Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34334 del 23/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2019, (ud. 07/11/2019, dep. 23/12/2019), n.34334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

su ricorso 9909-2015 proposto da:

INTERNATIONAL PAPER COMPANY, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO

A. FOCHETTI, 28, presso lo studio dell’avvocato CARLO ROMANO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

centro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 1375/2014 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

ROMA, depositata 06/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2019 dal Consigliere Dott. CROLLA COSMO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1 La soc. International Paper Company impugnava davanti alla Commissione Tributaria di primo grado di Roma l’avviso di accertamento n. 16455, notificato in data 8/7/1986, con il quale l’Ufficio del Registro di Roma rettificava in aumento il valore dell’immobile adibito a capannone industriale sito in Comune di Pomezia (Roma) Via Pontina n. 22, avente superficie di mq 7.460, da lire 1.200.000.000, dichiarati dal contribuente ai fini dell’Imposta sull’Incremento sul valore del decennio, a lire 3.500.000.000. La Commissione Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso ritenendo fondata l’eccezione di illegittimità dell’avviso di accertamento per vizio di motivazione

2.Sull’appello proposto dall’Ufficio la Commissione Tributaria di secondo grado in parziale accoglimento dell’appello rideterminava il valore finale dell’immobile in lire 1.450.000.000 sulla scorta dei dati ricavabili dalla perizia depositata dalla contribuente.

3. La Commissione Tributaria Centrale accoglieva il ricorso proposto dall’Ufficio rilevando: a) che l’avviso di accertamento conteneva sufficienti elementi per mettere in condizione il contribuente di esercitare il diritto di difesa e quindi poteva ritenersi adeguatamente motivato; b) che i valori attribuiti al cespite dall’Amministrazione finanziaria, basati su stima UTE, in mancanza di elementi di segno contrario addotti da contribuente, apparivano equi e corretti.

3. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la soc. International Paper Company svolgendo tre motivi. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 20 nonchè del D.P.R. n. 634 del 1972, artt. 48 e 49 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si afferma che la CTC non ha censurato l’avviso di accertamento per non aver l’atto impositivo sufficientemente indicato i criteri di stima del cespite e ha ritenuto legittimo un atto basato esclusivamente su una generica ed inadeguata, in quanto atto di parte, stima dell’UTE senza tener in alcun conto della perizia prodotta nel corso dei precedenti giudizi.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, art. 111 Cost., comma 6, nonchè dell’art. 132 e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 per avere la CTR completamente omesso di esaminare la perizia prodotta dal contribuente nel corso dei precedenti giudizi e posta a base della decisione da parte della Commissione Tributaria di secondo grado.

1.2 Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 2 bis, lett. a), del D.L. n. 216 del 2011, art. 29, comma 16 decies, dell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè dell’art. 6 paragrafo 1 della CEDU in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). per non avere la CTC, essendo stata l’Amministrazione totalmente soccombente in primo grado e parzialmente soccombente in secondo grado, dichiarato estinto il giudizio con il passaggio in giudicato della decisione di secondo grado.

2 Il terzo motivo, che per esigenze di ordine logico va prioritariamente esaminato, è infondato.

2.1 Il D.L. 40 del 2010, art. 3, comma 2 bis prevede che ” Al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della L. 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, paragrafo 1, della predetta Convenzione, le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l’Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono definite con le seguenti modalità: a) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente definite con decreto assunto dal presidente del collegio o da altro componente delegato. Il compenso in misura variabile previsto per i componenti della Commissione tributaria centrale è riconosciuto solo nei confronti dell’estensore del provvedimento di definizione”

2.2 Successivamente è intervenuto il D.L. n. 216 del 2011, art. 29, comma decies, convertito in L. n. 14 del 2012 che, incidendo sulle previsioni di cui al D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 2 bis, lett a), ha fornito una interpretazione di detta norma nel senso che “nel caso di soccombenza, anche parziale, dell’amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, la mancata riforma della decisione di primo grado nei successivi gradi di giudizio determina l’estinzione della controversia ed il conseguente passaggio in giudicato della predetta decisione.”.

2.3 Dall’esame della normativa sopra passata in rassegna si evince che la definizione delle liti ultradecennali pendenti davanti alla CTC presuppone conferma della sentenza di primo grado in cui l’Amministrazione sia totalmente o parzialmente soccombente. Nel caso di specie se nel giudizio di primo grado l’Ufficio è risultato totalmente soccombente, avendo la commissione tributaria annullato l’atto per carenza di motivazione, nel successivo grado la Commissione tributaria ha riconosciuto la legittimità dell’avviso di accertamento, riformando sul punto la sentenza di primo grado, pur riducendo il valore dell’immobile ivi determinato. Non ricorre l’ipotesi di “doppia conforme” richiesta per la definibilità della lite.

3 II primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica, sono fondati

3.1 Esaminando la “ratio decidendi” dell’impugnata sentenza emerge che la CTC ha ritenuto congruo il valore assegnato al fabbricato dall’avviso di accertamento sulla sola scorta della stime dell’UTE. Nessun riferimento nella motivazione viene fatto alle allegazioni e contestazioni espresse in giudizio dalla contribuente; nella sentenza si legge che la società ricorrente non ha ” prodotto concrete e ulteriori valide prove o documentazione a sua difesa “. Si tratta di affermazione in contrasto con quanto risulta nella parte della motivazione sulla ricostruzione del fatto dove si dà atto della produzione da parte del contribuente di una perizia giurata. I valori espressi da tale elaborato sono stati presi in considerazione dalla Commissione Tributaria di secondo grado per la rideterminazione del valore dell’immobile.

3.2 Ciò premesso in materia di rettifiche di valori degli immobili questa Corte ha recentemente enunciato il principio secondo il quale “Nell’ipotesi in cui siano state mosse critiche puntuali e dettagliate alla valutazione della stima UTE, il giudice che intende disattenderle ha l’obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni rassegnate dall’Ufficio. In particolare, nell’ipotesi in cui la rettifica del valore di un immobile si fondi sulla stima effettuata dall’UTE, il giudice investito della relativa impugnazione è tenuto a verificare se la stima sia o meno idonea a superare le contestazioni dell’interessato ed a fornire la prova dei più alti valori pretesi, esplicitando in modo puntuale, nella motivazione della sentenza, le ragioni del proprio convincimento. La stima dell’UTE, processualmente, costituisce un semplice atto di parte, una perizia di parte, idonea a fondare la pretesa dell’ufficio finanziario, ma sempre nella dialettica del processo, con la conseguenza che il giudice è tenuto a verificare se la stima sia o meno idonea a superare le contestazioni dell’interessato, rendendo chiaro il percorso logico- giuridico che ha condotto al suo convincimento. Mentre la CTR, e qui è in effetti riscontrabile l’insufficiente motivazione, non illustra le argomentazioni espresse da B.B. anche al fine di smentirle, dando esclusivo rilievo alle conclusioni rassegnate dall’Ufficio” (cfr. Cass. 8249/2018). La pronuncia mostra di dar seguito ad un indirizzo giurisprudenziale formatosi anche in tema di Invim secondo il quale “l’impugnazione dell’avviso di accertamento pone a carico dell’Amministrazione l’onere di fornire la prova delle circostanze poste a fondamento della rettifica del valore dichiarato dal contribuente: tale onere non può ritenersi soddisfatto attraverso la mera produzione della stima dell’UTE, la quale, provenendo da un ente che non è al di sopra delle parti, ma è un ufficio della stessa Amministrazione finanziaria dello Stato, non può costituire di per sè sola, elemento di prova a sostegno del maggior valore accertato, soprattutto qualora non risulti fondata su oggettivi e certi elementi di riscontro” (cfr., Cass. n. 5645/2005 21759/2009).

Conseguentemente all’accoglimento dei motivi la sentenza va cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale Lazio che riesaminerà la questione alla luce dei principi sopradescritti e provvederà anche sulle spese del presente grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte;

accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso e rigetta il terzo, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione Regionale del Lazio anche in ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 23 dicembre 2019

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