Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34322 del 23/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 23/12/2019), n.34322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15288/2017 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

C.M. ed S.E., rappresentati e difesi dall’Avv.

Daniela Lorenzo ed elettivamente domiciliati in Roma, via Paraguay

5;

– controricorrenti –

e contro

Ca.An., E.A. e E.G..

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Bari,

Sez. dist. Lecce, n. 3338/23/16, depositata il 23 dicembre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre

2019 dal relatore Dott. Cavallari Dario.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.M., S.E., Ca.An., E.A. e E.G. hanno impugnato, davanti alla CTP di Lecce, degli avvisi di accertamento concernenti estimi catastali relativi ad unità immobiliari incluse nelle microzone 1 e 2 del Comune di Lecce.

Si è costituita L’Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Lecce Territorio, che ha chiesto il rigetto del ricorso. La CTP di Lecce, con le sentenze n. 1621/2014, n. 1643/2014 e n. 2412/2014, ha accolto il ricorso.

L’Agenzia delle Entrate di Lecce ha impugnato le citate decisioni.

Si sono costituiti i soli Ca.An., E.A. e E.G..

La CTR di Bari, Sez. dist. di Lecce, con sentenza n. 3338/23/2016, ha respinto gli appelli.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

I soli C.M. ed S.E. si sono difesi con controricorso.

Gli altri contribuenti non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, non avendo il giudice di appello disposto la sospensione del giudizio in attesa della decisione del giudice amministrativo sulla legittimità degli atti amministrativi generali relativi alle microzone comunali.

La doglianza è infondata.

La sentenza impugnata è stata pubblicata dopo il 1 gennaio 2016 quando, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 156 del 2015, non ricorreva più un’ipotesi di sospensione necessaria, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., essendo eventualmente applicabile l’art. 337 c.p.c., comma 2, che, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di quest’ultimo (Cass., n. 29553 dell’11 dicembre 2017).

Ne consegue che il giudice non era obbligato a procedere alla sospensione.

Peraltro, l’art. 39, comma 1 bis, aggiunto dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, lett. o), a decorrere dal 1 gennaio 2016, il quale prescrive che “La commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa”, non è applicabile al caso di specie, essendo la pregiudizialità invocata rispetto al Consiglio di Stato.

2. Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 e della L. n. 212 del 2000, art. 7 poichè il giudice di appello non avrebbe tenuto conto che la normativa in questione regolava una procedura massiva di revisione parziale dei classamenti delle unità immobiliari urbane, concernente microzone anomale, e non una revisione puntuale del detto classamento.

La doglianza è infondata.

Il menzionato art. 1, comma 335, stabilisce che “La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 339. L’Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima”.

Il procedimento di revisione parziale del classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della revisione del classamento dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 9, così da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della P.A.

Ne consegue che anche la procedura prevista dal comma 335 citato, ancorchè a fronte del relativo presupposto, non può sottrarsi all’applicazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 154, lett. e), il quale impone che si tenga conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass., n. 4712 del 9 marzo 2015).

Ne deriva che non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scosta mento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, ove da questi ultimi non risultino gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) incidenti, in concreto, sul diverso classamento (Cass. n. 3156 del 17 febbraio 2015; Cass. n. 22900 del 29 settembre 2017).

In particolare, il mutamento di rendita ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 non può essere giustificato dalla mera evoluzione del mercato immobiliare o dalla richiesta del Comune, dovendosi accertare la modifica del valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure regolate dal successivo comma 339.

Infatti, l’art. 1, comma 335, autorizza la revisione catastale degli immobili de quibus in presenza del presupposto summenzionato, ma, una vol accertato ciò e che, perciò, vi è una disomogeneità del classamento tra le microzone, non consente di eliminarlo per mezzo dell’incremento generalizzato ed indifferenziato delle rendite catastali.

La stessa Corte costituzionale ha affermato, con decisione n. 249 del 2017, che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”, ribadendo la necessità di una provvedimento specifico e puntuale in capo all’Amministrazione, non potendo darsi seguito al difforme orientamento espresso da Cass., n. 21176 del 19 ottobre 2016, rimasto isolato, cui si sono contrapposte le recenti Cass., n. 20574 del 31 luglio 2019, Cass., n. 19275 del 17 luglio 2019, Cass., n. 12604 del 10 maggio 2019, Cass., n. 5049 del 21 febbraio 2019.

Pertanto, la CTR ha correttamente rilevato la genericità della motivazione, che si limitava a rinviare ad interventi di riqualificazione della viabilità interna e di arredo urbano nel centro storico ed a menzionare fatti notori o massime di esperienza.

3. Il ricorso va, quindi, respinto.

4. Le spese di lite sono compensate ex art. 92 c.p.c., nei confronti dei controricorrenti, essendosi l’indirizzo giurisprudenziale qui seguito consolidatosi solo dopo la proposizione del ricorso.

Alcuna statuizione deve essere assunta, invece, con riguardo ai contribuenti rimasti intimati.

P.Q.M.

La Corte,

– rigetta il ricorso;

– compensa le spese fra parte ricorrente ed i controricorrenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 Sezione Civile, il 24 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 23 dicembre 2019

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