Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3432 del 13/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3432 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA
sul ricorso 21479-2016 proposto da:
BAI_DASSARRI _:\DDOI,ORATA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA INNOCENZO XI 44, presso lo studio dell’avvocato
DANI1Thl DE PERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato
ANTONIO SIR10;

– ricorrente contro

NIUSCATI1,1,0

GIUSIPPI,

titolare

dell’omonima

ditta,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PADRE SEMERIA 63,
presso lo studio dell’avvocato MARIA LUCE STEFANIA STASI,
rappresentato e difeso dall’avvocato UBALDO MACRI’;

controricorrente

avverso la sentenza n. 519/2015 della CORTE D’APPELLO di
LECCE, depositata il 16/07/2015;

Data pubblicazione: 13/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO

SCALISI.

Ric. 2016 n. 21479 sez. M2 – ud. 12-09-2017
-2-

RG. 21479 del 2016 Baldassarre Addolorata – – Muscatello Giuseppe

Il Collegio:
A) Preso atto che
il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia
fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata della Sesta Sezione

coglie l’effettiva ratio decidendi.

B ) Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe, dal quale risulta che:
Baldassarre Addolorata con ricorso del 13 settembre 2016 ha chiesto a
questa Corte la cassazione della sentenza n. 519 del 2015 con la quale la
Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza n. 245 del 2011 del
Tribunale di Lecce, che aveva accolto la domanda proposta da Muscatello
Giuseppe per ottenere, dalla Baldassare Addolorata, il pagamento della
somma di C. 13.450,000 quale residuo della vendita finalizzata a
contratto di leasing di un natante da diporto Fiat acquistato dalla
convenuta. Secondo la Corte distrettuale, non era contestato che il
Muscatello avesse ricevuto, quale concessionario rappresentante di zona
della Fiat mare S.r.l. e presso il cantiere sito in Otranto di sua proprietà,
e da lui gestito, l’imbarcazione oggetto della controversia e che avesse
anticipato la somma di C. 13.450,00 che costituiva la quota ancora
dovuta alla S.r.l. venditrice dalla Baldassarre, in quanto la società di
leasing Marine Azur BPCA aveva preteso che il canone restasse a carico
dell’utilizzatrice del bene, dal momento che anche l’appellante avrebbe

Civile di questa Corte, ritenendo il ricorso infondato perché la censura non

RG. 21479 del 2016 Baldassarre Addolorata – – Muscatello Giuseppe

ammesso tali circostanze confermate dall’esito della prova testimoniale
espletata.
1..a cassazione di questa sentenza è stata chiesta per un motivo: 1) art.
360 n. 3 cod. proc. civ.

violazione e falsa applicazione di legge in

cod. civ. carenza di legittimazione passiva. Muscatello Giuseppe ha
resistito con controricorso. In prossimità dell’udienza camerale,
Baldassarre ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
C ) Ritiene che
il ricorso sia infondato per le seguenti ragioni:
1.= Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale, nel ritenere legittimata
passivamente l’odierna ricorrente (Baldassarre Addolorata), avrebbe
errato perché non avrebbe tenuto conto che la stessa era estranea al
rapporto intercorrente tra Fiat Mare spa e Gualano Giancarlo i quali
avevano concluso l’accordo ed erano gli unici sottoscrittori dell’ordine di
acquisto. Baldassarre Addolorata era unicamente utilizzatrice del bene
per essere parte del contratto di leasing con Marine Azur. Pertanto, la
Baldassarre Addolorata aveva assunto l’unica obbligazione di
corrispondere il canone del contratto di leasing dalla stessa sottoscritto.
Insomma, Fiat Mare spa aveva venduto un’imbarcazione alla Marine Azur
BPCA e tale imbarcazione è stata concessa in leasing alla sig.ra
Baldassare Addolorata e non essendo, questa, parte del contratto di
acquisto non avrebbe potuto essere condannata al pagamento di una

