Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34306 del 23/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2019, (ud. 22/10/2019, dep. 23/12/2019), n.34306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8868/2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore

pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato (C.F.: 80224030587), presso i cui uffici in Roma, Via dei

Portoghesi 12, è domiciliata;

– ricorrente –

Contro

C.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2394/22/16 della Commissione tributaria

Regionale della Puglia, depositata il 13/10/2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2019

dal Consigliere Dott. Stefano Pepe.

Fatto

RITENUTO

Che:

1. A seguito di richiesta di classamento del Comune di Lecce L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, veniva notificato a C.F. il conseguente avviso di accertamento con rideterminazione della rendita catastale.

2. Il contribuente impugnava il suddetto avviso e la CTR della Puglia, con sentenza n. 2394/22/16, depositata il 13/10/2016, confermava la sentenza di primo grado e, per l’effetto, accoglieva il ricorso rilevando il difetto di motivazione nell’atto impugnato.

3. Avverso tale sentenza l’Agenzia dell’entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, per non aver la CTR disposto la sospensione del processo per pregiudizialità, in ragione della pendenza del giudizio dinnanzi al Consiglio di Stato avente ad oggetto le delibere con le quali il Comune di Lecce aveva dato avvio al procedimento L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335; delibere poste a fondamento, tra gli altri, dell’avviso di classamento impugnato.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, avendo la CTR errato nel ritenere necessaria una specifica autonoma motivazione del singolo atto di classamento essendo all’uopo sufficiente il richiamo da esso fatto alla procedura presupposta di cui all’art. 1 cit., stante anche la sua natura di revisione generalizzata e non puntuale del singolo immobile.

3. Il secondo motivo non è fondato.

Viene in rilievo la questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali c.d. anomale.

La L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, disciplina tale procedimento prevedendo che “la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 339. L’Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima”.

La microzona rappresenta una porzione del territorio comunale (in molti casi, coincidente con l’intero Comune) che presenta omogeneità nei caratteri di posizione, urbanistici, storico-ambientali, socioeconomici, nonchè nella dotazione dei servizi e infrastrutture urbane. In ciascuna microzona le unità immobiliari sono uniformi per caratteristiche tipologiche, epoca di costruzione e destinazione prevalenti (D.P.R. n. 138 del 1998, art. 2).

Il classamento in esame, finalizzato ad eliminare possibili sperequazioni a livello impositivo, è stato ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 249 del 2017, con la quale si è, fra l’altro, affermato che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”.

Sempre con riferimento all’onere motivazionale questa Corte con riferimento a fattispecie sovrapponibile a quella in esame – anch’essa relativa ad un avviso di accertamento di revisione del classamento conseguente al medesimo procedimento L. n. 311, ex art. 1, comma 335, avviato dal Comune di Lecce – ha affermato che “In tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in merito agli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le ragioni che ne giustificano l’emanazione” (ex plurimis Cass. n. 9770 del 2019).

In sostanza, è proprio in ragione del carattere diffuso dell’operazione e del fatto che essa trae origine da un impulso d’ufficio che si rende tanto più necessaria una adeguata motivazione del singolo provvedimento di accertamento circa gli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare.

La motivazione nei termini sopra indicati è elemento essenziale dell’atto e, quindi, deve sussistere a prescindere da una eventuale impugnazione di quest’ultimo, essendo la sua funzione quella di far comprendere al contribuente le ragioni poste a fondamento dell’azione amministrativa si da consentirgli di valutare l’opportunità di eventualmente proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria.

L’Amministrazione, quindi, è tenuta ad un adeguata valutazione, caso per caso, del singolo immobile oggetto di riclassificazione “poichè non è sufficiente il rispetto dei criteri generali previsti dalla norma, ma si richiede che l’attribuzione della nuova rendita venga contestualizzata in riferimento alle singole unità immobiliari, anche gli oneri motivazionali devono adeguarsi ad esigenze di concretezza e di analiticità, senza che possa ritenersi sufficiente una motivazione standardizzata, applicata indistintamente, che si limiti a richiamare i presupposti normativi in modo assertivo” (Cass. n. 19810 del 2019).

La CTR, nel rigettare l’appello proposto dall’Agenzia dell’Entrate, ha fatto corretta applicazione di tali principi.

Ed invero, il contenuto dell’atto impugnato – per come riassunto nella sentenza d’appello ed indicato nei suoi tratti essenziali nello stesso ricorso – non risponde a quei requisiti primi e indefettibili sopra indicati, in quanto caratterizzato da una motivazione affidata a formule stereotipate e di stile, se non meramente riproduttive di precetti normativi risultando, in tal modo, assenti proprio quei dati primigeni ed essenziali del peculiare procedimento valutativo delineato dall’art. 1 cit., comma 335, e dalle fonti normative integrative.

4. La questione, posta con il primo motivo – riguardante l’asserita pregiudizialità del giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato sull’appello avverso la sentenza del giudice amministrativo, che ha annullato i presupposti atti amministrativi generali (T.a.r. Puglia, sez. Lecce, 11 luglio 2013, n. 1621) – è logicamente e giuridicamente irrilevante, attesa l’invalidità del nuovo classamento per irrimediabile vizio genetico di motivazione.

5. Il ricorso va pertanto rigettato.

6. Nulla è da statuire sulle spese non essendosi il resistente costituito.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1- quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2019

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