Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3433 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/02/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 12/02/2020), n.3433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18951-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI

CALIULO, SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANGELO FACHECHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 16/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Lecce, a parziale conferma della pronuncia del Tribunale stessa sede, ha accolto la domanda di M.G. nei confronti dell’Inps, stabilendo che la norma che ha previsto il differimento di un anno della data per il conseguimento della pensione (D.L. n. 78 del 2010 – in L. n. 214 del 2011, art. 12, commi 1 e 2, comma 5) non possa trovare applicazione nei confronti di un soggetto titolare di pensione d’invalidità di grado superiore all’80 per cento, beneficiario dell’anticipazione ai sensi della L. n. 503 del 1992 (art. 1, comma 8);

la Corte territoriale ha accertato che il 27 gennaio 2015, compiuti i sessant’anni, l’appellante aveva presentato domanda amministrativa per il riconoscimento dell’invalidità pensionabile, e che il i marzo 2016 una CTU le aveva riconosciuto una percentuale dell’80 per cento; ha pertanto ritenuto maturato il diritto alla pensione d’invalidità dalla predetta data in applicazione della L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8;

secondo i giudici dell’appello, la disciplina delle cd. finestre mobili di accesso prevista dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, convertito nella L. n. 122 del 2010, che prevede lo slittamento del diritto al trattamento di pensione dopo dodici mesi dalla maturazione dello stesso, non si estende agli assicurati con un’invalidità non inferiore all’ottanta per cento; che se il legislatore, avesse voluto estendere tale previsione a soggetti gravemente svantaggiati, avrebbe dovuto esplicitare tale intento in modo chiaro ed univoco, il che non ha ritenuto di fare;

la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria; M.G. ha resistito con tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico articolato motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Istituto ricorrente contesta “Violazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, convertito nella L. 30 luglio 2010 n. 122”; la sentenza gravata sarebbe censurabile per aver erroneamente ritenuto che la norma che ha previsto il differimento di dodici mesi del trattamento vecchiaia non debba essere applicata nei confronti di una categoria di soggetti aventi titolo all’anticipazione del trattamento in ragione del grado d’invalidità; secondo l’Istituto ricorrente la normativa richiamata in epigrafe, prevedendo espressamente che il proprio ambito di applicazione vada esteso a tutti quei soggetti per i quali specifici ordinamenti prevedono età diverse per l’accesso al beneficio pensionistico, avrebbe inteso contemplare nel regime delle cd. finestre mobili anche la categoria degli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento;

il motivo merita accoglimento;

questa Corte ha già deciso riguardo a fattispecie sovrapponibili a quella oggetto dell’odierna controversia che “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. “finestre” previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12 (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall’anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti”.” (Cass. 29191 del 2018; Cass. n. 15617 del 2019);

la stessa Corte ha poi affermato, sempre con riferimento all’ambito di applicazione della disciplina delle finestre mobili, successivamente modificata ad opera della cd. Legge Fornero, che ” In tema di pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità, che vanno incluse nel meccanismo delle finestre mobili di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, conv. con modif. dalla L. n. 122 del 2010, non è applicabile il D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 5, conv. con modif. dalla L. n. 214 del 2011, che ha eliminato la suindicata disciplina delle decorrenze a partire dal 1 gennaio 2012, in quanto l’intervento modificativo ha riguardato esclusivamente i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono stati ridefiniti, attraverso una dilazione dell’età pensionabile, dai successivi commi della stessa norma, che non menzionano i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità.” (Cass. 32591/2018);

in definitiva, dando continuità all’orientamento di legittimità sopra richiamato, il ricorso va accolto; con rinvio alla Corte d’Appello di Bari anche per le spese.

In considerazione dell’esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bari anche per le spese.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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