relazione all’art. 81 cod. proc. civ., all’art. 1523 cod. civ., all’art. 1498

RG. 21479 del 2016 Baldassarre Addolorata – – Muscatello Giuseppe

somma di denaro che trova titolo nell’inadempimento di un negozio alla
cui conclusione sarebbe rimasta estranea. Piuttosto, Muscatello agiva per
recuperare un credito che traeva origine dall’aver corrisposto delle
somme a Fiat Mare spa. e, a questa, dovute presumibilmente

o da Gualasco Giancarlo (marito della Baldassarre, che aveva ordinato
l’imbarcazione) e non mai dall’utilizzatrice
1.1. = Il motivo è infondato, ed essenzialmente, perché l’assunta
violazione di legge si basa e presuppone una diversa valutazione e
ricostruzione delle risultanze di causa, censurabile – e solo entro certi
limiti – sotto il profilo del vizio di motivazione, secondo il paradigma
previsto per la formulazione di detto motivo. La ricorrente trascura il
fatto che la Corte distrettuale ha specificato che il credito vantato da
Muscatello e per il quale lo stesso agiva, era un debito della Baldassarre,
che per quanto è detto in sentenza, sia pure non chiaramente, quel
debito rappresentava una quota del corrispettivo di acquisto non
finanziata dalla società di leasing (pag. 4 della sentenza). Al riguardo, la
Corte distrettuale ha avuto modo di chiarire che “(….) esiste in atti la
prova contraria, dal momento che la Fiat Mare S.r.l., con fax del 9
settembre 2005, inviato a Muscatello Giuseppe, ed in riferimento ai
contatti telefonici con il medesimo intercorsi, confermava che il credito
vantato nei confronti di Baldassarre Addolorata, pari ad C. 13.450,00 non
era più un credito di essa S.r.l. bensì del Muscatello, che aveva

C-

dall’acquirente del bene debitore, cioè, nel caso specifico, da Marine Azur

RG. 21479 del 2016 Baldassarre Addolorata – – Muscatello Giuseppe

provveduto in ossequio agli obblighi assunti quale concessionario della
Fiat Mare a rimetterle detta somma. Pertanto, è pacifico che al
yersamento della quota fosse tenuta la Baldassarre quale utilizzatrice
dell’imbarcazione, e che, senza il pagamento da parte del Muscatello non

potuto utilizzarla, mentre rimangono del tutto irrilevanti ai fini che qui
interessano tutte le altre pregresse vicende, per altro intercorrenti tra il
Muscatello ed il Gualano marito della Baldassarre (…). Sicché, come
emerge chiaramente dalla sentenza impugnata, Muscatello in forza del
fax già citato e in ragione delle indicazioni ricevute dalla società Fiat Mare
(di cui ne era il concessionario), ha anticipato la somma di cui si dice in
nome e per conto della Baldassarre locataria del contratto di leasing, a
meno che dal contratto di leasing non risultasse una situazione diversa,
epperò sembra, per quanto emerga dalla sentenza impugnata, che il
contratto di leasing non è stato prodotto in giudizio né in questa sede è
stato riprodotto il contenuto essenziale.
In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata a
rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio che
vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi
dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, sussistono i
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale
iicorrenfdentale

dell’ulteriore importo a titolo di contributo

avrebbe potuto ricevere l’imbarcazione in consegna e quindi non avrebbe

RG. 21479 del 2016 Baldassarre Addolorata – – Muscatello Giuseppe

unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13.
Per Questi Motivi
La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente a rimborsare a parte

di cui C. 200,00 per esborsi oltre spese generali pari 15% del compenso
ed accessori come per legge. Sussistono i presupposti per il versamento
da parte de P ricorrenCk principali’ èjn

ntjQ dell’ulteriore importo a

titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale,
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile
Sottosezione Seconda di questa Corte di Cassazione il 12 settembre 2017
Il Presidente

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controricorrente le spese del presente giudizio che liquida in C. 3.200,00

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