli sconfinamenti degli appellanti: si tratta infatti di violazioni che comportano l’automatica limitazione del godimento del diritto di proprietà; c) che i V. – Bi., in quanto soccombenti, dovevano essere condannati al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.

La censura sub a) è manifestamente infondata in quanto i B. – F. – come dagli stessi ammesso nel motivo in esame – non hanno espressamente contestato con specifico motivo di appello (come imposto dall’art. 342 c.p.c.) le conclusioni cui era giunto il c.t.u.

nominato in primo grado in ordine alla, avvenuta comunione del muro in questione. E’ invece inammissibile – perchè del tutto immotivata ed incomprensibile oltre che formulata in modo oscuro – la tesi ( non sorretta da elementi in fatto e in diritto ) della asserita applicazione nella specie dell’art. 873 e non dell’art. 877 c.c..

La censura sub b) è fondata limitatamente alla parte relativa al mancato accoglimento della domanda, di risarcimento danni per i riconosciuti sconfinamenti dei V. – Bi. avendo la corte appello effettivamente errato nel non riconoscere tale richiesta in quanto non assistita da prove in ordine al pregiudizio derivante dalla presenza di piantagioni a distanza non legale. In proposito va infatti applicato il principio in base al quale in materia di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell’illecito, sia quella risarcitoria, e, determinando la suddetta violazione un asservimento di fatto del fondo del vicino, il danno deve ritenersi “in re ipsa”, senza necessità di una specifica attività probatoria (sentenze di questa Corte 7/5/2010 n. 11196;

11/2/2008 n. 3199).

La censura sub e) è assorbita perchè l’accoglimento nei sensi sopra precisati della censura sub b) comporta logicamente l’assorbimento del motivo relativo al governo delle spese: di tale questione si dovrà occupare il giudice del rinvio.

Con il terzo ed il quarto motivo i ricorrenti principati sostengono che la corte di appello ha errato: a) nel porre a carico di essi B. – F. la metà delle spese di c.t.u. da imputare invece in via esclusiva ai V. – Bi.; b) nel compensare le spese del secondo grado del giudizio che, in conseguenza dell’accoglimento dei motivi di ricorso, devono essere rimborsate ad essi B. – F..

Il motivo è assorbito come la censura sub c) del secondo motivo de ricorso principale.

Con il primo motivo del ricorso incidentale i V. – Bi. denunciano violazione di norme di diritto sostenendo che la corte di appello avrebbe dovuto condannare i B. – F. al risarcimento dei danni subiti da essi ricorrenti incidentali per la collocazione delle costruzioni e delle piante a distanza inferiore a quella legale: si tratta infatti di danni che derivano “de facto” prescindendo dalla dimostrazione della sussistenza di un concreto pregiudizio.

Il motivo è fondato per le ragioni sopra riportate esaminando la censura sub b) del secondo motivo del ricorso principale.

Con il secondo motivo i. ricorrenti, incidentali denunciano vizi di motivazione e violazione di norme di legge deducendo che la richiesta di rifusione delle spese del procedimento di denuncia di nuova opera non deve formare oggetto di una specifica domanda – come erroneamente ritenuto dalla corte di appello – trovando la sua regolamentazione in tema di spese processuali.

Il motivo è fondato in quanto è palese l’errore commesso dalla corte di appello nel ritenere necessario – per ottenere la rifusione delle spese dei procedimento di nuova opera promosso in corso di causa dai V. – Bi. e conclusosi con accoglimento dell’istanza – formulare ima specifica richiesta da inserire nella domanda di risarcimento del danno.

In proposito va segnalato che la regolamentazione delle spese della fase cautelare in corso di causa deve avvenire con la sentenza che definisce il giudizio di merito con applicazione dei principi generali di cui all’art. 91 c.p.c.. Il provvedimento cautelare richiesto al giudice istruttore della causa pendente nel merito concreta un subprocedimento incidentale inserito nei procedimento principale e pertanto la regolamentazione delle spese processuali del primo, essendo questo privo di autonomia, non può che essere disposta, come per tutte le altre spese processuali che si sostengono nel corso del procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest’ultimo (in tali sensi sentenza di questa Corte 28/8/1996 n. 7921).

Con il terzo motivo i V. – Bi. denunciano violazione di norme di diritto lamentando l’errore commesso dalla corte di merito nel compensare le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio e che, invece, devono essere poste a carico dei V. – Bi. da considerare maggiormente soccombenti.

Il motivo è assorbito dovendo le questioni, relative alle spese del giudizio di primo e di secondo grado essere decise dal giudice del rinvio.

In conclusione, in base alle considerazioni che precedono, va rigettato il primo motivo del ricorso principale, vanno accolti il secondo motivo del ricorso principale (limitatamente alla censura sub b ivi articolata), il primo e il secondo motivo de ricorso incidentale, mentre vanno dichiarati assorbiti il secondo motivo del ricorso principale (con riferimento alla censura sub e ivi sviluppata), il terzo e il quarto motivo del ricorso principale ed il terzo motivo del ricorso incidentale.

La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata ad altra sezione della corte di appello di Firenze che procederà ad un nuovo esame tenendo conto dei rilievi sopra esposti ed attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie nei sensi di cui in motivazione il secondo motivo del ricorso principale, accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri motivi dei detti ricorsi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Firenze.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA