Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34323 del 23/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2019, (ud. 25/10/2019, dep. 23/12/2019), n.34323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7663-2017, proposto da:

LEASINT SPA, elettivamente domiciliate in ROMA VIA DEI GRACCHI 187,

presso lo studio dell’avvocato PASQUALE LANDOLFI, rappresentato e

difeso dagli avvocati ALESSANDRO BOSSI, FABIO LUIGI ARRIGONI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATA in persona Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresentata e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 25/2012 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 08/C3/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2019 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

Fatto

PREMESSO

che:

1.1a quindicesima sezione della commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza in data 8 marzo 2012, n. 25, confermando la decisione di primo grado, riteneva legittimo l’avviso di accertamento catastale, emesso dall’Agenzia del Territorio in applicazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, per la rideterminazione della classe e della rendita di unità immobiliari ubicate in Milano, microzona n. 2, di proprietà della spa Leasint, ed impugnato da quest’ultima per (varie ragioni tra cui, per quanto ancora interessa, quella della) mancanza di congrua e specifica motivazione;

2. i giudici d’appello ritenevano che l’atto impugnato fosse motivato in modo preciso con riferimento ai presupposti normativi ed alle conseguenti ricadute sul classamento delle unità immobiliari e che, in ogni caso, la sufficienza della motivazione era assicurata dall’enunciazione (presente nell’atto impugnato) del criterio astratto “in base al quale è stata determinata la variazione”, tendendo l’avviso di accertamento “a delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nella successiva fase contenziosa ed a consentire alla parte l’esercizio del diritto di difesa”;

3.1a spa Leasint ricorre per la cassazione della sentenza suddetta, sulla base di due motivi illustrati con memoria e ai quali l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.con il primo motivo di ricorso, viene lamentata, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 9, del D.P.R. n. 138 del 1998, artt. 8 e 9, della L. n. 212 del 2000, art. 7 e art. 10, comma 1, per avere la commissione tributaria regionale ritenuto che l’avviso fosse motivato malgrado che lo stesso, da un lato, facesse riferimento, oltre che agli astratti presupposti normativi della procedura di classamento, solo a dati generici (“trasformazioni urbane realizzate nell’area tra il 1964 e il 1990”), a “principi di estimo comparativo” non correlati ad elementi specifici di comparazione, dall’altro lato, a criteri di revisione (generalizzata) dei classamenti determinati senza intervento delle Commissioni censuarie, dall’altro lato ancora, non facesse riferimento al fatto che, nel 2008, successivamente cioè alla attivazione della procedura di revisione L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, le unità immobiliari della ricorrente erano già state riclassate;

2. con il secondo motivo di ricorso, viene lamentata, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio nonchè, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la falsa applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 9,L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, L. n. 241 del 1990, art. 1, per avere la commissione trascurato di considerare i rilievi svolti dalla ricorrente quanto alla circostanza che il riclassamento aveva determinato una disparità di regime fiscale rispetto ad altri immobili esistenti nella medesima microzona, quanto al difetto di ogni valutazione comparativa con immobili aventi medesime caratteristiche di quelli oggetto di riclassamento, quanto alla circostanza che gli immobili in questione avevano già subito di classamento nel marzo 2008;

