Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3434 del 14/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3434 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

SENTENZA
sul ricorso 11531-2008 proposto da:
PETITTI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE GORIZIA 14, presso lo studio dell’avvocato
SABATINI FRANCO, che lo rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– ricorrente
contro

2013
2473

SEROSISTEMI SRL ;
– intimata

sul ricorso 14960-2008 proposto da:
SEROSISTEMI SRL 01108450683, in persona del legale

1

Data pubblicazione: 14/02/2014

rappresentante pro-tempore ing.

GIUSEPPE FIORE,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L CALAMATTA
16, presso lo studio dell’avvocato FABBRI RAFFAELLA,
rappresentata e difesa dall’avvocato PAGANO NAZARIO
giusta delega in atti;
rí co zzen te

contro

PETITTI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE GORIZIA, 14, presso lo STUDIO LEGALE SINAGRA
SABATINI SANCI, rappresentato e difeso dall’avvocato
SABATINI FRANCO giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 818/2007 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 23/10/2007 R.G.N. 1581/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
uennnua Liul 17/12/2013

dal Conigliere

Dott.

3IU2RPPINA LUCIANA BRRECA,
udito l’Avvocato DEOSDEDIO LITTERIO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’inammíssibilita’ di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 23 ottobre
2007, la Corte d’Appello dell’Aquila ha accolto parzialmente
l’appello proposto dalla società Serosistemi s.r.l. nei
confronti di Antonio Petitti avverso la sentenza del Tribunale

Il Tribunale aveva accolto la domanda di quest’ultimo nei
confronti della società ed aveva dichiarato l’insussistenza del
diritto della Serosistemi s.r.l. ad ottenere il pagamento della
somma di £. 1.057.553 (pretesa per la manutenzione di una
macchina da scrivere, per la fornitura di materiali di consumo e
per un intervento tecnico su una fotocopiatrice), oltre
interessi, per la quale la società aveva intimato decreto
ingiuntivo. Il Tribunale aveva inoltre condannato la società a
pagare all’avv. Petitti la somma di C 2.588,28, a titolo di
risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 cod.
proc. civ..
2.-

Proposto appello da parte delle società e costituitosi

l’appellato, la Corte d’Appello ha rigettato il motivo
dell’appello concernente il credito vantato dalla Serosistemi
s.r.l. nei confronti dell’avv. Petitti ed ha perciò confermato
la sentenza di primo grado quanto al rigetto della domanda di
pagamento proposta dalla società. Ha, invece, accolto il motivo
di gravame concernente il risarcimento dei danni ex art. 96 cod.
proc. civ. ed, in riforma dell’impugnata sentenza, ha rigettato
la corrispondente domanda avanzata dall’avv. Petitti. Ha

3

di Pescara del 27 giugno 2003.

rigettato altresì la domanda formulata dalla Serosistemi s.r.l.
per la restituzione della somma asseritamente pagata a
quest’ultimo in esecuzione della sentenza di primo grado. Ha
compensato tra le parti le spese del doppio grado.
3.- Avverso la sentenza Antonio Petitti propone ricorso affidato

Serosistemi s.r.l. si difende con controricorso e propone
ricorso incidentale affidato ad un motivo, al quale il
ricorrente resiste con controricorso a ricorso incidentale.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente i ricorsi, principale ed incidentale, proposti
avverso la stessa sentenza vanno riuniti.
l.- Essi sono soggetti, quanto alla formulazione dei motivi, al

regime dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (inserito dall’art. 6
del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 40, ed abrogato
dall’art. 47, comma l, lett. d, della legge 18 giugno 2009 n.
69), applicabile in considerazione della data di pubblicazione
della sentenza impugnata

(23 ottobre 2007).

Col primo motivo del ricorso principale si denuncia << violazione e falsa applicazione dell'art. 96 cpc (art. 360 n. 3 c.p.c.) >>,

onde censurare la statuizione di rigetto della

domanda di risarcimento per responsabilità processuale
aggravata.
Il motivo è assistito dal seguente quesito di diritto:

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a tre motivi.

«colui che subisce una lite temeraria è tenuto o meno, al fine
di ottenere la condanna dell’avversario ex art. 96 c.p.c., a
dedurre e dimostrare uno specifico danno? >>.
1.2.-

formulato in violazione

Il quesito di diritto risulta

dell’art. 366 bis cod. proc. civ., poiché espresso in modo tale

della Corte nello specifico caso in esame, essendo generico e
privo di qualsivoglia concreto riferimento sia a quanto dedotto
dall’attore, con l’atto di citazione e nel corso del giudizio,
sia a quanto sul punto affermato nella sentenza impugnata; manca
inoltre la giustapposizione -ritenuta necessaria da diversi
precedenti (tra cui Cass. n. 24339/08, n. 4044/09), che qui si
ribadiscono- tra la

ratio decidendi della sentenza impugnata e

le ragioni di critica sollevate.
Il

quesito

di

diritto

non

consente

a

questa

Corte

l’individuazione degli errori di diritto che il ricorrente
intende denunciare con riferimento alla fattispecie concreta né
l’enunciazione di una

regula iuris

applicabile anche in casi

ulteriori rispetto a quello da decidere, poiché di tale caso e
delle questioni che esso pone non è fornita valida sintesi
logico-giuridica (cfr., per la funzione riservata ai quesiti di
diritto, tra le altre Cass. S.U. n. 26020/08 e n. 28536/08).
Il primo motivo è perciò inammissibile.
2.-

Col secondo motivo si denuncia << contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.)>> e col terzo motivo << 5 omessa da non precisare la questione di diritto sottoposta all'esame motivazione circa altro fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.)>>.
Entrambi i motivi mancano del tutto del momento di sintesi
richiesto dalla norma dell’art. 366

bis,

seconda parte, cod.

proc. civ., così come interpretata dalla giurisprudenza di

secondo cui, in tema di formulazione dei motivi del ricorso per
cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in
vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poiché
secondo l’art. 366

bis

cod. proc. civ., introdotto dalla

riforma, nel caso previsto dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.,
l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di
inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in
relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare
la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di
sintesi -omologo del quesito di diritto- che ne circoscriva
puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze
in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua
ammissibilità; nello stesso senso, tra le altre, Cass. n.
24255/11).
In

conclusione,

il

ricorso

inammissibile.

6

principale

va

dichiarato

questa Corte, che qui si ribadisce (cfr. Cass. S.U. n. 20603/07,

3.-

Con l’unico motivo del ricorso incidentale si denuncia la

violazione dell’art. 336 cod. proc. civ., in relazione all’art.
360 n. 3 e 5 cod. proc. civ., per omessa statuizione sulle
restituzioni.
La ricorrente incidentale lamenta che, pur avendo formulato, con

dell’appellato alla restituzione delle somme pagate dalla
società in esecuzione della sentenza di primo grado e pur avendo
prodotto l’atto di precetto intimatole dall’avv. Petitti, in
data 1 ottobre 2003, per il pagamento della somma di C 8.237,45,
oltre interessi, la Corte d’Appello non si sarebbe avveduta di
tale atto e comunque avrebbe rigettato la domanda restitutoria
in violazione dell’art. 336 cod. proc. civ., posto che questa
norma determina la caducazione

ex lege

delle statuizioni di

condanna della sentenza di primo grado che venga riformata ed il
correlativo potere del giudice d’appello di provvedere
d’ufficio.
3.1.-

Il motivo è infondato, quanto alla denuncia del vizio di

violazione di legge; inammissibile, quanto alla denuncia del
vizio di motivazione.
Riguardo a quest’ultimo, infatti, manca il momento di sintesi
richiesto dal già richiamato art. 366 bis cod. proc. civ., come
detto applicabile in ragione della data di pubblicazione della
sentenza impugnata.
3.2.- Quanto al vizio di violazione di legge, cui è riferito il

quesito di diritto formulato alla pag. 8 del controricorso con

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l’atto di appello, apposite conclusioni chiedendo la condanna

ricorso incidentale, il collegio rileva che la Corte d’Appello
non affatto violato l’art. 336 cod. proc. civ., nel rigettare la
domanda di restituzione in mancanza di prova del pagamento.
Ed invero, la norma richiamata comporta la caducazione delle
statuizioni di condanna contenute nella sentenza riformata,

sentenza riformata; tuttavia, perché il giudice possa addivenire
ad una pronuncia di condanna alla restituzione di questi
pagamenti è necessario che la parte che agisce in restituzione
provi di avere effettuato gli stessi e ne dimostri l’entità,
ovvero che i pagamenti ed i relativi importi risultino comunque
dagli atti.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha ritenuto che l’atto di
precetto, cui l’appellante si era riferita, non costituisca
prova idonea dell’avvenuto integrale pagamento da parte del
debitore cui il precetto è stato intimato.
Si tratta di conclusione raggiunta in conformità alla previsione
normativa dell’art. 336 cod. proc. civ., come sopra
interpretato, e sostenuta da motivazione che, oltre ad essere
stata mal censurata per quanto detto sopra sull’inammissibilità
della relativa censura, appare congrua e giuridicamente corretta
(non potendo la prova del pagamento essere desunta soltanto
dall’intimazione di un atto di precetto, in mancanza di elementi
da cui desumere che sia seguita l’erogazione delle somme
precettate).
In conclusione, il ricorso incidentale va rigettato.

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rendendo indebiti i pagamenti compiuti in esecuzione della

Le spese del giudizio di cassazione si compensano per la
soccombenza reciproca.
Per questi motivi

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso
principale e rigetta l’incidentale; compensa le spese del

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2013.

giudizio di cassazione.

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