Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3431 del 12/02/2020
Cassazione civile sez. trib., 12/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 12/02/2020), n.3431
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –
Dott. CATALOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13945/2014 R.G. proposto da:
M.d.R. S.r.l., elettivamente domiciliata in Fiumicino, Via
delle Sogliole n. 21, presso lo Studio dell’Avv. Citani Giulia, che
la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso,
domiciliata in Roma presso la Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
n. 670/14/13, depositata il 27 novembre 2013.
Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 12 dicembre
2019 dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta;
Fatto
RILEVATO E CONSIDERATO
1. che con l’impugnata sentenza la Regionale del Lazio confermava la prima decisione che aveva rigettato il ricorso promosso da M.d.R. S.r.l. avverso un avviso che sulla base di studio di settore accertava un maggior imponibile ai fini IRES IRAP IVA 2005;
2. che la contribuente ricorreva per quattro motivi, ai quali resisteva l’ufficio con controricorso.
3. che con memoria la contribuente provvedeva a comunicare di aver manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata disciplinata dal D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, art. 6, conv. con modif. in L. 1 dicembre 2016 n. 225, assumendo l’impegno di rinunciare al giudizio, ma la allegata documentazione non dimostrava l’integrale pagamento;
4. che attesa la rinuncia, atteso che non è stata allegata idonea prova che il pagamento sia stato completato, il giudizio deve essere dichiarato estinto e le spese compensate (Cass. sez. VI n. 24083 del 2018; Cass. sez. VI, 07/11/2018, n. 28311 del 2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; spese integralmente compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020