Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34338 del 23/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2019, (ud. 07/11/2019, dep. 23/12/2019), n.34338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24452-2015 proposto da:

PARIOLI & CAFFE’ SRL elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE

BRUNO BUOZZI 49, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO RICCIONI,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE GENERALE, AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE PROVINCIALE I ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

Averso la sentenza n. 4934/014 ella COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 29/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2019 dal Consigliere Dott. CROLLA COSMO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1 Parioli & Caffè srl impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’atto di rettifica e liquidazione, notificato in data 22.12.2008, con il quale l’Agenzia delle Entrate, in relazione all’atto di compravendita del 31.7.2007 di un locale ad uso commerciale, attribuiva al cespite il maggior valore di Euro 900.000 rispetto al valore dichiarato nell’atto di compravendita di Euro 500.000 con conseguente applicazione della maggiore imposta complementare di registro, ipotecaria e catastale e delle sanzioni per un importo complessivo di Euro 81.120,65.

2. La CTP accoglieva il ricorso.

3 La sentenza veniva impugnata dall’Amministrazione Finanziaria e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l’appello ritenendo congrua l’attribuzione di valore effettuata dall’Ufficio,

3. Avverso la sentenza della CTR Parioli & Caffè srl ha proposto ricorso per Cassazione svolgendo due motivi. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo viene dedotta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 per avere la CTR motivato solo apparentemente richiamando la stima dell’Agenzia e omettendo di esaminare i rilievi formulati dalla ricorrente e recepiti dalla sentenza di primo grado.

1.2 Con il secondo motivo viene denunciato, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito dalle caratteristiche dell’immobile e dal fatto notorio della iscrizione di ipoteca per un importo pari al doppio della somma mutuata.

2. Il primo motivo è infondato

2.1 E’ ormai noto come Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibilè, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”.

2.2 Ciò premesso nella parte di motivazione della sentenza che interessa si legge quanto segue ” ulla base del valore indicato dalla stessa parte in un precedente atto notarile nonchè sulla base degli accertamenti OMI (Osservatorio del mercato immobiliare) l’Agenzia delle Entrate rettificava il valore di trasferimento indicato nell’atto in quello di Euro 900.000. Ad avviso del Collegio, il comportamento dell’Ufficio è conforme alle procedure di Legge ed è sorretto da elementi probatori qualificati. In una situazione siffatta le motivazioni adottate dal giudice di primo grado, basate su regole di comune esperienza, appaiono non conformi alle disposizioni di legge e smentite dalle risultanze allegate agli atti”.

2.3 La sentenza non appare affetta dal denunciato vizio di carenza di motivazione in quanto la CTR, sia pur in maniera sintetica, dà conto delle ragioni poste a fondamento dell’accoglimento dell’appello giustificando il maggior valore attribuito al cespite dall’Ufficio negli accertamenti OMI e nell’ammontare del valore del credito per il quale era stata iscritta ipoteca sul bene oggetto dell’atto impositivo.

3 E, invece, fondato il secondo motivo.

3.1 La CTR ha confermato la validità dell’atto di rettifica, fondato sui valori OMI e sulla iscrizione di ipoteca sull’immobile da parte della Banca Intesa San Paolo per la somma di Euro 900.000.

3.2 Orbene per costante giurisprudenza (cfr. Cass. 25797/2015) i valori OMI non costituiscono fonte tipica del valore venale in comune commercio ai fini dell’imposta del registro, essendo idonea a condurre ad indicazioni di valore di larga massima, e sull’ammontare del credito, a garanzia del quale era stata iscritta ipoteca sul bene oggetto dell’atto impositivo omettendo di esaminare e valutare le osservazioni ed i rilievi sulle caratteristiche del locale sito al piano interrato mossi dal contribuente, anche con l’ausilio di relazione tecnica e documentazione prodotte in giudizio. E’ inoltre prassi comune, tanto da costituire “fatto notorio” che gli istituti di credito procedono sempre all’iscrizione dell’ipoteca per un valore pari al doppio del mutuo erogato e ciò a prescindere dall’effettivo valore dell’immobile.

3.3 Si tratta fatti storici la cui esistenza risulta dagli atti processuali hanno costituito oggetto di discussione tra le parti ed hanno carattere decisivo, in quanto ove esaminati avrebbero potuto determinare un esito diverso della controversia

4. Conseguentemente all’accoglimento del motivo la sentenza va cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale in diversa composizione che riesaminerà la questione alla luce dei principi sopradescritti e provvederà anche sulle spese del presente grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte;

accoglie il secondo motivo del ricorso rigettato il primo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2019

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