Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34332 del 23/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2019, (ud. 07/11/2019, dep. 23/12/2019), n.34332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2699-2015 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in VERONA VIA SCALZI

20, presso lo studio dell’avvocato TERESA VALERIA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 397/2014 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

VERONA, depositata il 26/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2019 dal Consigliere Dott. CROLLA COSMO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. S.G. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Verona l’atto di rettifica e liquidazione, notificato in data 18.5.2011, con il quale l’ufficio, in relazione all’atto di compravendita per Notaio Piattelli, registrato il 18.5.2009 di un terreno sito in Comune di Brenzone Verona, contraddistinto in catasto al f. (OMISSIS), mapp. (OMISSIS), attribuiva al cespite il maggior valore di Euro 1.070.000 rispetto al valore dichiarato nell’atto di compravendita di Euro 300.000 con conseguente applicazione della maggiore imposta complementare di registro, ipotecaria e catastale.

2. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso riducendo ad Euro 500.000 il valore accertato.

3 Sull’appello del contribuente la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l’appello in quanto la censura sollevata dal contribuente circa il diverso limite di sopportazione della volumetria edificabile rispetto a quella accertata nel giudizio di primo grado sulla base della perizia prodotta dalla stessa contribuente costituiva un fatto nuovo. La CTR riteneva comunque infondata la pretesa nel merito in quanto i valori accertati dal giudice di primo grado erano del tutto corretti essendo conformi alla perizia prodotta dallo stesso contribuente.

3. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione S.G. svolgendo due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1 e art. 53, comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR dichiarato inammissibile l’appello ritenendo erroneamente prospettato un fatto nuovo.

1.2.Con il secondo motivo viene dedotta nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, art. 51, commi 1 e 2 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui la sentenza impugnata ha falsamente applicato i criteri di determinazione della base imponibile di imposta

2 Il primo motivo con il quale il contribuente censura la sentenza di secondo grado nella parte in cui ha ritenuto, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, lo ius novorum è infondato.

2.1 Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 prevede che ” nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove e se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio”

2.2 Deve evidenziarsi che la regola contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 va letta alla luce del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24 per cui i motivi aggiunti sono vietati. Ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2″ l’integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l’interessato ha notizia di tale deposito”. Nel processo tributario, caratterizzato dall’introduzione della domanda nella forma dell’impugnazione dell’atto fiscale, l’indàgine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, per cui il giudice deve attenersi all’esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito di indagine può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 24, e quindi esclusivamente in caso di “deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione” (cfr. Cass. 15051/2014, n. 23326/2013,24305/2018).

2.3 II divieto della proposizione di motivi aggiunti, se non a seguito del (e in replica al) deposito di documenti non conosciuti, comporta che non possono essere introdotte domande di nullità dell’atto impugnato fondate su fatti diversi da quelli che il contribuente ha fatto valere con il ricorso introduttivo, in quanto idonei a determinare un ampliamento dell’indagine giudiziale, in relazione all’introduzione di una causa petendi differente da quella dedotta nell’originario ricorso dal contribuente (cfr Cass. n. 22662/2014) Un siffatto divieto trova giustificazione nell’esigenza di evitare che l’istituto dei motivi aggiunti si trasformi in uno strumento elusivo della disciplina dei termini decadenziali previsti dalla legge entro cui bisogna agire.

2.4 Nel processo tributario d’appello, la nuova difesa del contribuente, ove non sia riconducibile all’originaria “causa petendi” e si fondi su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, che ampliano l’indagine giudiziaria ed allargano la materia del contendere, non integra un’eccezione, ma si traduce in un motivo aggiunto e, dunque, in una nuova domanda, vietata ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 24 e 57 (Cass. 13742/2015).

2.5 Nel caso di specie CTR ha accertato in punto di fatto che il ricorrente nel lamentarsi del maggiore calcolo di imposta effettuato dall’Ufficio Finanziario, abbia prospettato con l’atto introduttivo un diverso valore dell’immobile rispetto a quello attribuito dall’Ufficio sulla base dei una consulenza di parte che indicava la volumetria edificabile dell’immobile in mc 1.030. Tale dato rappresenta una circostanza di fatto cristallizzata nel giudizio in quanto introdotta dallo stesso ricorrente e non contestata da controparte e fatta propria dalla CTP nella propria decisione.

2.6 L’atto di appello si fonda, quindi, su dato di fatto – volumetria edificabile di mc 654- differente da quello dedotto nell’originario ricorso e, pertanto, correttamente la CTR, ravvisando la violazione dello ius novorum, ha dichiarato inammissibile l’appello.

3. Il secondo motivo che investe il capo della sentenza di secondo grado contenente la conferma della decisione della CTP in punto di rideterminazione del valore del terreno è inammissibile in relazione a plurimi profili.

3.1 In primo luogo va rilevato che per consolidata giurisprudenza anche delle Sezioni Unite è stato chiarito che “qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata” (Cass. S.U. 3840/2007 3927/2012).

3.2 In secondo luogo la censura sotto l’apparente deduzione di una falsa applicazione di legge mira ad ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.

3.3 Valutato sotto l’aspetto della violazione del vizio motivazionale, secondo la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il motivo è parimenti inammissibile.

3.4 Ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 4 e 5, applicabile a norma del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2 al caso concreto, in quanto il giudizio di appello è stato introdotto dopo l’11.09.2012, ” Quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alla questione di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per Cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2),3) e 4). La disposizione di cui al comma 4 si applica, fuori dai casi di cui all’art. 348 bis, comma 2, lett. a) anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado.”

3.5 Nella fattispecie in esame, in punto di accertamento del valore delle aree entrambi i giudizi hanno concluso, sulla scorta degli stessi elementi elementi prodotti, per la valutazione del cespite oggetto del contratto registrato in Euro 500.000. Dalla lettura dell’impugnata sentenza emerge che la CTR abbia condiviso la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di prime cure. Pertanto la “doppia conforme” si fonda su identiche ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

4. In conclusione il ricorso va rigettato.

5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo.

PQM

La Corte;

– rigetta il ricorso;

– condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 3.000 oltre rimborso spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 23 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA