Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3435 del 14/02/2014
Civile Sent. Sez. 3 Num. 3435 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA
SENTENZA
sul ricorso 12865-2010 proposto da:
BANCO DO BRASIL SA 01763140157 in persona del legale
rappresentante per l’Italia Direttore JOAO CARLOS
PINTO DE MELLO, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE GIULIO CESARE” 14, presso lo studio
dell’avvocato BARBANTINI MARIA TERESA, che la
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rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROCCA
CARLO EDOARDO giusta delega in atti;
– ricorrente contro
AR STUDIO DI ROBERTO ASCIONE & C SAS 01754320007,
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Data pubblicazione: 14/02/2014
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE
FERRARI 12, presso lo studio dell’avvocato SMEDILE
SERGIO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato DANIELE MAMMANI giusta delega in atti;
– controricorrente
–
D’APPELLO di MILANO, depositata il 29/05/2009, R.G.N.
3322/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/12/2013 dal Consigliere Dott.
RAFFAELLA LANZILLO;
udito l’Avvocato CARLO ROCCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
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avverso la sentenza n. 1527/2009 della CORTE
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di
Milano ha confermato la condanna, emessa in primo grado dal
Tribunale di Milano, della s.a. Banco do Brasil (d’ora in avanti
BB) a pagare la somma di C 90.896,40, oltre interessi e spese di
avanti AR), quale corrispettivo dell’attività di mediazione
prestata al Banco per la vendita dello stabile di via Baracchini
n. 2, in Milano.
Il BB aveva resistito alla domanda di pagamento, promossa in
primo grado da AR, assumendo che l’attività svolta da
quest’ultima non aveva svolto alcuna efficacia al fine di
promuovere la vendita.
BB propone quattro motivi di ricorso per cassazione, a cui
resiste AR con controricorso.
Il Collegio raccomanda la motivazione semplificata.
Motivi della decisione
1.- Il primo motivo, che denuncia violazione dell’art. 1754 cod.
civ., nonché dei principi desumibili dagli art. 1175, 1176, 2729
e 2697 cod. civ., si conclude con il seguente quesito:
” Dica la Corte se può riconoscersi la qualità di mediatore al
soggetto che non ha ricercato e trovato la potenziale
controparte contrattuale di un aspirante venditore ma è stata da
questa, tramite 11 mediatore dell’aspirante acquirente, trovato
e ne ha ricevuto notizia sull’identità e sull’intenzione
dell’aspirante acquirente”.
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lite, alla s.n.c. AR Studio di Roberto Ascione & C. (d’ora in
Il terzo motivo, che denuncia violazione degli art. 2729 1 °
comma e 2697 cod. civ., si conclude con il seguente quesito:
“Dica la Corte se costituisce idonea modalità di assolvimento
dell’onere della prova di conferimento di incarico mediatorio
una presunzione assunta
in difformità dallo schema dell’art.
Il quarto motivo,
che denuncia violazione dell’art. 1754 cod.
civ. con riferimento all’identificazione delle parti che hanno
concluso l’affare, si conclude con il seguente quesito:
“Dica l’ecc.ma Corte se costituisce corretta applicazione
dell’art. 1754 cod. civ. qualificare come prestazione mediatoria
l’attività
di
chi
non
comunica
all’eventuale venditore
l’identità dell’eventuale acquirente”.
2.- I suddetti motivi
– che tutti denunciano violazioni di
legge – sono inammissibili ai sensi dell’art. 366bis cod. proc.
civ., norma applicabile al caso di specie perché in vigore alla
data del deposito della sentenza impugnata (art. 6 e 27 d. lgs.
2 febbraio 2006 n. 40, che ha introdotto la disposizione, e art.
47 e 58 legge 18 giugno 2009 n. 69, che ne ha disposto
l’abrogazione).
Dispone l’art. 366bis che,
nei casi previsti dall’art. 360 n.
1, 2, 3, 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere
con la formulazione di un quesito di diritto che sintetizzi la
questione giuridica sottoposta al giudizio della Corte di
legittimità sì da consentirle di enunciare un principio di
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2729 cod. civ.”.
diritto chiaro, specifico ed applicabile anche ai casi analoghi
a quello sottoposto ad esame.
