Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 343 del 13/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/01/2020, (ud. 27/06/2019, dep. 13/01/2020), n.343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11923-2018 proposto da:

SASA’ GAS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 2, presso lo

studio dell’avvocato EZIO BONANNI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ARTURO VALENTE;

– ricorrente –

contro

ELLEPIGAS SUD SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA BELLA VILLA 66/D,

presso lo studio dell’avvocato TATIANA TARLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANGLO SPENA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 326/2018 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata

il 13/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SCRIMA

ANTONIETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel 2007 la Ellepigas Sud S.r.l., società operante nel settore della commercializzazione di serbatoi asportabili per il gas liquido, chiese, in via d’urgenza, di inibire alla Sasà Gas S.r.l. la condotta di concorrenza sleale dalla stessa posta in essere in suo danno e chiese, altresì, il sequestro dei serbatoi di sua proprietà in possesso della società resistente.

Accolta parzialmente la domanda cautelare in sede di reclamo, la Ellepigas Sud S.r.l. diede inizio al giudizio di merito convenendo, innanzi al Tribunale di Catania, Sezione specializzata in materia d’impresa, la Sasà Gas S.r.l. al fine di accertare la contraffazione del proprio marchio e la perpetrazione di atti di concorrenza sleale da parte della convenuta, con condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti.

La società convenuta si costituì in giudizio contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.

Con sentenza n. 674/2013 del 26 febbraio 2013 il Tribunale, in accoglimento della domanda attorea, inibì a Sasà Gas S.r.l. di utilizzare per la commercializzazione di gas liquido i serbatoi asportabili appartenenti a Ellepigas Sud S.r.l. e di apporre sui predetti serbatoi la propria denominazione sociale; condannò la società convenuta alla distruzione, a proprie spese, dei serbatoi in sequestro; pose a carico della convenuta la somma di Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza; ordinò la pubblicazione della sentenza sui quotidiani indicati in quella sentenza e regolò le spese processuali.

Avverso tale sentenza Sasà Gas S.r.l. propose appello, del quale Ellepigas Sud S.r.l., costituendosi anche in secondo grado, chiese il rigetto.

La Corte di appello di Catania, con sentenza n. 326, pubblicata il 13 febbraio 2018, rigettò il gravame, condannò l’appellante alle spese di quel grado e diede atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della società appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione principale.

Avverso la sentenza della Corte di merito Sasà Gas S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi, cui ha resistito Ellepigas Sud S.r.l. con controricorso.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

2. Con il primo motivo, rubricato “Violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge – artt. 24 e 25 Cost.”, la società ricorrente sostiene che in primo grado la causa sarebbe stata erroneamente assegnata alla Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Catania, laddove, invece, la stessa avrebbe dovuto essere assegnata al Tribunale ordinario, e in particolare al Tribunale di Sala Consilina, con riferimento alla sede di Ellepigas S.r.l., o al Tribunale di Paola, con riferimento alla sede della Sasà Gas S. r. l..

2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto con esso la ricorrente prospetta, in sostanza, una questione di competenza sebbene non la qualifichi espressamente come tale e faccia, invece, riferimento agli artt. 24 e 25 Cost., omettendo tuttavia di precisare, se, quando e in quali termini tale questione sia stata introdotta nel giudizio in primo grado.

Va rimarcato che la sentenza impugnata non si occupa di tale questione sicchè, in realtà, la ricorrente, con il motivo in scrutinio, introduce una questione di competenza in sede di giudizio di legittimità, senza neppure dedurre che la stessa sia stata tempestivamente proposta in sede di merito, il che, peraltro, è decisamente negato dalla parte resistente, con conseguente – come già evidenziato – inammissibilità della questione (Cass. 21/03/2001, n. 4021; Cass. 25/03/2005, n. 6477; Cass. 19/02/2009, n. 4007; Cass. 23/05/2011, n. 11304; Cass. 16/12/2014, n. 26424).

3. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. – omessa motivazione sulla inammissibilità delle prove richieste”, la ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe rigettato le richieste istruttorie nel giudizio di appello senza alcuna motivazione al riguardo in sentenza, pur essendo possibile, ad avviso di Sasà Gas S.r.l., introdurre in secondo grado nuovi mezzi di prova, se idonei ad eliminare incertezze.

3.1. Il motivo è inammissibile, risultando dalla sentenza impugnata che le istanze istruttorie dell’appellante sono state rigettate dalla Corte territoriale con ordinanza del 10 giugno 2014 e non avendo la ricorrente dedotto, in ricorso, di aver reiterato tali istanze in sede di precisazione delle conclusioni (udienza del 27 settembre 2017) nè tanto meno in quali termini lo abbia fatto.

Ed invero questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio, che va ribadito in questa sede, secondo cui la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l’onere

di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poichè, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione; tale principio deve essere esteso anche all’ipotesi in cui sia stato il giudice di appello a non ammettere le suddette richieste, con la conseguenza che la loro mancata ripresentazione al momento delle conclusioni preclude la deducibilità del vizio scaturente dall’asserita illegittimità del diniego quale motivo di ricorso per cassazione (Cass. 27/02/2019, n. 5741).

4. Con il terzo motivo, rubricato “Mancanza di foto nel fascicolo d’ufficio del giudizio di primo grado poste a fondamento della decisione con violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 2”, la ricorrente assume che: a) sarebbero state poste a fondamento della decisione di primo grado alcune foto di serbatori con la sigla Sasà Gas S.r.l., b) tali foto non si rinverrebbero nel fascicolo d’ufficio, c) il Tribunale non avrebbe disposto alcuna ricerca delle stesse, d) tale questione sarebbe stata ritenuta irrilevante dalla Corte di merito.

Ad avviso della ricorrente, invece, qualora al momento della decisione risulti la mancanza di alcuni atti da un fascicolo di parte, il giudice sarebbe tenuto a disporne la ricerca o la ricostruzione, ove sussistano elementi per ritenere involontaria tale mancanza ovvero che essa dipenda da smarrimento o sottrazione, e se, pur in presenza di tali elementi, il giudice ometta di provvedere nel modo già indicato, questa omissione si tradurrebbe in vizio di motivazione, vizio che, nel caso all’esame, sarebbe stato sollevato in sede di gravame.

4.1. Il motivo è inammissibile, non essendo stato riportato in ricorso quando e in quali esatti termini la questione del mancato rinvenimento delle foto di cui al motivo in esame sia stata sottoposta alla Corte di merito. Inoltre, che la questione in parola sia stata a quella Corte proposta proprio nei termini ora precisati neppure si deduce dalla sentenza impugnata, con conseguente difetto di specificità del mezzo in parola, tanto più che, a p. 2 della sentenza d secondo grado, la Corte territoriale ha affermato che: “Quanto alle contestazioni inerenti alle fotografie, è appena il caso di rilevare che le stesse sono state prodotte sin dalla fase cautelare, tant’è che il Tribunale, in sede di reclamo, ha ritenuto la sussistenza del fumus proprio sulla base di dette fotografie e sulla circostanza che il legale rappresentante dell’odierna appellante in sede di interrogatorio libero ha riconosciuto di applicare ai propri serbatoi etichette identiche a quelle riprodotte nelle fotografie allegate dall’appellata. Non si vede come, oggi, la società appellante possa affermare di non aver potuto verificare l’esistenza delle fotografie in questione prodotte dall’appellata già in fase cautelare”.

5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo(unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 27 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 13 gennaio 2020

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