Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3435 del 13/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3435 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: MARULLI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 1053-2017 proposto da:
COMUNE FONDI P.I.01061770598, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLE FORNACI n.38, presso lo studio dell’avvocato ANDREA
RASO, rappresentato e difeso dall’avvocato PATRIZIA FERRARO;

– ricorrente contro
KLINGER MAURIZIO, KLINGER UMBERTO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CESI n.72, presso lo studio
dell’avvocato PAOLO DE ANGELIS, che li rappresenta e difende;

controlicorrenti

avverso la sentenza n. 3959/2016 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 21/06/2016;

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Data pubblicazione: 13/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti il Comune di Fondi chiede che sia cassata la
sentenza impugnata — con la quale la Corte d’Appello di Roma ne ha

2041 proposta dal medesimo nei confronti degli intimati in ragione
dell’occupazione sine litulo da parte di costoro di taluni fondi demaniali
— sul rilievo che, contrariamente a quanto statuito dal decidente, nella
specie era configurabile un rapporto concessorio di fatto, che, non
essendo consacrato in un titolo formale, legittimava l’esercizio
dell’azione di indebito arricchimento.
Al ricorso, illustrato pure con memoria, resistono gli intimati con
controricorso e memoria.
Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
3. Osservato infatti che alla stregua dell’art. 2042 cod. civ. l’azione
generale di arricchimento ingiustificato ha natura sussidiaria rispetto
alle altre azioni di cui il danneggiato dispone al fine di farsi
indennizzare il pregiudizio subito, potendo essere infatti esercitata solo
quando manchi un titolo specifico sul quale possa essere fondato un
diritto di credito (Cass., Sez. III, 11/10/2012, n. 17317), l’impugnata
decisione allorché afferma che il Comune avrebbe potuto esperire
l’ordinaria tutela aquiliana, si è esattamente attenuta al citato principio
di diritto e non merita dunque censura.

Ric. 2017 n. 01053 sez. M1 – ud. 07-11-2017
-2-

respinto per difetto del requisito di sussidiarietà la domanda ex art.

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Né qui può ascriversi rilevanza alla pretesa natura di concessione di
fatto del rapporto, giacché trattasi di allegazione di fatto estranea al
giudizio di merito, non essendo stata ivi dedotta e discussa, ed
ovviamente non deducibile in questa sede.

5. Le spese seguono la soccombenza e doppio contributo.

PQM
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio che liquida in euro 6100,00, di cui
100,00

CUTO

per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di

legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile
il giorno 7.11.2017.
Il Presidente
Dott. Andrea zScaldaferri

4. Il ricorso va dunque respinto.

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