Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3434 del 12/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 12/02/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 12/02/2020), n.3434
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20943-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
REGINA MARGHERITA 192, presso lo studio dell’avvocato ROCCO MELE,
rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO NORMANNO;
– ricorrente –
contro
C.L., C.F., C.D., C.A.,
L.M., nella qualità di eredi di CR.AN., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEL CASALE STROZZI 31, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE BUONANNO, rappresentati e difesi
dall’avvocato LUCIO CESARINI;
– controricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore
speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.
(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto
medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,
ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,
ESTER ADA VITA SCIPLINO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2386/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 14/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA
DE FELICE.
Fatto
RILEVATO
che:
la Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Foggia, ha affermato decorsa la prescrizione quinquennale dei crediti da omissioni di contributi I.V.I. – Coltivatori diretti, nonchè di tributi al Consorzio di Bonifica e Miglioramento Fondiario Capitanata, e a diverso titolo alla Regione Puglia, alla Camera di Commercio di Foggia e all’Amministrazione finanziaria, dovuti da I.M., C.A., C.D., C.F. e C.L., eredi di Cr.An., portati da sei cartelle esattoriali ed ha annullato l’avviso di iscrizione ipotecaria notificata all’interessato in data 3.05.2013, ritenendo i cediti non più azionabili per estinzione, per intervenuta prescrizione quinquennale;
la Corte territoriale ha concluso facendo riferimento ai principi di diritto enunciati da questa Corte in merito alla decorrenza quinquennale del termine di prescrizione delle cartelle di pagamento derivate dall’omesso pagamento di contributi previdenziali e non opposte;
la cassazione della sentenza è domandata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione sulla base di un unico motivo; I.M., C.A., C.D., C.F. e C.L., eredi di Cr.An. nel frattempo deceduto, hanno resistito con controricorso; l’Inps ha resistito con controricorso;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è dedotta “Errata valutazione del termine di prescrizione successivamente alla notifica della cartella di pagamento – violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, in combinato disposto con l’art. 2946 c.c.”; contesta la sentenza per non aver applicato il termine di prescrizione decennale ordinario, trattandosi di crediti iscritti a ruolo e oggetto di cartelle di pagamento non impugnate dalla parte debitrice; sostiene che ai fini che rilevano, il termine di prescrizione del diritto ad azionare il credito portato nelle cartelle da parte dell’agente della riscossione, in assenza di previsioni normative derogatorie, resta quello decennale ordinario;
il motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.;
la Corte territoriale ha dato corretta attuazione al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23397 del 2016, secondo il quale “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’igennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla I n. 122 del 2010).”
in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 1500 per compensi professionali in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 23 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020