Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3431 del 09/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/02/2017, (ud. 21/12/2016, dep.09/02/2017), n. 3431
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8252-2013 proposto da:
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ALIQUIS (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUPO,
che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 107/8/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 27/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/12/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI;
udito l’Avvocato EUGENIO BARRILE per delega orale dell’Avvocato
FILIPPO SCIUTO, difensore del ricorrente, che si riporta agli
scritti.
Fatto
IN FATTO ED IN DIRITTO
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte dell’Associazione Professionale di cartella portante IRAP 2006, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, nell’accogliere l’appello dell’Ufficio, ha riformato la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso, ritenendo sussistente l’autonoma organizzazione sulla base della forma associativa con la quale veniva svolta l’attività professionale.
Avverso la sentenza ricorreva, su due motivi, il contribuente.
L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni.
Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
L’Associazione ricorrente in data 9.9.2016 ha depositato in atti rinuncia al ricorso ritualmente notificata alla controricorrente.
Ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese processuali, atteso il recente intervento delle Sezioni Unite nella materia oggetto di controversia.
PQM
La Corte dichiara il giudizio estinto.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017