3. il primo motivo di ricorso è fondato. Si premette, con riguardo al requisito di specificità del ricorso per cassazione (art. 366 c.p.c.), che l’avviso impugnato è stato riprodotto nelle pagine 2, 3 e 4 del medesimo ricorso. Il quadro normativo di riferimento viene riportato di seguito. La L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, prevede che la “revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 339. L’Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima.” Il D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 dispone: “1. La zona censuaria rappresenta una porzione omogenea di territorio provinciale, che può comprendere un solo comune o una porzione del medesimo, ovvero gruppi di comuni, caratterizzati da similari caratteristiche ambientali e socio-economiche. 2. L’ambito territoriale del comune ovvero della zona censuaria, qualora costituisca porzione dello stesso, è ulteriormente articolato in microzone, con le modalità di cui all’art. 2.” (art. 1, commi 1 e 2); “1. La microzona rappresenta una porzione del territorio comunale o, nel caso di zone costituite da gruppi di comuni, un intero territorio comunale che presenta omogeneità nei caratteri di posizione, urbanistici, storico-ambientali, socioeconomici, nonchè nella dotazione dei servizi ed infrastrutture urbane. In ciascuna microzona le unità immobiliari sono uniformi per caratteristiche tipologiche, epoca di costruzione e destinazione prevalenti; essa individua ambiti territoriali di mercato omogeneo sul plano dei redditi e dei valori, ed in particolare per l’incidenza su tali entità delle caratteristiche estrinseche delle unità immobiliari. 2. I comuni provvedono a delimitare nell’ambito del proprio territorio, le microzone, in base ai criteri definiti nel presente articolo e nelle norme tecniche allegate al presente regolamento, con la lettera A…. 5. Qualora siano intervenute significative variazioni nel tessuto edilizio-urbanistico, ovvero nella dotazione di servizi ed infrastrutture, i comuni, sentiti i competenti uffici del dipartimento del territorio ovvero su richiesta dei suddetti uffici, possono procedere ad una nuova delimitazione delle microzone, con deliberazione del consiglio comunale, da comunicare al competente ufficio provinciale del dipartimento del territorio nei termini e con le modalità di cui al comma 3. La deliberazione ha effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo.” (art. 2, commi 1, 2 e 5); “1. Per ciascuna zona censuaria i competenti uffici del dipartimento del territorio compilano un quadro di qualificazione e classificazione, nel quale sono indicate, con riferimento al quadro generale di cui all’allegato B, tutte le categorie riscontrate nella zona censuaria stessa ed il numero delle classi in cui ciascuna categoria è suddivisa. Per la definizione delle classi gli uffici si avvalgono dei dati rilevati dall’osservatorio dei valori immobiliari del dipartimento del territorio, istituito con decreto 23 dicembre 1992 del Ministro delle finanze, delle informazioni contenute nelle schede previste dalle norme tecniche di cui all’art. 2, comma 2, nonchè dei risultati delle indagini di mercato svolte in sede locale. 2. I quadri di qualificazione e classificazione di cui al comma 1 possono essere oggetto di revisione da parte degli uffici del dipartimento del territorio in conseguenza di intervenute variazioni socioeconomiche, ambientali ed urbanistiche di carattere permanente nella zona censuaria.” (art. 4, commi 1 e 2); “1. Al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile dalle unità immobiliari urbane, al netto delle spese e perdite eventuali, si procede alla revisione delle tariffe d’estimo attualmente vigenti, facendo riferimento ai valori e ai redditi medi espressi dal mercato immobiliare, con esclusione dei regimi locativi disciplinati per legge. Non sono da assumere, come termini di riferimento, valori e redditi occasionali ovvero singolari. 2. La revisione delle tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria consiste nella determinazione, per ogni zona censuaria, categoria e classe, della rendita catastale per unità di superficie, di cui all’art. 3, da effettuarsi sulla base: a) dei canoni annui ordinariamente ritraibili, con riferimento ai dati di mercato delle locazioni. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 a 26 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142; b) dei valori di mercato degli immobili, determinandone la redditività attraverso l’applicazione di saggi di rendimento ordinariamente rilevabili nel mercato edilizio locale per unità immobiliari analoghe, e con l’osservanza degli articoli da 27 a 29 del regolamento richiamato nella lettera a). 3. Le tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria sono determinate come media dei valori reddituali unitari individuati con i criteri stabiliti nel presente articolo e con riferimento all’epoca censuaria 1996-1997.” (art. 5, cc. 1, 2 e 3); “1. Il classamento consiste nell’attribuire alle unità immobiliari a destinazione ordinaria la categoria e la classe di competenza e a quelle a destinazione speciale la sola categoria, con riferimento ai quadri di qualificazione e classificazione di cui all’art. 4. 2. La categoria è assegnata in base alla normale destinazione funzionale per l’unità immobiliare, tenuto conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali. 3. La classe, rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibile dall’unità immobiliare nell’ambito del mercato edilizio della microzona, dipende dalla qualità urbana ed ambientale della microzona in cui l’unità stessa è ubicata, nonchè dalle caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende. Per qualità urbana si intende il livello delle infrastrutture e dei servizi; per qualità ambientale si intende il livello di pregio o di degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici ancorchè determinati dall’attività umana. 4. Il dipartimento del territorio provvede alla definizione di procedure informatiche valutative, su base parametrica, per il classamento delle unità immobiliari a destinazione ordinaria e per l’aggiornamento dinamico dello stesso, con modalità automatizzate e sulla base di criteri spaziali e temporali che tengano conto con continuità delle variazioni territoriali e di mercato. 5.Nelle procedure valutative di cui al comma 4, la qualità urbana ed ambientale e le caratteristiche edilizie sono espresse attraverso il fattore posizionale ed il fattore edilizio. 6. Il fattore posizionale è il parametro rappresentativo dei caratteri della microzona, descritti nell’art. 2, nonchè dello stato e della qualità dei luoghi circostanti il fabbricato con particolare riferimento a quelli aventi destinazione pubblica e semprechè siano permanenti e significativi ai fini del classamento. 