Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34342 del 23/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2019, (ud. 18/11/2019, dep. 23/12/2019), n.34342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22784/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

STAFF RELATION SOC. COOP., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale, dall’Avv.

Prof. Giuseppe Marini, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, via dei Monti Parioli, n. 48;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della

Sicilia-sezione staccata di Palermo, n. 213/18/11, depositata in

data 07 luglio 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 novembre

2019 dal Consigliere Dott. Cataldi Michele.

Fatto

RILEVATO

che:

1.L’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria regionale della Sicilia-sezione staccata di Palermo, n. 213/18/11, depositata in data 07 luglio 2011, che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania, che aveva accolto il ricorso della contribuente Staff Relation soc. coop. contro la cartella di pagamento avente ad oggetto l’iscrizione a ruolo relativa all’omesso versamento di ritenute alla fonte e dell’addizionale regionale Irpef, per l’anno d’imposta 2001.

2. La contribuente si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Ufficio ricorrente lamenta la violazione e a falsa applicazione del D.P.R. n. 600 de 1973, art. 36-bis e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, per avere il giudice a quo erroneamente affermato la nullità della cartella di pagamento controversa, a causa del mancato preventivo invio al contribuente, all’esito del controllo automatizzato, del relativo avviso bonario di pagamento.

Assume infatti il ricorrente che il preventivo invio dell’avviso non fosse necessario nel caso di specie, nel quale l’iscrizione a ruolo, seguita ad un controllo automatizzato della dichiarazione resa dalla contribuente, aveva come presupposto l’omesso versamento dell’imposta dichiarata da quest’ultima, riscontrabile senza quelle “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” alla cui sussistenza l’invocato della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, riconnette l’obbligo dell’Amministrazione di invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo.

2. Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’Ufficio ricorrente lamenta che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata, nella parte in cui ha implicitamente dedotto l’esistenza delle “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, che avrebbero reso obbligatorio l’invio dell’avviso bonario alla contribuente.

3. I due motivi, per la loro connessione, vanno trattati congiuntamente e, a differenza di quanto eccepito dalla controricorrente, sono autosufficienti (atteso che si basano su dati risultanti dallo stesso contenuto della sentenza impugnata) e fondati. Infatti, questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che ” In tema di riscossione delle imposte, la L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, non impone l’obbligo dei contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso.” (Cass. 21/11/2017, n. 27716, ex plurimis). Ed è stato precisato che l’esistenza di incerte e rilevanti questioni interpretative, che rendano necessario l’invio dell’avviso bonario de quo, deve risultare dall’atto impositivo (Cass. 14/01/2011, n. 795).

Inoltre, con riferimento alla riscossione degli interessi sulle imposte dovute e delle sanzioni pecuniarie, è stato ulteriormente precisato che: “L’amministrazione finanziaria può iscrivere a ruolo, in sede di liquidazione dell’imposta dovuta e non versata del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, le somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, nella misura stabilita dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, senza che a tal fine sia necessaria la preventiva emissione di un avviso di accertamento o di un avviso bonario, trattandosi di importi il cui computo deriva direttamente dalla legge.”.

La necessità dell’invio dell’avviso bonario (ove l’Amministrazione non proceda piuttosto ad emettere avviso d’accertamento) prima della notifica al contribuente della cartella di pagamento, è stata invece affermata, in tema di controlli automatizzati delle dichiarazioni tributarie ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria non si limiti alla correzione di errori materiali o di calcolo, ovvero alla riduzione, entro i limiti di legge, di detrazioni o deduzioni esposte in misura superiore, ma proceda a verifiche e valutazioni giuridiche, che esulano dalla procedura automatizzata (Cass. 21/03/2019, n. 7960), come nel caso in cui disconosca un credito d’imposta (Cass. 08/06/2018, n. 14949).

Inoltre, l’avviso preventivo è stato ritenuto dovuto, a pena di nullità, indipendentemente dalla ricorrenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, anche nell’ipotesi di redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi della della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 412, (Cass. 12/07/2018, n. 18398).

Tanto premesso, nel caso di specie, il giudice a quo non ha fatto buon governo dei predetti principi, laddove, omettendo ogni considerazione in ordine al contenuto ed all’esito dei controlli automatizzati sulla dichiarazione della contribuente – ed in particolare riguardo alla sussistenza, o meno, di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, risultanti dall’atto impositivo- ha affermato apoditticamente l’obbligatorietà dell’avviso bonario preventivo e la nullità della cartella di pagamento impugnata in conseguenza dell’omissione del suo invio. Nè, peraltro, potrebbe ritenersi che il giudice a quo abbia apprezzato il presupposto oggettivo dell’obbligo di inviare l’avviso preventivo, ovvero l’esistenza di incerte e rilevanti questioni interpretative, nella parte della motivazione nella quale ha dato atto che l’Amministrazione ha parzialmente riconosciuto che la contribuente doveva una somma minore di quella iscritta a ruolo ed oggetto della cartella controversa.

Infatti, nella motivazione della sentenza impugnata, tale condotta processuale viene valutata – ad abundantiam, dopo aver già ritenuto nulla la cartella- quale sintomo della commissione, da parte dell’ufficio, di “errori nel proprio operato”. Si tratta, quindi, di una considerazione, sul quantum della pretesa erariale, espressa, senza influire sul dispositivo, dopo che il giudice a quo aveva già preliminarmente ritenuto ia nullità, per vizio formale, dell’intero atto impositivo, così esaurendo il suo potere di decidere sulla fattispecie controversa (Cass. 22/10/2014, n. 22380, ex plurimis), e comunque estranea al thema decidendum qui rilevante, che riguarda invece la natura dell’errore che l’atto impositivo ha imputato alla contribuente.

Deve quindi escludersi che, come ha invece eccepito la controricorrente, censurando la motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente Ufficio sì limiti a contrastare una valutazione in fatto, in ordine alla sussistenza del presupposto oggettivo dell’obbligo di inviare l’avviso preventivo, che il giudice dell’appello non ha invece espresso. La sentenza va quindi cassata, con rinvio alla CTR, affinchè proceda a nuova decisione, anche in ordine alle questioni rimaste assorbite nella decisione impugnata, tenendo conto dei criteri normativi e giurisprudenziali già illustrati.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria regionale della Sicilia-sezione staccata di Palermo, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 23 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA