Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34356 del 23/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 23/12/2019, (ud. 29/11/2018, dep. 23/12/2019), n.34356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21787-2014 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

58, presso lo studio degli Avvocato BRUNO COSSU, SAVINA BOMBOI, che

lo rappresentano e difendono unitamente all’Avvocato VINCENZO

MARTINO;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., (OMISSIS) Società con socio unico

soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie

dello Stato Italiane S.p.A. – in proprio e quale incorporante di

TRENO ALTA VELOCITA’ – T.A.V. in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA CROCE

ROSSA 1, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA CARINO,

rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLO TOSI, ANDREA UBERTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1404/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/03/2014 R.G.N. 289/2013.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Torino, con sentenza pubblicata in data 11.3.2014, in accoglimento del gravame interposto dalla Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., nei confronti di G.G., avverso la sentenza del Tribunale di Novara depositata il 9.1.2013, ha respinto le domande del lavoratore, volte ad ottenere la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto stipulato inter partes, relativamente al periodo 2.7.2001-28.2.2007, prorogato sino al 31.12.2009, l’accertamento della costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 2.7.2001 e la condanna della società resistente a riammetterlo in servizio ed a corrispondergli le retribuzioni maturate;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il G. articolando tre motivi, il secondo dei quali articolato “in subordine” ed il terzo “in ulteriore subordine”;

che la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha resistito con controricorso;

che sono state comunicate memorie nell’interesse di entrambe le parti;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “la nullità della sentenza per non aver pronunziato, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulla domanda di accertamento della nullità del termine per violazione del principio, desumibile dal sistema delineato dalla L. n. 230 del 192 (nel quale si inseriscono le nuove ipotesi di assunzione a t.d. previste dalla contrattazione collettiva L. n. 56 del 1987, ex art. 23), secondo il quale il contratto a termine (anche) per quanto riguarda il personale non dirigenziale deve avere un ragionevole limite di durata” e si lamenta che la Corte di merito non avrebbe preso in esame il profilo di nullità con il quale era stato dedotto che “pur non avendo il Legislatore della L. n. 230 del 1962 espressamente previsto un limite massimo di durata del contratto a termine per quanto riguarda il personale non dirigente, un ragionevole limite doveva essere ricavato comunque dal sistema delineato dalla citata Legge e poteva essere individuato in un termine inferiore a cinque anni, previsto per i dirigenti”; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “In subordine, omesso esame di un fatto decisivo riguardante l’interpretazione della domanda” e si deduce che i giudici di secondo grado non avrebbero motivato in ordine alla circostanza che il contratto a termine non poteva andare oltre un ragionevole limite di durata”; 3) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “In ulteriore subordine, violazione del principio, insito nel sistema delineato dalla L. n. 230 del 1962, secondo il quale anche per il personale non dirigenziale il contratto a termine deve avere un ragionevole termine di durata” e si afferma che “il presente motivo viene proposto solo per mero scrupolo difensivo, perchè parte ricorrente ritiene che la corte d’Appello non abbia pronunciato sul profilo della nullità dei termini di cui si è detto, incorrendo, così, nel vizio di omessa pronuncia ovvero di errata interpretazione della domanda, di cui si è detto”;

che il primo motivo non è fondato: al riguardo, è, innanzitutto, da osservare che, perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità una “omessa pronunzia” – fattispecie riconducibile ad una ipotesi di error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4 – sotto il profilo della mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, deve prospettarsi, in concreto, l’omesso esame di una domanda o la pronunzia su una domanda non proposta (cfr., tra le molte, Cass. nn. 13482/2014; 9108/2012; 7932/2012; 20373/2008); ipotesi, queste, che non si profilano nel caso di specie, in cui i giudici di seconda istanza, facendo proprio il prevalente – ed ormai consolidato – indirizzo giurisprudenziale di legittimità (cfr. Cass., S.U. n. 4588/2006), hanno condivisibilmente osservato che la legittimità del contratto di cui si tratta deve essere considerata esclusivamente alla luce delle previsioni contenute nel CCNL Industria Metalmeccanica Privata 8.6.1999, che, in virtù della delega in bianco contenuta nella L. n. 56 del 1987, art. 23 consente l’apposizione del termine “quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione i un’opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo”; la Corte di merito, inoltre, ha sottolineato la inconferenza, nella fattispecie, della normativa cui il G. aveva fatto riferimento nel ricorso introduttivo del giudizio (la violazione dei limiti di durata del contratto a termine previsti dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 10, comma 4, art. 5, comma 4-bis e dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 43), in quanto non applicabile al caso di specie, in cui si dibatte di un contratto a termine, per una qualifica non dirigenziale, stipulato il 25.6.2001, quindi, in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001 e, quindi, pacificamente, ne vigore della normativa previgente (L. n. 230 del 1962, come integrata dalla L. n. 56 del 1987), ai sensi della quale non era previsto alcun limite di durata massima dei contratti a termine per i lavoratori di qualifica non dirigenziale, tra i quali rientra il G.;

che, al proposito, alla stregua dei costanti arresti di questa Corte, è legittima l’apposizione di un termine “mediante il riferimento ad un evento futuro che, ritenuto di certa realizzazione al momento della stipula, non sia, all’atto dell’apposizione, determinabile quanto al momento del suo esatto verificarsi” (v., ex plurimis, Cass. nn. 3942/1988; 6784/1998); pertanto, nel caso in esame, deve considerarsi legittima la causale che subordina la cessazione del rapporto a termine all’ultimazione del progetto Alta Velocità sulla tratta (OMISSIS); la qual cosa spiega il motivo del ricorso, da parte della società datrice, all’assunzione a termine dei Responsabili degli Osservatori Territoriali, tra i quali rientra il G., subordinando la cessazione del rapporto alla consegna dei lavori ed all’attivazione della tratta di cui sopra si è detto;

che il secondo motivo, peraltro articolato in via subordinata è inammissibile per la formulazione non più consona con le modifiche introdotte all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile, ratione temporis, al caso di specie poichè la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata, come riferito in narrativa, in data 11.3.2014;

che neppure il terzo motivo, formulato, peraltro, in via ulteriormente subordinata, può essere accolto, in quanto, all’evidenza, articolato in modo meramente esplorativo e volto ad ottenere una diversa valutazione dei fatti, che in questa sede, come è noto, non può avere luogo; inoltre, nello stesso, non si tiene conto del fatto che, nella fattispecie, la Corte distrettuale ha operato una corretta operazione di sussunzione, laddove, come innanzi osservato, nel ricorso introduttivo del giudizio, si pretendeva l’applicazione, al caso di specie, di norme non ancora in vigore all’epoca della stipula del contratto di cui si tratta; attività, quest’ultima, rimessa al giudice di merito, insindacabile in Cassazione, se non sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto (cfr., tra le molte, Cass. nn. 7932/2012; 20373/2008). Il giudice, infatti, ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l’azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti, purchè non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificando i fatti costitutivi e fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio: la qual cosa, nel caso all’esame, per tutte le considerazioni svolte, non è avvenuta;

che per quanto in precedenza esposto, il ricorso va respinto;

che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA