Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34300 del 23/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2019, (ud. 22/10/2019, dep. 23/12/2019), n.34300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14585-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI (OMISSIS) TERRITORIO, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

OLIMPICA 2050 SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7882/2016 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 02/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2019 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- La società Olimpica 2050 s.r.l. ha impugnato l’avviso di accertamento con il quale è stato operato il classamento di immobili di sua proprietà, ai sensi della L. n. 331 del 2004, art. 1, comma 335, ubicati in (OMISSIS) nella nella microzona di (OMISSIS). In primo grado il ricorso del contribuente è stato accolto per difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, con sentenza del 24.9.2015. Ha proposto appello l’Agenzia delle entrate e la CTR del Lazio, con sentenza del 2.12.2016 ha rigettato l’appello specificando che la riclassificazione è avvenuta solo in base all’appartenenza alla microzona ma che invece ove fosse stato eseguito un sopralluogo, ai predetti immobili non sarebbe stata attribuita alcuna rendita, in quanto fatiscenti.

2.- Propone ricorso l’Agenzia, affidandosi ad un solo motivo. Non si

è costituita la società intimata.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 28 del 1998, art. 3, e del R.D. n. 652 del 1939, art. 9.

Deduce l’Agenzia che la CTR ha erroneamente ritenuto che al fabbricato fatiscente non debba attribuirsi alcuna rendita, perchè l’immobile, per essere considerato privo di rendita, deve essere iscritto in catasto come fabbricato collabente ai sensi del D.M. n. 28 del 1998, art. 3. Nel caso di specie, osserva ancora l’Agenzia, non risulta che la società contribuente abbia denunciato il fabbricato come inagibile seguendo le procedure di cui al D.M. n. 28 del 1998. Il motivo è inammissibile perchè non coglie adeguatamente la ratio decidendi.

La sentenza di secondo grado conferma la sentenza resa dal primo giudice, basata sul difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, oggetto di specifico motivo di appello dell’Agenzia, che di contro sosteneva che l’avviso fosse congruamente motivato. La CTR, disattendendo questo motivo di appello, fonda la propria statuizione sul presupposto che la riclassificazione massiva basata solo sulla insistenza dell’immobile nella microzona non fosse – nel caso di specie – adeguata, ed evidenzia che dopo un sopralluogo sarebbe emersa invece la specifica condizione individuale degli immobili e cioè la loro fatiscenza. A ciò aggiunge che agli immobili fatiscenti non può attribuirsi alcuna rendita. Quest’ultima affermazione è, come la stessa Agenzia la definisce nel motivo di ricorso, la “conclusione” di un ragionamento che però non è la ratio fondante della sentenza, la quale invece si basa sul presupposto, già esplicitamente affermato dal giudice di primo grado e confermato dal giudice d’appello, della illegittimità di una revisione massiva che non tenga conto delle condizioni individuali dell’immobile. Da ciò il secondo giudice trae un ulteriore corollario e cioè che agli immobili in questione non può attribuirsi alcuna rendita. Pertanto, per poter criticare la conclusione di detto ragionamento – e cioè che la condizione di fatiscenza, accertata in fatto, impedisca l’attribuzione di rendita- l’Agenzia avrebbe dovuto in primo luogo riproporre in questa sede le censure sulla adeguatezza di motivazione dell’avviso di accertamento, della non necessità di un sopralluogo e di un contraddittorio anticipato e cioè le argomentazioni che aveva già sottoposto al giudice di appello perchè la CTP le aveva respinte. Invece, il motivo di appello si limita ad evidenziare la erronea interpretazione e falsa applicazione del D.M. n. 28 del 1998, art. 3, e del R.D. n. 652 del 1939, art. 9, e pur essendo in astratto corretta la censura dell’Agenzia, non toglie valore alla ratio decidendi primaria e cioè che l’avviso non fosse adeguatamente motivato.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Nulla sulle

spese in difetto di costituzione della società intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese

Così deciso in Roma, Camera di consiglio, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA