Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34329 del 15/11/2021

Cassazione civile sez. lav., 15/11/2021, (ud. 29/09/2021, dep. 15/11/2021), n.34329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5010-2020 proposto da:

S.Q., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ETTORE FAUSTO PUCILLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, anche per la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE presso la PREFETTURA

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI MONZA – MILANO, in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. 9825/2019 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 17/12/2019 R.G.N. 10824/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con decreto 17 dicembre 2019, il Tribunale di Milano rigettava il ricorso di S.K., cittadino (OMISSIS) della regione del (OMISSIS), avverso la decisione della Commissione Territoriale di Monza, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;

2. a motivo della decisione, il giudice milanese negava la credibilità del richiedente (che riferiva di avere abbandonato il proprio Paese il 1 febbraio 2012, a seguito di persecuzioni nel suo villaggio dai gruppi militanti (OMISSIS) (OMISSIS) e (OMISSIS) per avere intrattenuto, benché di confessione sunnita, amicizie con sciiti e dopo la sua conversione essere stato diffidato dal primo gruppo dal partecipare a manifestazioni sciite; di avere quindi subito aggressioni violente a casa e una addirittura armata, nella quale due amici, con lui durante uno spostamento in moto per partecipare a un majlis, erano uccisi dai (OMISSIS); di essere stato poi accusato del loro omicidio e pertanto ancora ricercato dai due gruppi militanti; di essere arrivato in Italia il 7 maggio 2016, dopo un periodo in Germania ed uno successivo in Francia), per la genericità e contraddittorietà del racconto, anche alla luce delle COI acquisite in riferimento alla condizione socio-politica del (OMISSIS) e ai rapporti di convivenza tra i diversi gruppi delle due confessioni;

3. il Tribunale negava pertanto la ricorrenza delle misure di protezione internazionale maggiore, in difetto di credibile esposizione persecutoria o a trattamenti degradanti o disumani o a grave danno per violenza indiscriminata per effetto di un conflitto armato interno (escluso dalle informazioni ufficiali dette), in caso di rimpatrio. E parimenti della protezione umanitaria, in assenza di una condizione di vulnerabilità e di un’adeguata integrazione sociale e lavorativa (nonostante la contitolarità con altri connazionali della conduzione di un alloggio e la prestazione di attività lavorativa come magazziniere alle dipendenze, solo in parte in regola, di una società gestita da cinesi) in Italia, comparata alla situazione del suo Paese di provenienza, dove aveva lavorato e aveva significativi legami familiari;

4. con atto notificato il 16 gennaio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con tre motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il ricorrente deduce nullità del decreto ai sensi dell’art. 161 c.p.c. e violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e 5, per non corretta valutazione della credibilità del richiedente, non corrispondente al paradigma legale, in particolare con deduzione della consuetudine in (OMISSIS) di “conflitti fra i diversi gruppi”, mancando “un qualsivoglia sistema atto a tutelare i diritti dei cittadini, in senso occidentalistico del termine, sia nei confronti dello stato che di privati” (primo motivo); nullità del decreto ai sensi dell’art. 161 c.p.c. e violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, per mancata acquisizione di informazioni più aggiornate sulla situazione generale del (OMISSIS), degenerata negli ultimi mesi con una recrudescenza di violenza (secondo motivo); nullità del decreto ai sensi dell’art. 161 c.p.c., violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e omesso esame di un fatto decisivo, in riferimento ad assenza di valutazione comparativa, a fini di riconoscimento della protezione umanitaria, nella sola negazione di una condizione di vulnerabilità (terzo motivo);

2. in via preliminare, deve essere rilevato che la procura rilasciata dal richiedente al difensore, apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto, è priva della certificazione dal secondo della data di rilascio, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35bis, comma 13, così da non consentire la verifica del suo conferimento in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato;

3. le Sezioni unite di questa Corte hanno recentemente affermato che l’art. 35bis, comma 13 citato, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato” e che “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima”, richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato: appunto prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore, integrante ipotesi di nullità per il suo invalido conferimento (Cass. SU 1 giugno 2021, n. 15177);

4. con ordinanza interlocutoria 23 giugno 2021, n. 17970, questa Corte ha rimesso alla Corte costituzionale, ritenendone la rilevanza e la non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35bis, comma 13 e art. 13, per contrarietà agli artt. 3,10,24,111 Cost.; per contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46 p. 11 e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, artt. 18 e 19, p.2 della medesima Carta, artt. 6, 7, 13 e 14 della CEDU;

5. una sommaria delibazione dei motivi del ricorso (inammissibili per genericità i primi due, per omessa confutazione dell’argomentata giustificazione della non credibilità del richiedente, anche sulla scorta di COI specificamente indicate e non contraddette dal ricorrente con altre aggiornate e attendibili; per inconfigurabilità della violazione di legge denunciata il terzo, di sostanziale contestazione di una valutazione comparativa, succintamente ma adeguatamente compiuta) esclude la rilevanza a fini decisori della questione di legittimità costituzionale sollevata, sicché ben può essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura, senza attendere la pronuncia della Corte costituzionale;

6. in conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto attività difensive;

7. infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto, con la precisazione che esso va posto a carico del ricorrente dandosi seguito alla citata sentenza delle Sezioni Unite nella quale sul punto è stato affermato il seguente principio di diritto:

“il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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