Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3435 del 09/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/02/2017, (ud. 21/12/2016, dep.09/02/2017), n. 3435
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18715-2015 proposto da:
A.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GONDAR 22,
presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONELLI, rappresentata e
difesa dall’avvocato SABINA AMBROGETTI giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 170/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della TOSCANA, depositata il 20/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/12/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
IN FATTO ED IN DIRITTO
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di A.E. di avviso di accertamento relativo ad IRPEF dell’anno 2007, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate, riformava la decisione di primo grado favorevole alla contribuente.
Avverso la sentenza la contribuente ha proposto ricorso affidato a tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto al fine della partecipazione alla pubblica udienza.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni.
Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Il primo motivo – con i quali si deduce la nullità del processo e della sentenza, per non avere la C.T.R. trattato la controversia in pubblica udienza, malgrado rituale richiesta della parte – è inammissibile.
La ricorrente lamenta, infatti, che erroneamente il Giudice di merito avrebbe ritenuto di trattare la controversia in camera di consiglio, in mancanza di notificazione alla controparte dell’istanza di trattazione in pubblica udienza, laddove tale istanza, unitamente all’appello incidentale, era stata ritualmente consegnata all’Ufficio come risultante dalla ricevuta di deposito in atti. Trattasi, pertanto, di errore di fatto avverso cui sarebbe stato ipoteticamente esperibile il rimedio revocatorio.
E’, invece, manifestamente fondato il secondo motivo, con assorbimento del terzo.
Ed invero, la Commissione regionale, pur dando atto della presentazione di appello incidentale da parte della contribuente, ha poi omesso di pronunciare sullo stesso.
Ne consegue, in accoglimento del secondo motivo, inammissibile il primo ed assorbito il terzo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla CTR della Toscana per l’esame dell’appello incidentale ed il regolamento delle spese.
PQM
La Corte, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo ed assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese processuali alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017