Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3433 del 13/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3433 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA
sul ricorso 22974-2016 proposto da:
ALIFER SRI„ in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLURIA

della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
ANTONIO MAZZE();

– ricorrente contro
BICOMET SPA, in persona del Consigliere delegato, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA S.11,ARIA 58, presso lo studio
dell’avvocato FEDERICO BIANCA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato NIARINL\ SCARDI;

– controricorrente avverso la sentenza n. 793/2016 della CORTE D’ APPELLO di

(.2CE, depositata il 24/08/2016;

/)(

Data pubblicazione: 13/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consigli() non
partecipata del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO

SCALISI.

Ric. 2016 n. 22974 sez. M2 – ud. 12-09-2017
-2-

. RG. 22974 del 2016 Alifer srl – – Bicomet spa

Il Collegio:
a) Preso atto che
il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia
fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata della Sesta

posto che entrambi i profili dell’unico motivo di ricorso sono
inammissibili: il primo per mancanza di interesse ad impugnare, il
secondo perché si risolve nella richiesta di una diversa valutazione di
merito.
La proposta del relatore è stata notificata alle parti.
b)Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe, dal quale risulta
che:
la società Alifer S.r.l. con ricorso del 10 ottobre 2016, ha chiesto a
questa Corte la cassazione della sentenza n. 793 del 2016 con la
quale la Corte di Appello di Lecce, in parziale accoglimento
dell’appello, revocava il decreto ingiuntivo n. 124 del 20905 del
Tribunale di Brindisi che aveva ingiunto alla società Bicomet spa il
pagamento della somma di C. 38.806,06, a saldo della fattura relativa
a fornitura di materiale ferroso, dichiarava tenuta e condannava la
Bicomet spa al pagamento della somma di C. 25.465,58, oltre
interessi, al saggio legale dalla domanda al saldo. Compensava le
spese del giudizio. Secondo la Corte distrettuale, nel caso in esame,
sussisteva il difetto di prova idonea a sostegno del ricorso per
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Sezione Civile di questa Corte, ritenendo il ricorso inammissibile,

. RG. 22974 del 2016 Alifer srl – – Bicomet spa

ingiunzione di Alifer, posto che non era contestato che la fattura
prodotta dalla ricorrente in fase monitoria fosse errata con riferimento
alla data di emissione e che solo nel corso del giudizio di opposizione
la stessa era stata rettificata. Epperò, se tale correzione del

pretesa andava, comunque, vagliata nel merito dell’esistenza del
credito, la stesa non valeva, comunque, a sanare il difetto ab origine
del documento posto a fondamento del decreto ingiuntivo.
La cassazione della sentenza impugnata è stata chiesta per un
motivo, articolato su due profili: per violazione ed errata applicazione
dell’art. 633 e 634 cod. civ.., Violazione delle norme di cui agli artt.
1495-1497 cod. civ. , errata valutazione delle prove, violazione degli
i
artt. 115 e 116 cod. proc. civ.,omessa insufficiente e contraddittoria
l

motivazione su un punto deciso della controversia in relazione all’art.
360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. La società Bicomet spa ha resistito con
controricorso.
c) Ritiene che
il ricorso sia infondato per le seguenti ragioni t
1.= Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale nell’annullare il
decreto ingiuntivo perché fondato su una fattura con data di
emissione non corretta, avrebbe errato:
a) perché non avrebbe considerato che la fattura commerciale si
inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura
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documento contabile era ammissibile nella fase dell’opposizione cui la

. RG. 22974 del 2016 Alifer srl – – Bicomet spa

secondo le forme di una dichiarazione indirizzata all’altra parte e
avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito.
Pertanto, considerato che la fattura costituisce piena prova tra le parti
del rapporto giuridico intercorso ma l’efficacia probatoria è limitata ai

dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta e non si estende alla veridicità
delle dichiarazioni stesse, le fatture sono documenti utili per
richiedere ed ottenere il DI e, in quanto tale, hanno valore solo nella
fase monitoria del procedimento.
b) perché non avrebbe ritenuto decaduta dai vizi l’opponente dato
che il rapporto giuridico intercorso tra le parti sarebbe inquadrabile
nella vendita di beni mobili i vizi ed i difetti di qualità dei beni
andavano denunciati a pena di decadenza entro otto giorni dal
ricevimento della merce. Epperò, la comunicazione del 22 marzo
2005 cui fa riferimento la Corte distrettuale sarebbe inidonea a
configurare una denunzia di vizi come prevista dall’art. 1495 e 1497
cod. civ. perché priva di un riferimento ai tipi di vizi ed eventuali
difformità. Piuttosto, la denuncia dei vizi sarebbe avvenuta con la
raccomandata del 29 marzo 2005.
c) perché sarebbe andata oltre la domanda delle parti, posto che, non
solo avrebbe determinato la quantificazione in C. 25.465,58, ma,
addirittura, avrebbe sancito la ripetizione da parte della Bicomet spa
di quanto pagato in più rispetto alle somme dovute in base alla
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sensi dellart. 2702 cod. civ. al punto relativo alla provenienza delle
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. RG. 22974 del 2016 Alifer srl – – Bicomet spa

presente sentenza, nonostante parte appellata sia in primo grado
che in appello non avrebbe mai espresso una domanda di ripetizione.
1.1.= Il motivo è inammissibile sotto ogni profilo sia pure per ragioni
diverse.

perché ammesso pure che il decreto ingiuntivo non fosse annullabile
per vizi riguardanti la fattura posta a fondamento del decreto
ingiuntivo, tuttavia, quel decreto sarebbe stato annullato, comunque,
perché la somma accertata e dovuta dalla società Bicomet alla società
Alifer è risultata diversa da quella riportata dal decreto ingiuntivo.
Tale emergenza, a rigore, potrebbe comportare una correzione della
motivazione, ma non anche la cassazione della sentenza, perché
comunque, ciò non avrebbe un’effettiva utilità assiologica pratica.
1.1.b) .= Il secondo profilo è inammissibile non solo perché si risolve
nella richiesta di una nuova e diversa valutazione dei dati processuali
non proponibile nel giudizio di cassazione se i come nel caso in esame,
la valutazione offerta dalla Corte distrettuale non presenta vizi logici
e/o giuridici, ma, soprattutto, perché generico, posto che fa
riferimento a lettere intercorse tra le parti e dalle quali dovrebbe
risultare che la denuncia dei vizi sarebbe avvenuta con raccomandata
del 29 marzo del 2005 e, non, invece, come sostiene la Corte
distrettuale il 22 marzo del 2005, senza però riportarne il contenuto
essenziale dell’una e dell’altra lettera.
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1.1. a) Il primo profilo è inammissibile per mancanza di interesse,

. RG. 22974 del 2016 Alifer srl – – Bicomet spa

1.1.c) Inammissibile è il terzo profilo perché generico e perché,
comunque, la sentenza impugnata non contiene la denunciata
violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il
pronunciato.

Bicomet spa, di quanto pagato in più rispetto alle somme dovute, in
base

alla sentenza impugnata, era l’effetto conseguenziale del

ridimensionamento della somma riportata nel decreto

ingiuntivo

originario e, come tale, non doveva essere richiesta dalla parte, né
costituire oggetto di una domanda specifica perché, comunque,
contenuta nella domanda di contestazione del credito della Bicomet.
In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata a
rimborsare parte controricorrente le spese del presente giudizio di
cassazione che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio dà atto
che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002,
sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
principale del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a
norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Per Questi Motivi
La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente a rimborsare a parte
controricorrente le spese del presente giudizio che liquida in C.
3.700,00 di cui C. 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari 15%
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Va qui precisato che la condanna alla ripetizione, da parte della

RG. 22974 del 2016 Alifer srl – – Bicomet spa

del compenso ed accessori come per legge. Sussistono i presupposti
per il versamento da parte dei ricorrenti’ principali )
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile
Sottosezione Seconda di questa Corte di Cassazione il 12 settembre
2017
Il Presidente,

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art. 13.

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