Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34311 del 23/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2019, (ud. 22/10/2019, dep. 23/12/2019), n.34311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1636-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCAIURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.M.M., S.M.L., domiciliato in ROMA P.ZZA

CAVOUR presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’Avvocato GIOVANNI FABIO CANIOBELLI;

– controricorrenti –

Avverso la sentenza n. 2564/2016 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LECCE, depositata il 27/10/2016;

udita la relazione della causa svota nella camera di consiglio del

22/10/2019 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI.

Fatto

RITENUTO

CHE:

– la C.T.R. di Bari sez. staccata di Lecce con sentenza della sez. 23 n. 2564/2016 respingeva l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle Entrate D.P. di (OMISSIS) avverso la sentenza della CTP di Lecce n. 1146/2014 del 26.3.2014,

avverso l’avviso di classamento catastale, anno 2012, con cui, in applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, si era proceduto alla rideterminazione del classamento e all’attribuzione della nuova rendita catastale relativamente alle microzone nelle quali era stato rilevato un significativo scostamento tra il rapporto “valore medio di mercato/valore medio catastale” e l’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo che l’atto impugnato non fosse provvisto di adeguata motivazione.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso innanzi a questa Corte l’Agenzia delle entrate eccependo:

– il difetto di giurisdizione;

– violazione di legge per erronea e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39;

– violazione di legge per erronea e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

Gli intimati D.M.M. e S.M.L. si costituivano con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo non è fondato. L’Agenzia nel richiamare la sentenza delle S.U. n. 7665 del 2016, ha dedotto che in detta decisione fosse stato stabilito che la riqualificazione delle microzone avesse un effetto a cascata sui classamenti delle singole unità immobiliari, per cui l’atto generale aveva un effetto mediato e diretto sulle unità immobiliari site nelle microzone riqualificate ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

Ad avviso di questa Corte, come correttamente indicato dalla CTR, l’attività di classamento, per quanto fondata sull’accertato presupposto dello scostamento significativo tra valori di mercato effettivi quelli catastalmente assegnati, rimane pur sempre una procedura individuale, che va effettuata in considerazione combinata dei fattori posizionali ed edilizi pertinenti a ciascuna unità immobiliare. Pertanto, la mera indicazione nella parte motiva del procedimento dell’accertata evoluzione del contesto urbano e socio economico della microzona alla quale la procedura di revisione parziale si riferisce, non è sufficiente e non può costituire motivazione idonea, in quanto, mancando l’analitica esplicitazione degli elementi concreti su cui detto giudizio si fonda, non dà conto del fatto per cui la semplice evoluzione del fattore posizionale sia stata ritenuta utile ai fini dell’attribuzione a ciascuna singola unità immobiliare di un nuovo apprezzamento globale a livello reddituale.

2. Con riferimento al secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 295 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, per non avere la C.T.R. sospeso il processo, in attesa della decisione del giudice amministrativo sulla legittimità degli atti amministrativi generali relativi alle microzone comunali. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata è stata pubblicata dopo l’1.1.2016, allorquando, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 156 del 2015, non ricorreva più un’ipotesi di sospensione necessaria, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., essendo eventualmente applicabile l’art. 337 c.p.c., comma 2, che, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di quest’ultimo (Sez. 6-5, n. 29553 del 11/12/2017): di conseguenza, anche a voler superare la considerazione che il vizio denunciato non censura l’art. 337 c.p.c., comma 2, resta il fatto che tale articolo non obbliga il giudice a procedere alla sospensione. Peraltro, l’art. 39, comma 1 bis, – aggiunto dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma 1, lett. o), a decorrere dal 1 gennaio 2016 – (la commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa”) non è evidentemente applicabile al caso di specie.

3. Anche il terzo motivo di ricorso, col quale si deduce violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, è infondato. Ed invero, il procedimento di “revisione parziale del classamento” di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica. Ne consegue che anche la procedura prevista dal comma 335 cit., pur a fronte del relativo presupposto, non può sottrarsi all’applicazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 154, lett. e), il quale impone che si tenga conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente alla qualificazione della stessa (Cass. n. 4712 del 09/03/2015).

A giudizio di questa Corte, pertanto, non si può prescindere da una adeguata valutazione, caso per caso, del singolo immobile, oggetto di riclassificazione. Poichè non è sufficiente il rispetto dei criteri generali previsti dalla norma, ma si richiede che l’attribuzione della nuova rendita venga contestualizzata in riferimento alle singole unità immobiliari, anche gli oneri motivazionali devono adeguarsi ad esigenze di concretezza e di analiticità, senza che possa ritenersi sufficiente una motivazione standardizzata, applicata indistintamente, che si limiti a richiamare i presupposti normativi in modo assertivo. Ebbene, con riferimento a tale specifica ipotesi questa Corte ha ripetutamente affermato, in relazione a contenziosi sorti in conseguenza di applicazioni fatte in diversi Comuni, che “In tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione parziale dei parametri della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento ai suddetti parametri di legge ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, esigendosi che detto obbligo motivazionale sia assolto in maniera rigorosa in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento, avente carattere “diffuso”” (Vedi Cass. n. 3156 del 2015; n. 22900 del 2017; n. 16378, n. 2379, n. 28035 e n. 28076 del 2018; n. 17413 del 2018; n. 17412 del 2018; n. 8741 del 2018; n. 4903, n. 10403, n. 1434, n. 19990 del 2019).

Ne consegue che non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata, rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non risultino gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) incidenti, in concreto, sul diverso classamento.

Peraltro, v’è da aggiungere che la Corte costituzionale ha, fra l’altro, affermato che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”, ribadendo così la necessità di una provvedimento specifico e puntuale in capo all’Amministrazione (Corte Cost. n. 249/2017), non potendo darsi seguito all’orientamento espresso da Cass. n. 21176/2016, rimasto isolato.

Orbene, la CTR si è, in definitiva, uniformata ai predetti principi, con la conseguenza che il ricorso deve essere rigettato. In considerazione del fatto che le questioni giuridiche esaminate hanno trovato soluzione alla luce di interventi legislativi e giurisdizionali complessi, va disposta la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2019

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