Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34330 del 15/11/2021

Cassazione civile sez. lav., 15/11/2021, (ud. 29/09/2021, dep. 15/11/2021), n.34330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5600-2020 proposto da:

L.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE LUFRANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA – SEZIONE

FORLI’ – CESENA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato

e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui

Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. 6577/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata

il 30/12/2019 R.G.N. 7309/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con decreto 30 dicembre 2019, il Tribunale di Bologna rigettava il ricorso di L.A., cittadino (OMISSIS), avverso la decisione della Commissione territoriale di Forlì-Cesena, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;

2. egli riferiva di avere lasciato la casa familiare per un rapporto conflittuale con l’uomo sposato, dopo la morte del primo marito padre del richiedente, dalla madre che pure era maltrattata dal nuovo marito, iniziando a lavorare come gommista alle dipendenze di un datore, il quale, a causa di un danneggiamento ai macchinari di cui chiedeva di essere da lui risarcito e che, non essendone egli in grado, lo aveva denunciato; sicché, spaventato e senza nessun appoggio familiare, aveva abbandonato il proprio Paese il 10 aprile 2015, attraversando Senegal, Mali, Burkina Fasu, Nigeria e Libia (dove era imprigionato per tre mesi), approdando in Italia il 15 dicembre 2016;

3. come già la Commissione territoriale, il Tribunale riteneva non credibile il racconto, vago e inverosimile; pure inattendibile, per forma e contenuto, il documento prodotto datato 11 aprile 2015, di sua ricerca da parte della polizia;

4. in assenza di ulteriori accertamenti sulla situazione del Gambia, sul rilievo della ravvisata non credibilità soggettiva, il Tribunale negava i requisiti dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, anche per inesistenza di una condizione di violenza indiscriminata nel Paese di provenienza per effetto di un conflitto armato, sulla base delle specificate fonti informative consultate;

5. esso parimenti escludeva i presupposti di concessione della protezione umanitaria, in difetto di una concreta condizione di vulnerabilità del richiedente, né di un suo significativo inserimento sociale, anche comparativamente al suo Paese di provenienza, dove aveva i propri legami familiari e affettivi, in assenza di una documentata compromissione dei suoi diritti fondamentali in caso di rimpatrio; né infine egli aveva allegato conseguenze pregiudizievoli dal periodo trascorso in Libia, peraltro Paese di transito e non di rimpatrio;

6. con atto notificato il 29 gennaio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con due motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. in via preliminare, deve essere rilevato che la procura del difensore (nella specie apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto), che pure ne ha certificato la firma con espressione (“Vera la firma”) equipollente alla sua autenticazione, è sostanzialmente priva della data di rilascio: posta l’equivalenza alla sua mancanza dell’inserimento postumo, in posizione sottostante detta certificazione del difensore e senza ulteriore certificazione della data;

2. tale ipotesi integra nullità della procura, comportante inammissibilità del ricorso (Cass. s.u. 1 giugno 2021, n. 15177, p.ti da 41 a 43 in motivazione), senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535), a carico del ricorrente;

3. in tale ipotesi si tratta, infatti, di una mera invalidità, non già di inesistenza, del negozio unilaterale di conferimento del mandato: in quanto l’attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo (Cass. s.u. 1 giugno 2021, n. 15177, p.ti da 96 a 98 in motivazione, con richiamo di Cass. s.u. 10 maggio 2006, n. 10706).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA