Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34358 del 23/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 23/12/2019, (ud. 29/11/2018, dep. 23/12/2019), n.34358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24612-2014 proposto da:

B.P., F.L., FR.GI.,

G.S., GO.RI., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

FRANCESCO DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato SUSANNA LOLLINI,

che li rappresenta difende unitamente all’avvocato GIORGIO FREZZA;

– ricorrenti –

contro

CTT NORD S.R.L., – CONSORZIO TOSCANA TRASPORTI NORD S.R.L. avente

causa del CLAP S.P.A. in persona del legale rappresentante pro

tempore e per il CLAP S.P.A. – CONSORZIO LUCCHESE AUTOTRASPORTI

PUBBLICI CLAP S.P.A. in liquidazione, in persona del Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che le rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MICHELE MARIANI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1194/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 24/10/2013 R.G.N. 94/2012.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Firenze, con sentenza depositata il data 24.10.2013, ha respinto il gravame interposto, da B.P., F.L., Fr.Gi., G.S., Go.Ri., avverso la pronunzia del Tribunale di Lucca che aveva rigettato le domande dei lavoratori, volte ad ottenere la condanna della CTT Nord S.r.l. e della Clap S.p.A. alla corresponsione del terzo elemento retributivo, assumendo i suddetti che la qualifica di lavoratori a tempo indeterminato spettasse loro sin dall’origine del rapporto, instauratosi come contratto di formazione lavoro, una volta trasformato quest’ultimo in contratto definitivo;

che per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i lavoratori articolando un motivo contenente più censure;

che la CTT Nord S.r.l. e la Clap S.p.A. in liquidazione hanno resistito con controricorso;

che sono state comunicate memorie nell’interesse delle società; che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la “violazione e falsa applicazione del D.L. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, art. 12 convertito con modificazioni dalla L. n. 863 del 1984, e dell’art. 12 disp. gen. premesse al codice civile inerente l’interpretazione delle leggi, nonchè motivazione insufficiente e contraddittoria” e si lamenta che l’art. 4 dell’accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti del settore degli autoferrotranvieri siglato il 27 luglio 1997, che sopprime il terzo elemento salariale per tutti coloro che non erano già in forza come dipendenti a tempo indeterminato alla data di stipula del contratto, ove interpretato nel modo con il quale è stato interpretato dalle sentenze del Tribunale di Lucca e dalla Corte di Appello di Firenze sarebbe nullo per contrarietà a norme imperative, nonchè discriminatorio; che il motivo non può essere accolto: ed invero – anche prescindendo dalla formulazione non più consona con le modifiche introdotte all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile, ratione temporis, al caso di specie poichè la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata, come riferito in narrativa, in data 24.10.2013 – la sentenza della Corte di Appello ha deciso la causa alla stregua degli ormai consolidati arresti giurisprudenziali di legittimità, dai quali non vi è ragione di discostarsi (cfr. Cass., S.U., n. 20074/2010), secondo i quali “Il contratto di formazione lavoro appartiene al genere del contratto a termine. Il fatto che, una volta trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’anzianità maturata nel periodo di formazione sia utile anche ai fini economici, consentendo l’acquisizione di scatti di anzianità od altri benefici connessi all’anzianità di servizio, siano essi di origine legale o contrattuale, non comporta tuttavia che la natura del rapporto divenga a tempo indeterminato fin dalla sua stipulazione”. La trasformazione, come ricorda Cass. n. 6018/2009, fa sì che gli istituti legati all’anzianità retroagiscano alla stipula del contratto di formazione, ma “per il resto, il lavoratore deve considerarsi come neo-assunto”;

che per quanto in precedenza esposto, il ricorso va respinto;

che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2019

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