Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34341 del 23/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2019, (ud. 18/11/2019, dep. 23/12/2019), n.34341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17705/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Z.M.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del

Lazio-sezione staccata di Latina, n. 573/39/11, depositata in data

25 maggio 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 novembre

2019 dal Consigliere Dott. Cataldi Michele.

Fatto

RILEVATO

che:

1.L’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad un solo motivo, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria regionale del Lazio-sezione staccata di Latina, n. 573/39/11, depositata in data 25 maggio 2011, che ha accolto l’appello di Mario Z. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Latina, che aveva respinto il ricorso del medesimo contribuente contro la cartella di pagamento emessa in seguito al controllo automatizzato, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36-bis.

2. Il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Ufficio ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis; del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis; del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2; della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, per avere il giudice a quo erroneamente affermato la nullità della cartella di pagamento controversa, a causa del mancato preventivo invio al contribuente del relativo avviso bonario di pagamento.

Assume infatti il ricorrente che il preventivo invio dell’avviso non fosse necessario nel caso di specie, nel quale l’iscrizione a ruolo era seguita ad un controllo automatizzato della dichiarazione resa dal contribuente con il modello Unico 2005 per l’anno d’imposta 2004 e la cartella di pagamento aveva per oggetto imposte dirette ed Iva dichiarate dovute e non versate dai contribuente, oltre ad interessi e sanzioni.

Il motivo è fondato.

Infatti, questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che ” In tema di riscossione delle imposte, la L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso.” (Cass. 21/11/2017, n. 27716, ex plurimis). Ed è stato precisato che l’esistenza di incerte e rilevanti questioni interpretative, che rendano necessario l’invio dell’avviso bonario de quo, deve risultare dall’atto impositivo (Cass. 14/01/2011, n. 795).

Inoltre, con riferimento alla riscossione degli interessi sulle imposte dovute e delle sanzioni pecuniarie, è stato ulteriormente precisato che: “L’amministrazione finanziaria può iscrivere a ruolo, in sede di liquidazione dell’imposta dovuta e non versata del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, le somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, nella misura stabilita dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, senza che a tal fine sia necessaria la preventiva emissione di un avviso di accertamento o di un avviso bonario, trattandosi di importi il cui computo deriva direttamente dalla legge.”.

La necessità dell’invio dell’avviso bonario (ove l’Amministrazione non proceda piuttosto ad emettere avviso d’accertamento) prima della notifica al contribuente della cartella di pagamento, è stata invece affermata, in tema di controlli automatizzati delle dichiarazioni tributarie ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria non si limiti alla correzione di errori materiali o di calcolo, ovvero alla riduzione, entro i limiti di legge, di detrazioni o deduzioni esposte in misura superiore, ma proceda a verifiche e valutazioni giuridiche, che esulano dalla procedura automatizzata (Cass. 21/03/2019, n. 7960), come nel caso in cui disconosca un credito d’imposta (Cass. 08/06/2018, n. 14949).

Inoltre, l’avviso preventivo è stato ritenuto dovuto, a pena di nullità, indipendentemente dalla ricorrenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, anche nell’ipotesi di redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 412, (Cass. 12/07/2018, n. 18398).

Tanto premesso, nel caso di specie, il giudice a quo non ha fatto buon governo dei predetti principi, laddove, omettendo ogni considerazione in ordine sia alla natura della pretesa ‘mpositiva oggetto della riscossione, che al contenuto ed all’esito dei c ntrolli sulla dichiarazione del contribuente (in ordine alla sussistenza, o meno, di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione), ha affermato apoditticamente l’obbligatorietà dell’avviso bonario preventivo e la nullità della cartella di pagamento impugnata in conseguenza dell’omissione del suo invio. La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio alla CTR, affinchè proceda a nuova decisione, anche in ordine alle questioni rimaste assorbite nella decisione impugnata, tenendo conto dei criteri normativi e giurisprudenziali già illustrati.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria regionale del Lazio-sezione staccata di Latina, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 23 dicembre 2019

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