Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3432 del 09/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/02/2017, (ud. 21/12/2016, dep.09/02/2017),  n. 3432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3975-2015 proposto da:

AURICOLA COLLINA PARADISO SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI

49, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO RICCIONI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANFRANCESCO VECCHIO giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

– intimati –

avverso la sentenza n. 3989/40/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO – SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

13/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

IN FATTO

Auricola Collina Paradiso s.r.l., in persona del legale rappresentante, ricorre, con unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria regionale del Lazio, nella controversia avente origine dall’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo ad Ires ed Iva dell’anno di imposta 2004, ne aveva rigettato l’appello, proposto avverso la decisione di primo grado che aveva dichiarato il ricorso introduttivo inammissibile in quanto presentato in data 12/12/2008, e spedito alla segreteria il 15.1.2009, mentre il termine ultimo per la costituzione in giudizio era inderogabilmente scaduto il 12.1.2009.

In particolare, il Giudice di appello riteneva che la decorrenza dei trenta giorni (previsto quale termine dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1 decorresse dal momento della spedizione come disciplinato dall’art. 20, stesso D.Lgs..

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1.L’unico motivo – con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, art. 20, comma 2 e art. 16, comma 5 – è, infatti, manifestamente fondato alla luce del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui in tema di contenzioso tributario, qualora la notificazione del ricorso introduttivo abbia avuto luogo mediante spedizione a mezzo posta, il termine entro il quale, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22 dev’essere effettuato il deposito presso la segreteria della commissione tributaria decorre non già dalla data della spedizione, bensì da quella della ricezione dell’atto da parte del destinatario: la regola, desumibile dall’art. 16, u.c., secondo cui la notificazione a mezzo del servizio postale si considera effettuata al momento della spedizione, in quanto volta ad evitare che eventuali disservizi postali possano determinare decadenze incolpevoli a carico del notificante, si riferisce infatti ai soli termini entro i quali la notificazione stessa deve intervenire, ed avendo carattere eccezionale non può essere estesa in via analogica a quelli per i quali il perfezionamento della notificazione rappresenta il momento iniziale, trovando in tal caso applicazione il principio generale secondo cui la notificazione si perfeziona con la conoscenza legale dell’atto da parte del destinatario (cfr. Cass. n. 12185/2008; id. n. 18373/12; n. 12027/2014).

2.Essendo pacifico in atti che il ricorso, notificato alla controparte il 16.12.2008, venne depositato il successivo 15 gennaio 2009, appare evidente, alla luce dei principi sopra illustrati, l’erroneità della sentenza impugnata.

3. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla C.T.R. del Lazio anche per il regolamento delle spese processuali.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017

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