Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3434 del 13/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3434 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA
sul ricorso 23614-2016 proposto da:
CORDA COSTANTINO, elettivamente domiciliato in ROMA piazza
Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e
difeso dall’avvocato S.AINATORI NICOI„1 X.;

– ricorrente contro
TI ‘,”1’1’0 SOI-1RI’l

‘,COS S.R.L. ;

– intimata avverso la sentenza n. 117/2016 della CORTN D’APPVLLO DI
SASSi\RI, depositata il 18/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI.

Data pubblicazione: 13/02/2018

RG. 23614 del 2016 Corda Costantino – – Tetto solare Aecos srl

Il Collegio:
a ) Preso atto che
il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia
fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata della Sesta

per gli effetti di cui all’art. 1453 cod. civ.
b ) Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe, dal quale risulta
che:
,Corda Costantino, con ricorso del 3 ottobre 2016, ha chiesto a questa
Corte la cassazione della sentenza n. 117 del 2016 con la quale la
Corte di Appello di Cagliari in riforma della sentenza n. 1642 del 2014
del Tribunale di Sassari rigettava le domande formulate da Corda
Costantino e dichiarava la risoluzione del contratto del 23 maggio
2008 avente ad oggetto l’installazione di un impianto fotofoltaico e
di uno termico per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per
grave inadempimento di esso Corda (esattamente il contrario di
quanto aveva deciso il Tribunale di Sassari). Secondo la Corte
distrettuale doveva ravvisarsi un inadempimento in capo al Corda per
avere lo stesso omesso il pagamento dell’importo previsto a cauzione
per C. 12.250,00 (cfr. interrogatorio formale) al momento dell’arrivo
del materiale e per avere poi manifestato inequivocabilmente la
propria volontà di non adempiere mediante la successiva lettera di
comunicazione di recesso, da considerarsi del tutto ingiustificato.

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Sezione Civile di questa Corte, ritenendo il ricorso fondato ai sensi e

RG. 23614 del 2016 Corda Costantino – – Tetto solare Aecos srl

La cassazione è stata chiesta per un motivo: per omesso esame circa
un fatto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione
tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
c) Ritiene che

1.= Secondo il ricorrente la Corte distrettuale avrebbe valutato i fatti
di causa in modo incompleto e soprattutto inesatto. In particolare,
sempre secondo il ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe ignorato
l’esistenza della lettera di diffida ex art. 1454 inviata dal Corda fin dal
17 aprile 2009 omettendo quindi quale fatto decisivo per il giudizio
l’esame del documento nella sua esatta collazione temporale. La
Corte distrettuale avrebbe ritenuto che il Corda avesse manifestato la
propria volontà risolutiva ex art. 1454 posteriormente all’arrivo della
merce e dei materiali, ma è stato accertato che i materiali sono
pervenuti alla Società il 31 luglio 2009 e, cioè, dopo 14 mesi dalla
stipula del contratto e dopo 15 settimane dalla lettera di soluzione del
17 aprile 2009 e comunque dopo la radicazione del conseguente
giudizio di risoluzione per inadempimento incardinato a seguito della
citazione notificata in data 14 luglio 2009.
1.1.= Il motivo è fondato.
Va qui premesso che la scelta tra adempimento del contratto o sua
risoluzione spetta liberamente al contraente non inadempiente.
Secondo quanto precisato dall’art. 1453 c. 2 c.c., tuttavia, mentre

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il ricorso sia fondato per le seguenti ragioni

RG. 23614 del 2016 Corda Costantino – – Tetto solare Aecos srl

dopo aver chiesto l’adempimento la parte che invoca la condanna può
sostituire a tale pretesa quella risolutoria, una volta domandata la
risoluzione non può più chiedersi l’adempimento. Con l’ulteriore
precisazione che la scelta della risoluzione ha effetto preclusivo sul

della domanda di risoluzione la parte inadempiente non può più
adempiere la propria obbligazione e la parte adempiente è legittimata
a non effettuare altra prestazione a fronte di un adempimento altrui
tardivo.
Ora, nel caso in esame, la Corte distrettuale pur avendo accertato che
la consegna della merce era avvenuta il 31 luglio 2009 cioè
successivamente all’instaurazione del giudizio di risoluzione per
inadempimento (del 14 luglio 2009) ha mancato di valutare
l’incidenza e la validità di quell’adempimento, effettuato durante il
corso del giudizio per la risoluzione per inadempimento: se, cioè la
consegna dei materiali il 31 luglio 2009 avvenuta durante il corso del
giudizio di risoluzione obbligasse, comunque, il Corda a corrispondere
l’importo di C. 12.500,00 a titolo di cauzione all’arrivo del materiale.
In definitiva, il ricorso va accolto la sentenza impugnata va cassata e
la causa rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari
Sassari anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di
cassazione.
PQM

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successivo adempimento; ex art. 1453 c. 3 c.c., infatti, dalla data

RG. 23614 del 2016 Corda Costantino – – Tetto solare Aecos srl

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la
causa ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari, anche per il
regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile

settembre 2017
Il Presidente

fr \

Sottosezione Seconda di questa Corte di Cassazione il 12

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