Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34331 del 15/11/2021

Cassazione civile sez. III, 15/11/2021, (ud. 25/05/2021, dep. 15/11/2021), n.34331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – est. Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

E.O., (codice fiscale (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’avvocata

Antonella Zotti, del Foro di Avellino, elettivamente domiciliato in

Roma, Piazza Apollodori 26, presso lo studio dell’avv. Antonio

Filardi;

– ricorrente –

contro

IL MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via del Portoghesi

n. 12;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Salerno n. 10775/2019, pubblicato

il 5/9/2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio

2021 dal Presidente, Dott. Giacomo Travaglino;

la Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– che il signor E.O., nato in (OMISSIS), residente in (OMISSIS), ha chiesto alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4, ed in particolare:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);

– che la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

– che, avverso tale provvedimento, egli ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Salerno, che lo ha rigettato con decreto reso in data 5 settembre 2019;

– che, a sostegno della domanda di riconoscimento delle cd. “protezioni maggiori”, il ricorrente, comparendo personalmente in udienza dinanzi al giudice di primo grado, aveva dichiarato di essere fuggito dal proprio Paese per timore di essere ucciso dai membri della setta degli (OMISSIS), essendosi rifiutato di farne parte, oltre ad essere stato accusato, in pubblico di essere gay, e di aver lavorato – dopo essere stato sequestrato – in Libia, senza essere pagato;

– che, in via subordinata, aveva poi dedotto l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento, in suo favore, della protezione umanitaria, in considerazione della propria – oggettiva e grave – condizione di vulnerabilità;

– che il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di tutte le forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente.

– che il provvedimento è stato impugnato per cassazione sulla base di 2 motivi di censura;

– che il Ministero dell’interno non si è costituito in termini mediante controricorso.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Col primo motivo, la difesa del ricorrente chiede preliminarmente al collegio che sia sollevata questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g).

Il collegio osserva che la questione posta dal ricorrente è già stata sollevata da questa Corte con ordinanza n. 17970 del 2021, onde il conseguente rinvio a nuovo ruolo del procedimento.

PQM

La Corte rinvia il procedimento a nuovo ruolo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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