Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34335 del 23/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2019, (ud. 07/11/2019, dep. 23/12/2019), n.34335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10018-2015 proposto da:

EDILCO SRL, domiciliato in ROMA P.ZZZA CAVOUR presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

SALVATORE MUSCARA’;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI RAGUSA UFFICIO

CONTROLLI in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 466/2014 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

CATANIA, depositata 13/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2019 dal Consigliere Dott. CROLLA COSMO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. T.S., T.M., G.M., F.S.A., F.J.C., Tu.Ma. e la soc. Edilco srl (oggi Infisud srl) impugnavano davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa l’atto di rettifica e liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate, in relazione all’atto di compravendita di un terreno edificabile, attribuiva al cespite il maggior valore di Euro 1.680.000 rispetto al valore dichiarato nell’atto di compravendita di Euro 460.000 con conseguente applicazione della maggiore imposta complementare di registro, ipotecaria e catastale e delle sanzioni.

2. La CTP accoglieva il ricorso.

3 La sentenza veniva impugnata dall’Amministrazione Finanziaria e la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva l’appello ritenendo congrua l’attribuzione di valore, basata sulla stima effettuata dall’Ufficio.

3. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione Edilco srl svolgendo due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 43 e 51 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si argomenta che la CTR non ha correttamente applicato il principio secondo il quale in caso di rettifica all’ufficio incombe l’onere di provare la sussistenza degli elementi costitutivi

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 per avere la CTR motivato solo apparentemente richiamando la stima dell’Agenzia e omettendo di esaminare i rilievi formulati dalla ricorrente e recepiti dalla sentenza di primo grado.

2. I due, motivi del ricorso, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono fondati.

2.1 In materia di rettifiche di valori degli immobili questa Corte ha recentemente affermato il principio secondo il quale ” Nell’ipotesi in cui siano state mosse critiche puntuali e dettagliate alla valutazione della stima UTE, il giudice che intende disattenderle ha l’obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni rassegnate dall’Ufficio. In particolare, nell’ipotesi in cui la rettifica del valore di un immobile si fondi sulla stima effettuata dall’UTE, il giudice investito della relativa impugnazione è tenuto a verificare se la stima sia o meno idonea a superare le contestazioni dell’interessato ed a fornire la prova dei più alti valori pretesi, esplicitando in modo puntuale, nella motivazione della sentenza, le ragioni del proprio convincimento. La stima dell’UTE, processualmente, costituisce un semplice atto di parte, una perizia di parte, idonea a fondare la pretesa dell’ufficio finanziario, ma sempre nella dialettica del processo, con la conseguenza che il giudice è tenuto a verificare se la stima sia o meno idonea a superare le contestazioni dell’interessato, rendendo chiaro il percorso logico- giuridico che ha condotto al suo convincimento. Mentre la CTR, e qui è in effetti riscontrabile l’insufficiente motivazione, non illustra le argomentazioni espresse da B.B. anche al fine di smentirle, dando esclusivo rilievo alle conclusioni rassegnate dall’Ufficio” (cfr. Cass. 8249/2018,11080/2018 e 9357/2015).

2.2 Nel caso di specie, come si evince dalla lettura della motivazione dell’impugnata sentenza, la CTR ha ritenuto congruo il valore assegnato al fabbricato dall’avviso di accertamento sulla sola scorta della stima dell’UTE. Non vi è alcuno specifico riferimento nella motivazione ai rilievi e alle osservazioni, riportate nel ricorso, formulate dal ricorrente agli accertamenti e alle conclusioni della stima dell’UTE. Le puntuali e dettagliate contestazioni e le critiche mosse alla perizia di parte sin dagli atti difensivi del giudizio di primo grado e reiterate nelle difese del giudizio di secondo grado sono state recepite dalla sentenza con la quale la CTP ha accolto il ricorso e pertanto la CTR nel disattenderle aveva l’obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni rassegnate dall’Ufficio. Sul punto, invece i giudici di seconde cure si sono limitati ad affermare che “dall’esame degli atti e, principalmente delle stima dell’Agenzia del Territorio, appaiono più plausibili le motivazioni dell’Ufficio che portano ad una valutazione complessiva più vicina al reale valore rispetto a quanto dichiarato dalla parte contribuente che, in effetti, non contrasta adeguatamente la relazione di stima dell’Agenzia del territorio le cui argomentazioni appaiono più convincenti”.

2.3 Si tratta di una motivazione che, sia pur esistente graficamente, si profila del tutto apparente ed apodittica nel contenuto.

3 Conseguentemente all’accoglimento dei motivi la sentenza va cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Centrale in diversa composizione che riesaminerà la questione alla luce dei principi sopradescritti e provvederà anche sulle spese del presente grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte;

– accoglie il ricorso cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 novembre 2019.

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