Il quesito deve perciò contenere la riassuntiva esposizione
della fattispecie sottoposta al giudice di merito e
la
sintetica indicazione della regola di diritto da esso applicata,
Il quesito non può risolversi, quindi, in una enunciazione di
carattere generale ed astratto, priva di qualunque indicazione
sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla
fattispecie in esame.
Né si può desumere il quesito dal contenuto del motivo o
integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale
abrogazione della norma (cfr., sulle modalità di formulazione
dei quesiti, Cass. Civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 11 marzo
2008 n. 6420; Cass. Civ. Sez. III, 30 settembre 2008 n. 24339 e
9 maggio 2008 n. 11535; Cass. civ. Sez. 5, 18 novembre 2011 n.
24255; Cass. Civ. Sez. 3, 14 marzo 2013 n. 6549, fra le tante).
Men che mai il quesito di diritto può risolversi nella mera
indicazione della norma che si ritiene violata (cfr. Cass. civ.
S.U. 18 luglio 2008 n. 19811).
Nella specie i quesiti non solo risultano estremamente generici
e astratti, solo parzialmente correlati alle norme di cui è
denunciata la violazione nella rubrica del motivo e inidonei a
far comprendere quale sia la regola di diritto erroneamente
applicata e quale quella di cui si chiede l’applicazione.
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nonché di quella che si vorrebbe venisse affermata in sua vece.
Ma soprattutto essi danno apoditticamente per ammessi i
presupposti di fatto corrispondenti alla tesi difensiva del
ricorrente, ma contrari a quelli che la Corte di appello ha
concretamente accertato e sui quali ha fondato la sua decisione,
omettendo ogni indicazione di eventuali ragioni di censura della
accertamenti in fatto del giudice di merito sono suscettibili di
riesame in sede di legittimità.
I quesiti sono quindi inidonei, in relazione allo scopo in vista
del quale è stata introdotta la disposizione dell’art. 366bis
cod. proc. civ.
3.- Il secondo motivo, che denuncia vizi di motivazione ai sensi
dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., è manifestamente
infondato.
Il ricorrente ravvisa una contraddizione della motivazione, a
pag. 5 della sentenza impugnata, ove la Corte di appello ha
tratto argomento a dimostrazione dell’utile intervento di AR per
la conclusione dell’affare dalla circostanza che AR ha
dichiarato di avere appreso da altro agente immobiliare, dott.
Francesco Terzi, che la Banca Popolare di Bari stava cercando in
Milano locali idonei ad ospitare una sua filiale.
Ad avviso del ricorrente tale affermazione sarebbe in
contraddizione con quanto la motivazione soggiunge subito dopo,
cioè che agli incontri fra le parti (Banco do Brasil e Banca di
Bari) del 26/3 e del 2/4/2001 partecipò anche il sig. Ascione,
oltre al dott. Terzi, sicché
“pare del tutto evidente che la
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motivazione: unico aspetto in relazione al quale gli
notizia della disponibilità del locali del Banco do Brasil e del
fatto che essi potessero interessare alla Banca Popolare di Bari
non può che essere pervenuta al dott. Terzi dall’Ascione
stesso”.
Assume il ricorrente che entrambi i mediatori
risulterebbero avere trasmesso l’uno all’altro la medesima
La censura è capziosa. E’ palese che il Terzi ha informato
Ascione che la Banca Popolare di Bari cercava locali
comprare,
da
mentre l’Ascione ha informato Terzi che il Banco do
Brasil aveva locali
da vendere:
si tratta dello scambio di
notizie diverse e complementari, che rendono ragione del
successivo incontro fra i futuri contraenti, senza che sia
prospettabile contraddizione alcuna.
(Anche a non voler considerare il fatto che l’argomentazione di
cui sopra si aggiunge ai tanti elementi di prova da cui la Corte
di appello ha dedotto che AR ebbe a svolgere attività utile al
fine di favorire la compravendita).
4.- Il ricorso non può che essere rigettato.
5.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,
4.200,00, di cui C 200,00 per
liquidate complessivamente in C
esborsi ed
4.000,00 per compensi; oltre agli accessori
previdenziali e fiscali di legge.
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notizia.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2013
re
Il Presidente
L’E