Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3432 del 12/02/2020
Cassazione civile sez. trib., 12/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 12/02/2020), n.3432
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –
Dott. CATALOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16942/2015 R.G. proposto da:
Fattoria di Caniparola di A.Z. & C. S.a.s. e i soci
Z.A.M., B.B. e B.F., elettivamente
domiciliati in Roma, Via D. Chelini n. 9, presso lo Studio dell’Avv.
Moracci Carlo, rappresentata e difesa dall’Avv. Tolini Adolfo,
giusta delega al ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– resistente –
con atto di costituzione avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale della Toscana n. 174/1/15, depositata il 29
gennaio 2015.
Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 12 dicembre
2019 dal Cons. Bruschetta Ernestino Luigi.
Fatto
RILEVATO E CONSIDERATO
1. che con l’impugnata sentenza la Regionale della Toscana, in riforma della prima decisione, respingeva i riuniti ricorsi promossi da Fattoria di Caniparola S.a.s. avverso l’avviso di accertamento con il quale l’ufficio recuperava a tassazione ai fini IVA IRAP maggiori ricavi relativi alla vendita di un fabbricato e avverso gli avvisi di accertamento nei confronti dei tre soci con i quali veniva imputata una maggiore IRPEF;
2. che, rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dall’ufficio, perchè a giudizio della Regionale i motivi di gravame erano da considerarsi specifici; la CTR reputava nel merito che l’Agenzia avesse dimostrato presuntivamente che il prezzo pagato dall’acquirente era stato superiore a quello dichiarato, atteso che dal conto corrente della compratrice erano stati senza giustificazione prelevati “in contanti” Euro 150.000,00, evidentemente utilizzati “per soddisfare la parte a nero della compravendita” e che tale indizio era confermato dalle proiezioni statistiche OMI;
3. che i contribuenti ricorrevano per tre motivi, mentre l’Agenzia depositava un atto denominato “di costituzione” al solo dichiarato fine di partecipare all’udienza di discussione;
4. che con il primo motivo, formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deducendo la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 53, i contribuenti rimproveravano alla Regionale di non aver dichiarato inammissibile l’appello dell’ufficio per assenza di motivi specifici; la censura è però infondata, bastando a riguardo rammentare che il motivo d’appello deve essere specifico, non nuovo; ben potendosi riproporre alla Regionale gli stessi elementi di prova presuntiva già sottoposti Provinciale, al fine di sollecitarne una diversa valutazione (Cass. sez. trib. n. 3064 del 2012);
5. che con il secondo motivo, formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducendo la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltrechè la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., i contribuenti lamentavano che la Regionale non avesse tenuto conto dei contrari elementi di prova allegati e che avesse inoltre fondato la prova dell’evasione “su due indizi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza”; con il terzo motivo, formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, i contribuenti lamentavano che la Regionale non avesse considerato il fatto decisivo della disponibilità dell’acquirente a giustificare le somme prelevate in contanti; che i due motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto entrambi pongono in discussione l’accertamento in fatto compiuto dalla Regionale, sono infondati; la CTR ha difatti garantito il minimo costituzionale di motivazione, nel quale non rientrano la scelta della prove da considerarsi decisive e nemmeno l’apprezzamento di concludenza delle stesse e tanto meno ipotetiche dichiarazioni di terzi (Cass. sez. un. 8053 del 2014);
6. che in mancanza di avversario controricorso, le spese processuali non devono essere regolate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il giorno 12 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020