Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3433 del 09/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/02/2017, (ud. 21/12/2016, dep.09/02/2017),  n. 3433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14064-2015 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S PELLICO

2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA CRIMI, rappresentata e

difesa dall’avvocato CLAUDIO BELLOTTI giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6495/30/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 10/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di V.A. degli avvisi di accertamento, portanti Irpef per gli anni di imposta 2004 e 2005, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello del contribuente avverso la decisione di primo grado anch’essa sfavorevole.

In particolare, il Giudice di appello ribadiva l’inammissibilità (già dichiarata in primo grado) dei ricorsi introduttivi per tardività rilevando che le indicazioni fornite aliunde dal sito internet non possono avere alcun valore probatorio, e in ogni caso, non possono inficiare l’efficacia probatoria privilegiata di cui godono le cartoline di ritorno esibite dall’Ufficio e compilate da un pubblico Ufficiale.

Avverso la sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, la ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

La ricorrente ha depositato in atti tempestiva rinuncia al ricorso debitamente notificata alla controparte.

Ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio.

Le spese, attesa la peculiarità delle questioni controverse, vanno integralmente compensate tra le parti.

PQM

La Corte dichiara il giudizio estinto.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017

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