Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34301 del 23/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2019, (ud. 22/10/2019, dep. 23/12/2019), n.34301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26209-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.E., CO.MA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1663/2017 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 28/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2019 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- C.E. e Co.Ma. hanno impugnato l’avviso di accertamento con il quale è stato operato il riclassamento di immobili di loro proprietà, della L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, deducendo il difetto di motivazione dell’avviso. La CTP ha accolto il ricorso, e la CTR con sentenza del 28.3.2017 ha rigettato l’appello della Agenzia in adesione all’orientamento espresso da Cass. 21154/2016.

2.- L’Agenzia propone ricorso per cassazione affidandosi ad un motivo. Non si sono costituiti i contribuenti.

Diritto

RITENUTO

CHE:

La Agenzia delle Entrate lamenta con l’unico motivo di ricorso la violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nonchè della L. n. 241 del 1990, art. 3. Secondo l’Agenzia la CTR ha erroneamente intrepretato le norme in oggetto posto che deve considerarsi adeguata una motivazione che dia atto dei mutamenti del tessuto urbano intervenuti nel tempo.

Il motivo è inammissibile. Come da giurisprudenza consolidata di questa Corte, il principio di specificità del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., richiede che il ricorso contenga tutti gli elementi necessari a consentirne il controllo di legittimità del giudice, che non può sopperire alle lacune dell’atto di impugnazione con indagini integrative. Specificamente, nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell’avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l’esame del ricorso (Cass. 16147/2017; Cass. 3596/2013).

Nel ricorso in esame non è trascritto l’avviso di accertamento la cui motivazione si afferma essere adeguata, nè sono trascritte quelle parti dell’avviso che sono oggetto di discussione e che sono state esaminate dalla CTR, il che non consente, in concreto, tenuto conto del motivo di ricorso, il controllo sulla correttezza dei criteri di interpretazione ed applicazione della norma utilizzati alla CTR con riferimento all’avviso impugnato.

Nulla sulle spese in assenza di costituzione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2019

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