Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 343 del 10/01/2011

Cassazione civile sez. II, 10/01/2011, (ud. 17/11/2010, dep. 10/01/2011), n.343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 12430/05) proposto da:

Z.C., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Martuccelli Carlo,

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, piazzale don

Minzoni, n. 9;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO Terme Appalti s.p.a., in persona del curatore,

rappresentato e difeso dall’Avv. Vetere Anna Maria, in virtù di

procura speciale apposta in calce al controricorso, giusta nomina del

g.d. Dr. Manzi Maurizio, ed elettivamente domiciliato presso il suo

studio in Roma, via G. Filangieri, n. 4;

– controricorrente –

e

RIZZANI DE ECCHER s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Di Giannantonio Luca, in

virtù di procura speciale alle liti apposta a margine del

controricorso, e dall’Avv. Feroci Marco, giusta procura speciale

conferita con scrittura priva autenticata per notar Comelli del 28

gennaio 2010, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo,

in Roma, alla v. Flaminia, n. 141;

– controricorrente –

e

COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO’, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso l’ordinanza depositata, a seguito di opposizione proposta ai

sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, il 17 febbraio 2005 da

Tribunale di Roma in composizione monocratica;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 17

novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. CARRATO Aldo;

uditi l’Avv. Carlo Martuccelli per il ricorrente nonchè gli Avv.

Mara Curti (per delega dell’Avv. Marco Feroci) e Anna Maria Vetere

per le controricorrenti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’ambito di un giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma – sez. fallimentare, tra il Fallimento Terme Appalti e il Comune di Gualtieri Sicaminò, e con la chiamata in causa dei terzi Rizzani de Eccher s.p.a. e Banco di Sicilia, il giudice designato disponeva c.t.u., nominando in proposito l’ing. Z.C. e la dott.ssa S.S., in cui favore, a seguito dell’espletamento dell’incarico, liquidava con decreto la complessiva somma di Euro 121.781,25, oltre accessori come per legge. Avverso tale provvedimento il Comune di Gualtieri Sicaminò formulava opposizione dinanzi allo stesso Tribunale di Roma, che, decidendo in composizione monocratica, accoglieva per quanto di ragione il mezzo proposto e, previa revoca del decreto impugnato, liquidava in favore dei due menzionati c.t.u. la ridotta somma di Euro 28.151,15 a titolo di compenso, otre a Euro 252,25 e Euro 1.523,00 per spese, Iva e contributo come per legge.

Nei confronti di detta ordinanza, emanata ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170, ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. l’ing. Z.C., articolato su tre motivi, al quale hanno resistito con controricorso il Fallimento Terme Appalti e la Rizzani de Eccher s.p.a.. Il Comune di Gualtieri Sicaminò non risulta costituito in questa fase. La difesa del ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto il vizio di violazione di legge relativamente alla competenza del giudice, con riferimento all’art. 158 c.p.c., L. n. 319 del 1980, art. 11 e L. n. 794 del 1942, art. 29, oltre che la nullità del provvedimento impugnato, asserendo che, ai sensi delle predette norme, il procedimento di opposizione si sarebbe dovuto svolgere nelle forme del rito camerale e dinanzi al giudice in composizione collegiale, anzichè monocratico.

1.1. Il motivo è destituito di fondamento e deve, pertanto, essere rigettato.

Rileva, infatti, il collegio che il procedimento in questione, avente origine nel decreto di liquidazione dei compensi in favore del ricorrente del 10 febbraio 2004 e sfociato, a seguito di opposizione, nel provvedimento in questa sede impugnato (depositato il 17 febbraio 2005), ricade temporalmente nell’ambito di applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), pubblicato nella G.U. n. 139 del 15 giugno 2002 (S.O.) ed entrato in vigore il 1 luglio 2002, ragion per cui ad esso non era correlabile il precedente testo della L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 11 (abrogato, ad eccezione dell’art. 4, dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 299). Pertanto, in virtù dell’inequivoco disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, comma 2 (norma ritenuta, ripetutamente, legittima dal punto di vista costituzionale: cfr. sentenza Corte cost. n. 53 del 2005 e ordinanze Corte cost. nn. 30 e 153 del 2010), sull’opposizione avanzata avverso il decreto di pagamento emesso in favore dell’ausiliario del giudice del Tribunale fallimentare di Roma, era competente a decidere, nelle forme del procedimento speciale previsto per gli onorari di avvocato (di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794), l’ufficio giudiziario procedente, ovvero il Tribunale, in composizione monocratica, come si è venuto a verificare effettivamente nella fattispecie, donde il provvedimento impugnato deve ritenersi legittimamente e validamente emesso dal giudice munito della prescritta “potestas decidendi” (per riferimenti v., anche, Cass. 25 maggio 2007, n. 12206). 2. Con il secondo motivo il ricorrente ha prospettato la violazione e falsa applicazione di legge avuto riguardo al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 51 e al D.M. 30 maggio 2002, artt. 2 e 11, contestando il provvedimento impugnato, adottato in conclusione del procedimento instauratosi a seguito della formulata opposizione, nella parte in cui aveva affermato il principio in base al quale, nella determinazione dell’onorario a percentuale per le consulenze tecniche, non si sarebbe potuta superare la soglia “oltre il miliardo”, senza, peraltro, prendere in considerazione una parte dell’attività espletata dai nominati c.t.u..

