Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34340 del 23/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2019, (ud. 18/11/2019, dep. 23/12/2019), n.34340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15899/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.L.;

– intimato –

e contro

EQUITALIA CENTRO s.p.a..

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della

Toscana, n. 18/9/11, depositata in data 06 maggio 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 novembre

2019 dal Consigliere Dott. Cataldi Michele.

Fatto

RILEVATO

che:

1.L’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria regionale della Toscana, n. 18/9/11, depositata in data 6 maggio 2011, che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze, che, per quanto tuttora d’interesse, aveva accolto il ricorso del contribuente F.L., di professione architetto, contro le cartelle di pagamento, emesse ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, relative ad omessi versamenti Irap per gli anni d’imposta 2002 e 2003.

2.Sono rimasti intimati sia il contribuente che Equitalia Centro s.p.a., già parte del giudizio di appello.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c.,, comma 1, n. 3, l’Ufficio ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3, e dell’art. 2697, c.c., per avere il giudice a quo escluso che, negli anni d’imposta 2002 e 2003, l’attività professionale del contribuente integrasse il requisito dell’autonoma organizzazione, presupposto dell’Irap, nonostante fosse incontestato (risultando espressamente accertato nella motivazione della stessa decisione impugnata) che nei medesimi periodi egli avesse pagato “alti compensi a terzi”.

2. Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’Ufficio ricorrente lamenta la contraddittoria motivazione della sentenza impugnata in ordine al fatto, decisivo e controverso, della sussistenza dell’autonoma organizzazione dell’attività professionale del contribuente, che sarebbe in contraddizione con il dato, incontestato, che nei relativi periodi d’imposta lo stesso contribuente ha pagato “alti compensi a terzi”.

3.1 due motivi sono strettamente connessi e vanno trattati congiuntamente.

Occorre premettere che questa Corte, in materia di Irap, e con specifico riferimento all’elemento del ricorso del professionista al lavoro altrui, ha chiarito i parametri generali alla cui stregua la questione di fatto deve essere valutata: “con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionate di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive” (Cass., Sez. U., 10,105/2016, n. 9451, che, pur in continuità con Cass., Sez. U., 12/5/2009, n. 12108, ha specificato ulteriormente i requisiti dell’impiego del lavoro altrui).

Nel caso di specie, come risulta dalla sentenza impugnata e come non è contestato dalla ricorrente Amministrazione, il contribuente, di professione architetto, non aveva dipendenti. Tale circostanza, tuttavia, non esclude necessariamente la sussistenza dell’autonoma organizzazione, a fronte di quella, a sua volta incontestata, della spesa comunque sostenuta dal contribuente a titolo di compensi a terzi.

Dato, quest’ultimo, che, pur non rappresentando un elemento di per sè solo sufficiente a configurare automaticamente il presupposto dell’IRAP (Cass. 12/10/2016, n. 20610), avrebbe dovuto essere valutato, sotto il profilo dell’effettiva natura delle prestazioni compensate (Cass. 03/07/2017, n. 16368), in quanto, è assoggettabile a Irap chi si avvale di terzi, in forma non occasionale e per prestazioni afferenti l’esercizio della propria professionalità (Cass. 24/01/2017, n. 1820), delle quali occorre quindi valutare entità e tipologia (Cass. 25/01/2017, n. 1864).

Invece la CTR, nella sentenza impugnata, non ha fatto buon governo dei predetti principi regolatori della materia, non avendo dato atto di aver effettuato la necessaria valutazione circa la natura occasionale o meno, la correlazione con l’attività professionale del contribuente e la tipologia delle prestazioni ricevute da terzi.

E’ infatti nel quadro complessivo denotato da tali ulteriori elementi che deve collocarsi, ai fini dell’accertamento della sussistenza dell’autonoma organizzazione, l’unico dato preso in considerazione dalla motivazione della sentenza della CTR, ovvero l’entità dei compensi pagati a terzi, altrimenti non sintomatico, di per sè solo, del presupposto deli”imposta controversa (Cass. 29711/2017, n. 28636) o della sua insussistenza.

Pertanto, la sentenza d’appello va cassata e, essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, da condurre e valutare in conformità ai predetti criteri, la causa va rimessa al giudice a quo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria regionale della Toscana, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 23 dicembre 2019

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