Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34324 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2019, (ud. 25/10/2019, dep. 23/12/2019), n.34324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11792-2017 proposto da:

RIVA ACCIAIO SPA, elettivamente domiciliato ROMA VIA GERMANICO 146,

presso lo studio dell’avvocato ERNESTO MOCCI, rappresentato e difeso

dagli avvocati GIANLUCA BOCCALATTE, EUGENIO BRIGUGLIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

DIREZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5710/2016 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

BRESCIA, depositata il 07/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2019 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

Fatto

PREMESSO

che:

1.1a spa Riva Acciaio ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della sessantasettesima sezione della commissione tributaria regionale della Lombardia, in data 7 novembre 2016, n. 5710, con la quale è stato ritenuto legittimo l’avviso di classamento emesso dall’Agenzia delle Entrate a seguito di procedura disciplinata dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, conv. in L. n. 75 del 1993, e del D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (cd. Procedura DOCFA), e notificato ad essa ricorrente il 7 agosto 2014, relativamente ad un’acciaieria;

2.1a ricorrente sostiene che la sentenza, da un lato e per la parte in cui vi si afferma che gli impianti denominati “forno fusorio”, “laminatoio” e “trafileria” sono impianti fissi e come tali rilevanti ai fini del calcolo della rendita dello stabilimento industriale, sia illegittimità per falsa applicazione del R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 4 e 10, L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244, L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, e che, dall’altro lato, sia nulla, per violazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., non essendovi contenuta alcuna statuizione in ordine all’eccepito difetto di motivazione dell’avviso, e all’eccepita carenza di prova, riguardo alla qualificazione dei tre suddetti impianti come “fissi”, riguardo alla loro inclusione tra i beni da computare ai fini della determinazione della rendita del complesso industriale e riguardo al criterio di determinazione del valore attribuito a ciascuno di essi;

3.l’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il primo motivo di ricorso è infondato. Come ripetutamente affermato da questa Corte, una lettura coordinata del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 4,5 e 10, conv. in L. 11 agosto 1939, n. 1249 e dell’art. 812 c.c., porta a ritenere che “ai fini della determinazione della rendita l’unità immobiliare destinata a opificio deve comprendere tutti gli “impianti fissi” in qualsiasi modo uniti al suolo perchè gli stessi concorrono alla complessiva utilità dell’immobile e quindi al suo valore” (Cass. n. 7372 del 2011; Cass. n. 26441 del 2008)). Tale lettura trova anche sostegno nella L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21, con il quale, solo dal 1gennaio 2016, i “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo” sono stati esclusi dal calcolo della rendita, e nella L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244 e s.s., con il quale, è stata nelle more fatta salva l’interpretazione dell’Ufficio di cui al punto n. 3 della circ. 6/2012 dell’Agenzia del Territorio secondo cui, con riguardo agli immobili accatastati in cat. D ovvero E, gli “impianti fissi” dovevano essere computati ai fini della determinazione della rendita catastale (Cass. n. 25140 del 2016; Cass. n. 24924 del 2016);

2. riguardo al secondo motivo di ricorso si osserva quanto segue.La commissione tributaria regionale della Lombardia non si è espressa in merito alla ricordate eccezioni della contribuente (v. punto 2 della superiore premessa).Nè può convenirsi con l’Agenzia laddove la stessa sostiene che la commissione, essendosi espressa per l’inclusione dei tre impianti tra gli elementi di calcolo della rendita, si è pronunciata, sia pure in modo implicito, anche, in senso reiettivo, riguardo a tali eccezioni. Su ciò non può convenirsi perchè tra la pronuncia espressa e l’ipotizzata pronuncia implicita non vi è quel rapporto di incompatibilità solo in presenza del quale l’ipotesi potrebbe apparire effettivamente fondata. Detto questo, deve essere richiamato l’orientamento della Corte secondo cui, “alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto”(Cass. n. 6510/2019; n. 16171/2017).La ricorrente ha trascritto la tabella -composta da quattro colonne recanti l’indicazione degli impianti (“forno fusorio”; “laminatoio parte”; “laminatoio parte”; “trafileria”), del loro numero (1,1,1 e 1), del loro “valore unitario” e del “loro valore complessivo” (Euro 300.000,00; Euro 650.000,00; Euro 700.000,00 ed Euro 700.000,00)- con cui l’Agenzia ha motivato l’avviso. Quanto al valore così attribuito ai tre impianti, la ricorrente, in conseguenza della propria tesi secondo cui gli stessi non avrebbero dovuto essere inclusi nel calcolo della rendita, non ne ha allegato un valore diverso.

Considerato che, per legge (v. il superiore punto 1), gli impianti di cui trattasi devono essere tenuti in conto ai fini del calcolo della rendita dell’opificio, a motivare l’avviso è (stato) di per sè sufficiente l’inserimento di essi tra gli elementi di rilievo in aggiunta a quelli indicati dalla contribuente nel DOCFA e, per converso, uno specifico discorso giustificativo di quell’inserimento sarebbe stato ultroneo e quindi non è pretendibile. L’omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di motivazione dell’avviso può essere dunque superata in considerazione dall’infondatezza, immediatamente verificabile, dell’eccezione stessa. Quanto all’eccezione di difetto di prova del valore attribuito agli impianti, detta eccezione risulta, con pari immediatezza, inammissibile, con conseguente superamento della mancata considerazione di essa da parte dei giudici di appello, sul rilievo che in tanto avrebbe potuto porsi una questione di prova in quanto la contribuente avesse puntualmente messo in discussione il valore risultante dall’avviso, riportato nella tabella di sintesi e frutto di valutazione tecnica conseguente, per legge (D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 30), a stima diretta;

3. il ricorso deve essere rigettato;

4. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza;

5. deve darsi atto della sussistenza dei presupposti applicativi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

rigetta il ricorso;

condanna la spa Riva Acciaio a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6000,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 23 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA