Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34326 del 15/11/2021

Cassazione civile sez. lav., 15/11/2021, (ud. 29/09/2021, dep. 15/11/2021), n.34326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4926-2020 proposto da:

S.E.H.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIGNA

RIGACCI 16, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA CAPITANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO LAMARUCCIOLA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2884/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/06/2019 R.G.N. 2983/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza 28 giugno 2019, la Corte d’appello di Milano rigettava il gravame di S.E.H.O., cittadino (OMISSIS), avverso l’ordinanza di primo grado, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;

2. egli riferiva di essere di etnia (OMISSIS), originario della regione di (OMISSIS) ((OMISSIS)) e di essere fuggito dal Paese nel giugno 2015, dopo essere stato imprigionato per circa sei mesi (dal 18 dicembre 2014 alla fine di maggio 2015) dai ribelli appartenenti al movimento (OMISSIS), che lo avevano pure privato dei documenti, arrivando in Sicilia il 24 gennaio 2016 (essendo poi trasferito a (OMISSIS)), dopo avere attraversato Mali, Burkina Fase e Niger;

3. come già il Tribunale, la Corte territoriale negava la credibilità delle sue dichiarazioni (per lontananza del villaggio, dove egli avrebbe abitato con madre, fratello, moglie e figlia, dal bosco di (OMISSIS) dove sarebbe stato rapito, apparendo poco ragionevole la permanenza dei suoi familiari nel villaggio) e per l’incertezza delle generalità, per nome e data di nascita, indicate nelle diverse fasi e gradi del procedimento e nella documentazione prodotta, relativa alle attività prestate;

4. essa escludeva pertanto i presupposti di riconoscimento dello status di rifugiato, di concessione della protezione sussidiaria (anche in assenza dei presupposti del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c, essendo il (OMISSIS) una delle democrazie africane più stabili e per l’evoluzione del risalente conflitto tra i movimenti indipendentisti e lo Stato verso una condizione di pace, sulla base del report Easo consultato) e neppure di protezione umanitaria, non potendo essere considerato il livello di inserimento del richiedente in Italia, per l’inattendibilità del suo racconto, della dimissione ospedaliera per l’esaurimento delle cure per la TBC e l’impiego nell’arco di circa tre anni di nominativi e date di nascita diversi, senza offrirne giustificazione;

5. con atto notificato il 27 gennaio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con cinque motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il ricorrente deduce omesso esame di circostanze di fatto oggetto di contraddittorio decisive nel giudizio e violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, in relazione all'(in)attendibilità del proprio racconto, per non avere la Corte valutato complessivamente gli elementi riguardanti il rapimento dai ribelli, in ragione dell’attività di taglialegna prestata (giustificante la presenza nel bosco) e l’assenza di pericolo invece per i propri familiari; né ritenuto l’erronea, anziché volontaria, indicazione di dati anagrafici diversi, in particolare dell’anno di nascita e del codice fiscale nell’intestazione dell’atto di appello (primo motivo); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, motivazione obiettivamente incomprensibile, violazione degli artt. 1 Convezione Ginevra, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 14, 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, in ordine al giudizio di credibilità e ai riscontri oggettivi allegati, tra i quali i documenti attestanti la violenza diffusa nell’area di provenienza anche dopo la sua partenza, integrante inadempimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria (secondo motivo); nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, art. 3, commi 3 e 5, 10/16 direttiva 2013/32/UE, per omessa valutazione delle prove offerte per dimostrare l’attendibilità del racconto e la generale situazione della regione del (OMISSIS), in funzione della concessione della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), ritenuta non versare in condizione di violenza indiscriminata rilevante ai suddetti fini in base a generico riferimento ad un report Easo (terzo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati;

3. la valutazione di credibilità della Corte territoriale non è stata rispettosa del paradigma di procedimentalizzazione legale, in difetto in particolare del riscontro del racconto del richiedente con “tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d’origine al momento della domanda”, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. a D.Lgs. cit. (Cass. 4 gennaio 2021, n. 10), né essendo stata preclusa dalla pure rilevata indicazione di dati anagrafici diversi, peraltro a detti fini di credibilità (così a pg. 7 della sentenza), ma irrilevante ai fini di esatta identificazione del richiedente: essendo indubbia, da una parte, la necessità di contestazione dell’autenticazione della firma della parte dal difensore soltanto tramite querela di falso (Cass. 21 novembre 2011, n. 24540; Cass. 2 settembre 2015, n. 17473; Cass., 25 luglio 2018, n. 19785; Cass. s.u. 1 giugno 2021, n. 15177) e, dall’altra, la rilevanza ai fini di una concreta pericolosità sociale della dichiarazione dolosa di false generalità (Cass. 15 marzo 2017, n. 6666);

3.1. nel caso di specie, la Corte d’appello non ha infatti adempiuto all’obbligo di cooperazione istruttoria, avendo fatto solo un rapido e generico cenno alla situazione del (OMISSIS), a particolare riguardo della protezione sussidiaria, come ad una delle democrazie africane più stabili con un’evoluzione positiva del risalente conflitto tra i movimenti indipendentisti e lo Stato verso una condizione di pace, sulla base di un non meglio individuato “Report Easo” (al secondo capoverso di pg. 8 della sentenza): così violando il proprio obbligo di acquisizione officiosa delle necessarie informazioni relative al Paese d’origine del richiedente asilo che risultino complete, affidabili e aggiornate al momento della decisione (Cass. 12 novembre 2018, n. 28990; Cass. 22 maggio 2019, n. 13897; Cass. 20 maggio 2020, n. 9230);

4. il ricorrente deduce quindi nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 115 c.p.c., per contraddizione inconciliabile di affermazioni in relazione alla negazione di protezione umanitaria per assenza di prova di una persecuzione personale del richiedente (quarto motivo); nullità della sentenza per omesso esame di fatti storici, relativi al riconoscimento della protezione umanitaria, in riferimento alla vulnerabilità del richiedente e al suo percorso di integrazione socio-lavorativa in Italia in vista di una corretta comparazione con l’assenza di diritti umani nel Paese di origine (quinto motivo);

5. essi sono assorbiti;

6. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA