Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3436 del 09/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/02/2017, (ud. 21/12/2016, dep.09/02/2017),  n. 3436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24423-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.E.V., G.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3186/16/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA-SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata

il 21/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di Emanuele C.V. e di G.C. di cartella di pagamento, emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bisportante Irpef relativa all’anno di imposta 1996, la C.T.R. della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, confermava la decisione di primo grado favorevole alla contribuente, ribadendo che l’Ufficio era decaduto dalla pretesa impositiva avendo iscritto a ruolo oltre i termini di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 (liquidazione ex art. 36 bis sulla base di dichiarazione presentata nel 1997 ed iscritta a ruolo il 21.12.2000 e non entro il dicembre del secondo anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione).

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso su unico motivo.

I contribuenti non hanno svolto attività difensiva.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. L’unico motivo, prospettante violazione di legge, è manifestamente fondato alla luce del consolidato orientamento di questa Corte (con le pronunce indicate in ricorso e, di recente, ribadito da Cass. n. 15329 del 04/07/2014) secondo cui in tema di riscossione delle imposte sui redditi, il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005, n. 156, che ha fissato, al comma 5 bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni ed ha stabilito all’art. 5 ter, sostituendo del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 36, il comma 2 che, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 deve essere notificata, a pena di decadenza, non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della presentazione, ha un inequivoco valore transitorio e trova applicazione a tutte le situazioni tributarie anteriori alla sua entrata in vigore, anche a quelle “sub iudice”.

2. La sentenza impugnata si è discostata dai superiori principi per cui, in accoglimento del ricorso va cassata e va disposto il rinvio alla C.T.R. della Sicilia affinchè, adeguandosi al superiore principio, provveda al riesame ed al regolamento delle spese di lite.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017

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