Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34347 del 23/12/2019
Cassazione civile sez. trib., 23/12/2019, (ud. 20/11/2019, dep. 23/12/2019), n.34347
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2653-2011 propoSto da:
C.V., C.A.M., S.T., elettivamente
domiciliati in ROMA VIA MICHELE PIRONIT 34, presso lo studio
dell’avvocato MARIA LETIZIA VIOLA, rappresentati e difesi dagli
avvocati LUIGI ONOFRI, ENRICO GIROLAMI;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA 3;
– intimata –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– resistente –
sul ricorso 28623-2012 proposto da:
M.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE TUPINI 113,
presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO RAMELLI, rappresentato e
difeso dagli avvocati ROBERTO SILTI, ENRICO GIROLAMI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE 3 DI ROMA;
– intimata –
sul ricorso 20698-2013 proposto da:
C.G., C.E., elettivamente domiciliati in ROMA
VIALE TUPINI 113, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO RAMELLI,
rappresentati e difesi dall’avvocato ROBERTO SILTI;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE 3 DI ROMA,
S.C.;
– Intimati –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 178/2010 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,
depositata il 24/06/2010;
avverso la sentenza n. 406/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,
depositata il 17/10/2011;
avverso la sentenza n. 254/2012 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,
depositata il 07/06/2012;
udi-la la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/11/2019 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA.
Fatto
RILEVATO
che:
p. 1. Con distinti ricorsi, i coeredi C.A.M., C.V. e S.T. (ric. n. 2653/11), M.G. (ric. n. 28623/12), C.E. e C.G. (ric. n. 20698/13) hanno chiesto la cassazione di altrettante sentenze (rispettivamente n. 178/38/10 del 24 giugno 2010, n. 406/38/11 del 17 ottobre 2011 e n. 254/01/12 del 7 giugno 2012) con le quali la CTR Lazio ha ritenuto legittimi gli avvisi di rettifica e liquidazione loro notificati dall’agenzia delle entrate – per maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale – in relazione al rogito 26 luglio 2004 con il quale essi avevano diviso i beni rinvenienti dalle successioni di S.R. (ramo ereditario C.) e S.L. (ramo ereditario S.). Hanno ritenuto le sentenze in oggetto, in particolare, che correttamente l’ufficio impositore avesse nella specie individuato – in forza della clausola n. 11 del rogito notarile – una compravendita di valore pari alla differenza tra la quota (di fatto) unitariamente attribuita alle sorelle S. (1/6, pari ad Euro 84.000) e la quota (di diritto) ad esse spettante sul compendio ereditario (1/2, pari ad Euro 252.000); con conseguente applicazione della maggior imposta su Euro 168.000.
In tutti i ricorsi si è costituita l’agenzia delle entrate.
I ricorsi così proposti vanno riuniti per evidenti ragioni di connessione (identità della fattispecie impositiva).
p. 2. Con istanza 3.5.19 l’Agenzia delle Entrate ha chiesto la dichiarazione di estinzione dei relativi processi così instaurati per cessazione della materia del contendere, a spese compensate. Ciò a seguito di avvenuta definizione della lite tributaria pendente, D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11 conv.in L. n. 96 del 2017.
Con istanza 18.10.19 parte ricorrente si è associata a tale istanza, dando a sua volta atto dell’avvenuta definizione della lite – da parte di coobbligato – ai sensi della normativa citata.
A seguito di ciò, il processo relativo ai ricorsi riuniti va dichiarato estinto a spese compensate.
Non sussistono i presupposti D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass.n. 13636/15; 3542/17 ed altre).
PQM
La Corte:
Riunisce al ricorso n. 2653/11 i ricorsi nn. 28623/12 e 20698/13;
V.to il D.L. n. 50 del 2017, art. 11 conv.in L. n. 96 del 2017;
Dichiara estinto il processo conseguente ai ricorsi riuniti;
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 20 novembre 2019.
Depositato in cancelleria il 23 dicembre 2019