Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34322 del 15/11/2021

Cassazione civile sez. lav., 15/11/2021, (ud. 29/09/2021, dep. 15/11/2021), n.34322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4859-2020 proposto da:

N.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato STEFANIA SANTILLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BRESCIA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1610/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 11/11/2019 R.G.N. 1928/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza 11 novembre 2019, la Corte d’appello di Brescia rigettava il gravame di N.A., cittadino (OMISSIS), avverso la sentenza di primo grado, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;

2. essa rilevava la mancata assunzione dal richiedente di alcuna posizione sulla valutazione del Tribunale di scarsa credibilità, per genericità e contraddittorietà del proprio racconto: posto che egli aveva riferito di essere fuggito dal (OMISSIS) per problemi con la famiglia dello zio, appartenente all'(OMISSIS), a causa della coltivazione di un terreno, che egli rivendicava in proprietà, arrivando a pagare persone che lo avevano aggredito con il padre due volte, a distanza di un anno, con l’intenzione di ucciderli; che inoltre lo zio lo aveva falsamente denunciato di violenza sessuale sulla propria figlia; che pertanto il richiedente si era determinato ad acquistare un volo di linea per la Libia il 14 febbraio 2014 con il ricavato della vendita della casa, producendo al Tribunale un affidavit, da cui risultava un bank ioan, ossia la sua stipulazione di un mutuo bancario, per espatriare;

3. la Corte bresciana riteneva che l’incontestata inattendibilità del richiedente escludesse l’accoglibilità delle domande di protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a), b), ma pure umanitaria e negava i presupposti della protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 14, lett. c) D.Lgs. cit., in assenza allo stato, nella sua zona di provenienza, di un conclamato conflitto armato;

4. nella comparazione tra la situazione attuale del richiedente in Italia e nel Paese d’origine, essa valutava infine preferibile questa seconda, avendo egli ivi lavorato e rapporti familiari significativi, rispetto alla prima, per la quale egli aveva documentato al tribunale una mera dichiarazione d’intenti di assunzione a tempo indeterminato;

5. con atto notificato il 21 gennaio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con due motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, per la violazione dalla Corte territoriale dell’obbligo di cooperazione istruttoria in mancanza di consultazione di fonti ufficiali per escludere, ai fini della protezione richiesta che prescinde dalla credibilità, una situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nella sua zona di provenienza (primo motivo);

2. esso è fondato;

3. nonostante la mancata allegazione dal ricorrente di COI aggiornate e attendibili, dimostrative dell’esistenza nella regione di provenienza del richiedente di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, né tanto meno avendone egli indicato gli estremi, né riassunto (o trascritto) il contenuto, al fine di evidenziare che, se il giudice ne avesse tenuto conto, l’esito della lite sarebbe stato diverso (Cass. 9 ottobre 2020, n. 21932; Cass. 20 ottobre 2020, n. 22769), la Corte territoriale ha indubbiamente violato, il proprio obbligo di cooperazione istruttoria (in termini, per Paese di provenienza e Ufficio giudiziario: Cass. 19 febbraio 2021, n. 4619), essendosi limitata ad escludere apoditticamente l’esistenza di un conflitto armato, benché la città di provenienza del richiedente risulti interessata da recenti tensioni (in base ad una generica fonte non ufficiale (OMISSIS): al secondo capoverso di pg. 6 della sentenza), non acquisendo, in virtù dei propri poteri d’ufficio, le necessarie informazioni relative al Paese d’origine complete, affidabili e aggiornate al momento della decisione (Cass. 12 novembre 2018, n. 28990; Cass. 22 maggio 2019, n. 13897; Cass. 20 maggio 2020, n. 9230), neppure specificandone il contenuto;

4. il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, per erronea esclusione di una condizione di vulnerabilità del richiedente, in assenza di alcuna valutazione comparativa tra la propria situazione di integrazione sociale in Italia e nel Paese di provenienza, senza consultazione di alcuna fonte ufficiale, né valutazione delle risultanze del rapporto di Amnesty International allegato dal ricorrente (secondo motivo);

5. esso è assorbito;

6. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

 

 

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