Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34327 del 15/11/2021

Cassazione civile sez. lav., 15/11/2021, (ud. 29/09/2021, dep. 15/11/2021), n.34327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5006-2020 proposto da:

S.N.H., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROSALIA BENNATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, anche per la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE presso la PREFETTURA

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI

PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. 10075/2019 del TRIBUNALE di MILANO, depositato

il 31/12/2019 R.G.N. 37239/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con decreto 31 dicembre 2019, il Tribunale di Milano rigettava il ricorso di S.N.H., cittadino (OMISSIS) di religione (OMISSIS), avverso la decisione della Commissione Territoriale della stessa città, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;

2. esso lo riteneva scarsamente credibile (avendo, il ricorrente riferito di essersi allontanato dal proprio villaggio in (OMISSIS) nel 2005, per trasferirsi a (OMISSIS) fino al 2009 e quindi in (OMISSIS) fino al 2014, per ritornare un paio di mesi al suo villaggio, ma, avendo avuto nuovamente problemi, di essersi trasferito ancora a (OMISSIS) per abbandonare definitivamente il Paese nel giugno 2016 alla volta della Libia e di essere arrivato in Sicilia il 21 marzo 2017), in riferimento alle ragioni di natura persecutoria addotte di un conflitto endofamiliare ereditario (per l’acquisizione violenta, con minacce ed aggressioni a lui e alla madre intorno al 2003/2004, da parte di quattro cugini, dopo la morte del loro padre, di terreni appartenuti al padre del richiedente e che gli sarebbero spettati in quanto figlio unico); pure considerata l’esistenza di una moglie e di un figlio suoi, conviventi con i suoceri nello stesso distretto di (OMISSIS), di sua provenienza;

3. il Tribunale escludeva che il richiedente fosse esposto, in caso di rimpatrio, al pericolo di atti persecutori, né di condanna a morte, di trattamenti inumani o degradanti, né di un grave danno; neppure sussistendo, alla luce delle indicate COI consultate, una condizione di violenza indiscriminata per conflitto armato in (OMISSIS), piuttosto attraversato da critiche tensioni tra i due maggiori partiti ((OMISSIS) di maggioranza e (OMISSIS) di opposizione), non riguardanti il ricorrente; come neppure altre limitazioni dei diritti di libertà e fondamentali nei confronti di categorie di persone, cui egli non era ascrivibile. Sicché, esso gli negava la concessione delle misure di protezione internazionale maggiore richieste;

4. neppure infine riteneva che il ricorrente versasse in una condizione di vulnerabilità, né, per la sola attività lavorativa documentata (barista part-time a tempo indeterminato), di un livello di integrazione sociale in Italia, anche comparativamente con il proprio Paese, tale da meritargli la protezione umanitaria;

5. con atto notificato il 24 gennaio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con due motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3,D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8,D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2,14, per il fondamento della valutazione di scarsa credibilità su clausole di stile e motivazione apparente, senza alcun approfondimento di quanto dichiarato alla Commissione Territoriale, neppure essendo stato il colloquio ivi videoregistrato (primo motivo); nullità del decreto per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quale una situazione di violenza specifica connessa al furto di terra subito, fenomeno diffuso in (OMISSIS) e rispetto al quale le autorità pubbliche non in grado di offrire protezione, così essendo indotto a scappare dal Paese: con la conseguente ricorrenza dei presupposti di riconoscimento delle protezioni maggiori, anche per inadeguata tutela dei diritti umani; in ogni caso di protezione umanitaria per la propria vulnerabilità (secondo motivo);

2. in via preliminare, deve essere rilevato che la procura rilasciata dal richiedente al difensore, apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto, è priva della certificazione dal secondo della data di rilascio, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35bis, comma 13, così da non consentire la verifica del suo conferimento in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato;

3. le Sezioni unite di questa Corte hanno recentemente affermato che l’art. 35bis, comma 13 citato, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato” e che “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima”, richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato: appunto prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore, integrante ipotesi di nullità per il suo invalido conferimento (Cass. SU 1 giugno 2021, n. 15177);

4. con ordinanza interlocutoria 23 giugno 2021, n. 17970, questa Corte ha rimesso alla Corte costituzionale, ritenendone la rilevanza e la non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35bis, comma 13 art. 13, per contrarietà agli artt. 3,10,24,111 Cost.; per contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46 p. 11 e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, artt. 18 e 19, p.2 della medesima Carta, artt. 6, 7, 13 e 14 della CEDU;

5. una sommaria delibazione dei motivi del ricorso (inammissibili per inconfigurabiità di violazione di norme di legge denunciate in difetto dei requisiti, di omesso esame di un fatto storico inesistente, pure denunciato come error in procedendo; in ogni caso, ribadita la natura privata della vicenda, siccome lite familiare ereditaria violenta, in difetto di specifica allegazione di ricorso vano a pubbliche autorità, impotenti o non volenti fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi di c.d. soggetti non statuali: Cass. 1 aprile 2019, n. 9043; Cass. 23 ottobre 2020, n. 23281) esclude la rilevanza a fini decisori della questione di legittimità costituzionale sollevata, sicché ben può essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura, senza attendere la pronuncia della Corte costituzionale;

6. in conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto attività difensive;

7. infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto, con la precisazione che esso va posto a carico del ricorrente dandosi seguito alla citata sentenza delle Sezioni Unite nella quale sul punto è stato affermato il seguente principio di diritto:

“il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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