7. Il fattore edilizio è il parametro rappresentativo dei seguenti caratteri distintivi del fabbricato e dell’unità immobiliare: a) dimensione e tipologia; b) destinazione funzionale; c) epoca di costruzione; d) struttura e dotazione impiantistica; e) qualità e stato edilizio; f) pertinenze comuni ed esclusive; g) livello di piano. 8. I fattori posizionale ed edilizio, espressi in appropriate scale di misura, concorrono alla identificazione del parametro globale d’apprezzamento del livello reddituale per metro quadrato della superficie catastale dell’unità immobiliare.” (art. 8). In questo quadro normativo -per come interpretato dalla stessa Corte costituzionale (v. Corte Cost., 1 dicembre 2017, n. 249)- la revisione “parziale” del classamento delle unità immobiliari suppone la specifica valorizzazione del c.d. fattore posizionale (art. 8, commi 5 e 6, cit.), inteso in riferimento ad “una modifica del valore degli immobili presenti in una determinata microzona” che “abbia una ricaduta sulla rendita catastale” (Corte Cost. n. 249 del 2017, cit.) la quale, a sua volta, “proprio in quanto espressione di una accresciuta capacità contributiva, è volta in sostanza ad eliminare una sperequazione esistente a livello impositivo” (Corte Cost. n. 249 del 2017, cit.). La legge autorizza la revisione “parziale” del classamento per unità immobiliari ricadenti in microzone comunali in base ad uno solo dei suoi (diversi) criteri determinativi (D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8) talchè deve escludersi la rilevanza ex se (tra i presupposti giustificativi, dunque, dell’atto di riclassamento) del fattore c.d. edilizio (id est delle “caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende”; art. 8, commi 3 e 7, cit.). Ciò non di meno, detto fattore edilizio assume rilievo quale concorrente criterio di determinazione della classe, e della conseguente rendita catastale, dell’unità immobiliare. In altri termini, il presupposto della revisione di classamento consegue al mutato assetto di valori (di mercato e catastale) nel rapporto tra microzone comunali e tuttavia l’indicazione delle “caratteristiche edilizie del fabbricato” (D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, commi 7) torna ad assumere (col fattore c.d. posizionale) una sua specifica rilevanza ai fini della motivazione dell’atto (logicamente conseguente a quello che ne identifica i suoi presupposti), volta a giustificare l’adozione della stima comparativa (avuto riguardo alla cd. unità tipo; v. il D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 61; v. Cass., 6 marzo 2017, n. 5600). Sotto il profilo motivazionale, l’atto di riclassamento deve sì avere riguardo non al valore del singolo immobile bensì al valore medio di mercato di una intera microzona, e tuttavia, una volta giustificato quest’ultimo (secondo i rapporti di valore posti dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 335), deve pur sempre spiegare le ragioni in forza delle quali si ritiene essersi prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento. Questa Corte, con l’orientamento definitivamente consolidatosi anche alla luce della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 249 del 2017 (la quale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3,53 e 97 Cost., della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, affermando tra l’altro che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”, ribadendo in questo modo la necessità di una provvedimento specifico e puntuale in capo all’Amministrazione), ha precisato che: “il procedimento di revisione parziale del classamento di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica. Ne consegue che anche la procedura prevista dal comma 335 cit., pur a fronte del relativo presupposto, non può sottrarsi all’applicazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 154, lett. e) il quale impone che si tenga conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente alla qualificazione della stessa” (così Cass. 3 marzo 2018, n. 17413; conformi Cass.31829/2018 e già Cass. 16378/2018 e Cass. 22900/2017). La Corte ha altresì ed in particolare evidenziato che non può ritenersi sufficiente a motivare un avviso di nuovo classamento “il riferimento a non meglio precisati “interventi pubblici effettuati per la riqualificazione della viabilità interna e dell’arredo r urbano” nonchè ad “interventi da parte dei privati per la ristrutturazione degli edifici”. E ciò anche considerando che l’attribuzione di una determinata classe è correlata sia alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), sia alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l’unità stessa è situata, sia infine alle caratteristiche edilizie dell’unità stessa e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, eccetera). Di talchè le espressioni surriportate non sono tali da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni a base della pretesa impositiva, così da consentirgli sia di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l’an ed il quantum debeatur (cfr. Cass. n. 3156/2015 cit.)” (Cass. Sez. 5, ord. n. 22900/2017, cit.). Tutto ciò considerato, il motivo di ricorso in trattazione si rivela, come anticipato, fondato posto che l’avviso di riclassamento impugnato esplicita le ragioni fondative (ed i relativi dati fattuali) della procedura di revisione delineata dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, in modo non specifico (facendo menzione di linee metropolitane realizzate nell'”area”, ad imprecisati, “molteplici interventi pubblici di riqualificazione della viabilità interna e di arredo urbano” ed a parimenti indeterminati “numerosi interventi da parte dei privati per la ristrutturazione degli edifici ed il recupero di aree sotterranee destinate ad autorimesse”) e soprattutto non indica in quali termini il mutato assetto del rapporto tra valori medi di mercato e catastale, nel contesto delle microzone comunali previamente individuate, abbia avuto una ricaduta sui singoli immobili di proprietà della odierna ricorrente;

4. in ragione di quanto precede, il primo motivo di ricorso va accolto e, assorbito il secondo, l’impugnata sentenza va cassata;

5. non vi sono ulteriori accertamenti in fatto da svolgere cosicchè la causa può essere decisa nel merito (art. 384 c.p.c.) con accoglimento dell’originario ricorso della contribuente;

6. si ravvisano ragioni di compensazione delle spese in ciò che la giurisprudenza riguardo alla questione dibattuta era, al tempo della proposizione del ricorso, non univoca.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della proposto dalla spa Leasint;

compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 23 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA