Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3434 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. II, 11/02/2011, (ud. 21/01/2011, dep. 11/02/2011), n.3434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.R., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dagli Avv. RIBOLZI Cesare, Ettore

Ribolzi ed Avv. Andrea Manzi, elettivamente domiciliata nello studio

dell’Avv. Andrea Manzi in Roma, Via F. Confalonieri, n. 5;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DI (OMISSIS), in

persona dell’amministratore pro tempore, e B.U.,

rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce alla

copia dei ricorsi ad essi notificati, dagli Avv. BIANCO Luigi e

Giuseppe Micera, elettivamente domiciliati nello studio di

quest’ultimo in Roma, Via Catanzaro, n. 15;

– controricorrenti –

e contro

T.V., M.A. o A., L.

G., M.G., S.N., R.C.,

L.G., B.C., A.C., B.M.

R., G.V., I.R. e C.

S.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1747 in data

21 giugno 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21 gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

uditi l’Avv. Carlo Albini, per delega dell’Avv. Andrea Manzi, e

l’Avv. Giuseppe Micera;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

C.R. ha convenuto in giudizio il condominio di (OMISSIS) nonchè i singoli condomini – B.U., I.R. ed altri indicati in epigrafe – chiedendo di accertare che l’appartamento di sua proprietà, posto in (OMISSIS) (n. 19 all’epoca dell’acquisto, concluso con scrittura privata autenticata del 19 gennaio 1989), non fa parte del condominio e non è disciplinato dal regolamento e dalle relative tabelle millesimali, costituendo unità autonoma.

Il condominio ed il condomino B. si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande; gli altri condomini sono rimasti contumaci.

Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda di accertamento della inopponibilità del regolamento condominiale, mentre ha rigettato le altre domande.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza in data 28 febbraio 2004, ha rigettato il gravame della C., condannando l’appellante a rifondere al condominio e al singolo condomino B. le spese del giudizio di impugnazione.

Per quanto qui ancora interessa, la Corte territoriale ha rilavato che la prova della appartenenza dell’appartamento in questione al condominio risulta da una pluralità di risultanze cospiranti e convergenti:

– dalla partecipazione della C. a diverse assemblee condominiali, avvenuta senza mai porre in discussione il ruolo di condomina;

– dal passaggio in giudicato di decreti ingiuntivi, non opposti tempestivamente, recanti la condanna della C. al pagamento dei contributi condominiali in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea;

dalla consulenza tecnica d’ufficio, dalla quale emerge: che la proprietà dell’attrice è strutturalmente “immorsata in una costruzione le cui fondazioni, il terreno di sedime di proiezione orizzontale, i muri portanti che costituiscono le facciate ed il tetto sono in comune con altre unità immobiliari del condominio di (OMISSIS), essendo posta al piano primo è infatti confinante con l’unità a piano terra di B.C., con i muri portanti e solaio comuni anch’essi, così come il tetto”; che l’impianto di acqua potabile della proprietà di parte attrice attinge alle condotte condominiali di (OMISSIS); che, similmente, la sua condotta fognaria si collega al collettore condominiale.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso la C., con atto notificato il 6 novembre 2007 e, a seguito di ordine di integrazione del contraddittorio, il 1 dicembre 2009.

Il condominio ed il condomino B. hanno resistito con controricorso, mentre gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

In prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo motivo (nullità della sentenza ex art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, nonchè violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3), ci si duole che la sentenza impugnata, nel richiamare le parole della relazione del c.t.u. intervenuta in primo grado, dichiari esplicitamente che il solaio della costruzione, in cui (al primo, ed ultimo, piano) si colloca la proprietà C., rientra in comunione. La ricorrente, nell’ipotesi in cui la questione della condominialità del solaio formi oggetto di giudizio da parte della sentenza, contesta il vizio di extrapetizione e la conseguente nullità della sentenza. Di qui il quesito se la sentenza impugnata, “sul punto attinente alla declaratoria di proprietà comune del solaio del fabbricato di (OMISSIS), sia suscettibile di avere forza di giudicato fra le parti e, in caso di risposta affermativa, … se la sentenza stessa sia nulla sul punto per vizio di extrapetizione” o, in subordine, se “debba essere cassata, senza rinvio, … per violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.”.

1.1. – Il motivo è inammissibile, per difetto di interesse.

La ricorrente muove dalla premessa (sia pure prospettata in via ipotetica) che l’accertamento della condominialità del solaio abbia formato oggetto di giudizio da parte della sentenza impugnata e sia perciò suscettibile di giudicato.

Tale premessa è erronea.

Il thema decidendum della controversia riguarda l’accertamento negativo riguardo all’appartenenza dell’immobile della C. al condominio di (OMISSIS), mentre nessuna domanda – nè in via principale da parte dell’attrice, nè in via riconvenzionale da parte dei convenuti – ha avuto ad oggetto l’accertamento della comunione del solaio o del sottotetto.

La Corte d’appello si è pronunciata correttamente rimanendo nei limiti di ciò che ad essa era stato devoluto: rigettando l’impugnazione della C., la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado, la quale, respingendo in parte qua la domanda di accertamento negativo proposta dall’attrice, aveva affermato l’appartenenza dell’unità immobiliare ad uso abitativo dell’attrice al condominio di (OMISSIS), escludendone la reclamata autonomia strutturale.

La comunanza del sottotetto del fabbricato non costituisce una questione che la sentenza impugnata abbia voluto accertare, risolvere e dichiarare in modo vincolante per il futuro, ma soltanto un passaggio argomentativo incidentale della motivazione della stessa, compiuto richiamando i risultati della espletata consulenza tecnica d’ufficio (che elencava, tra le parti comuni dell’edificio, appunto, anche il solaio).

E non rappresenta neppure l’antecedente logico necessario della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza del giudice del merito, posto che, al fine di stabilire se un determinato appartamento, di proprietà esclusiva di un soggetto, costituisca o meno parte di un condominio negli edifici, non occorre accertare, altresì, se il sottotetto del fabbricato condominiale ricada nella proprietà comune a vantaggio di tutti i partecipanti al condominio.

Ora, tra oggetto del giudicato e oggetto del processo nel quale questo si è formato intercorre un inscindibile rapporto di connessione, nel senso che la cosa giudicata viene a formarsi sull’accertamento, in positivo o negativo, del diritto che si è fatto valere nel processo, all’identificazione del quale concorre, oltre ai soggetti e alla causa petendi, anche il petitum (Cass., Sez. lav., 7 aprile 1999, n. 3366); mentre – ferma l’estensione dell’efficacia della cosa giudicata alle questioni che costituiscono presupposti logicamente e giuridicamente ineliminabili della statuizione finale (Cass., Sez. 2^, 21 gennaio 1975, n. 248; Cass., Sez. 3^, 13 febbraio 2002, n. 2083; Cass., Sez. 3^, 28 agosto 2009, n. 18791) – è da escludere il giudicato sul punto di fatto, ossia sul puro e semplice accertamento dei fatti storici contenuto nella motivazione e compiuto dal giudice esclusivamente per pronunciare sulla situazione di vantaggio dedotta in giudizio.

Poichè, dunque, l’accertamento della communio incidens sul sottotetto non è suscettibile di essere coperto dall’autorità del giudicato, la ricorrente – non avendo articolato alcun motivo di impugnazione in ordine alla statuizione (l’accertamento della partecipazione alla situazione condominiale dell’unità immobiliare di sua proprietà) in cui ella è risultata soccombente – non ha interesse alla censura.

1.2. – Per la stessa ragione, è inammissibile il secondo mezzo, proposto in via subordinata, con cui la ricorrente denuncia omessa, carente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, sul rilievo che la convinzione del giudice di merito circa la proprietà comune del solaio sarebbe sfornita di ogni supporto logico e probatorio.

2. – Il ricorso è inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna, la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti in solido, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 di cui Euro 1.800,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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