Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3435 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/02/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 12/02/2020), n.3435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHES BESSO Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9918-2018 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBER1NI, 47,

presso lo studio dell’avvocato SILVIA LUCANTONI, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati ARMANDO TURSI, MARIALUCREZIA

TURCO, ANGELO PANDOLFO;

– Ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della

SOCIETA” di CARTOLARIZZAZIONE dei CREDITI INPS (SCCI) SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO

MARITATO, ANTONINO SGROI, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1096/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 07/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 1096 pubblicata il 7.11.2017, la Corte d’appello di Firenze ha respinto l’appello di B.M., confermando la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato sussistente l’obbligo della predetta di iscriversi e versare i contributi presso la Gestione degli esercenti attività commerciali tenuta dall’INPS per i redditi percepiti quale produttore libero di impresa di assicurazione ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2 convertito con modificazioni in L. n. 326 del 2003;

2. avverso tale pronuncia B.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria, cui ha resistito con controricorso l’Inps;

3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo per la disciplina dei rapporti tra agenzie, sub agenzie e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 e della L. n. 326 del 2003, art. 44, comma 2, attesa la riferibilità delle definizioni di cui agli artt. 5 e 6 del contratto collettivo esclusivamente ai produttori di agenzie assicurative e non ai produttori diretti di compagnie assicurative;

5. con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 delle disp. gen., approvate preliminarmente al codice civile giacchè l’interpretazione estesa anche ai produttori liberi di compagnia assicurativa, avallata dalla sentenza impugnata, imporrebbe l’applicazione analogica, vietata, della disciplina del contratto collettivo corporativo;

6. con il terzo motivo è dedotta violazione del contratto collettivo corporativo per la disciplina dei rapporti tra agenzie, sub agenzie e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 e dell’art. 44 comma 2 del D.L. n. 269 del 2003, nonchè dell’art. 2697 c.c., in considerazione del fatto che i contenuti della lettera di autorizzazione, allegata al citato contratto collettivo del 1939, per quanto segnatamente riguarda l’attribuzione di una “zona o piazza” e il potere di firmare proposte contrattuali, costituiscono elementi sostanziali della fattispecie identificativa del “produttore di IV gruppo”; e che l’Inps non ha dato prova della sussistenza di detti elementi;

7. i motivi di ricorso, che possono trattarsi congiuntamente in ragione della loro connessione logica, sono fondati, dovendosi dare continuità al principio secondo cui l’obbligo di iscrizione di cui al D.L. n. 269 del 2003 cit., art. 44, comma 9, non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 2018);

8. tale principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate da questa Sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell’inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l’iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ove l’attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad Euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018);

9. il ricorso, pertanto, va accolto, dovendosi cassare la sentenza impugnata con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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