2.1. Anche questo motivo è infondato e va, perciò, respinto.

Invero, il giudice pronunciatosi al ‘esito dell’opposizione ex art. 170 cit. D.P.R. ha, nella fattispecie, correttamente rilevato che la pluralità delle valutazioni effettuate dai due c.t.u. si riferivano ad un unico medesimo incarico, per il quale doveva essere, conseguentemente, liquidato un unico complessivo compenso, così valorizzando le modalità di espletamento del a prestazione professionale quale elemento determinante ai fini dell’apprezzamento della complessità e del pregio dell’attività svolta (cfr. Cass. 10 gennaio 2003, n. 174); a tal proposito, egli ha, coerentemente e logicamente, liquidato, con l’ordinanza impugnata, l’onorario dei c.t.u. (distinguendo, legittimamente, tra quello per attività contabile e quello per attività tecnica in materia edilizia), rapportandolo all’aliquota massima prevista (corrispondente ad Euro 516.456,90) applicabile in relazione alla qualità e quantità del lavoro (v. Cass. 26 giugno 1995, n. 7214, e Cass. 3 agosto 2001, n. 10745). Con riferimento all’ulteriore profilo dedotto con il motivo in esame, il collegio rileva che il ricorrente non ha – come era suo onere – evidenziato le motivazioni per le quali sarebbero spettate ai c.t.u. le ulteriori autonome parcelle prospettate peraltro in modo generico, ragion per cui il motivo si deve ritenere, per questa parte, inammissibile.

3. Con il terzo motivo il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia unitamente alla violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52, poichè – secondo la sua prospettazione – il giudice dell’opposizione, nel revocare il decreto di liquidazione degli onorari a favore dei due c.t.u, aveva negato l’applicazione della maggiorazione prevista dal citato art. 52 senza addurre una specifica rappresentazione degli inerenti motivi, non potendosi ravvisare una sufficiente motivazione nel rigetto della relativa istanza per insussistenza delle circostanze eccezionali richieste dalla suddetta norma sia con riguardo alla complessità che alla difficoltà dell’incarico peritale.

3.1. Anche quest’ultimo motivo è privo di pregio e, quindi, da rigettare.

Occorre, in proposito, ricordare che il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., comma 7, è ammesso solo ed esclusivamente per violazione di legge e, quindi, con esso può farsi valere il vizio di motivazione solo ove esso si risolva in violazione di legge, e, quindi, per mancanza radicale della motivazione, non essendo consentita la prospettazione di incompletezze o insufficienze della motivazione del provvedimento impugnato (cfr, tra le tante, Cass. 25 marzo 1999, n. 2820, e Cass. 11 maggio 2006, n. 10939). Con riferimento al procedimento in questione, deve sottolinearsi che l’ordinanza adottata in sede di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 può essere legittimamente sviluppata in modo sintetico purchè da essa sia desumibile il ragionamento seguito dal giudice del merito con l’indicazione delle voci da riconoscere e di quelle da escludere in modo da rendere sufficientemente trasparente il percorso logico osservato e, quindi, il controllo della relativa decisione..

Nel caso di specie, il giudice dell’opposizione ha idoneamente assolto a questa esigenza, in relazione all’invocata applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52, avendo, in forma succinta ma significativa (e, perciò, sufficiente e non meramente apparente), provveduto a riesaminare criticamente i quesiti sottoposti ai due c.t.u., il valore della causa, la quantità e qualità del lavoro svolto, così pervenendo ad escludere la sussistenza di quelle circostanze eccezionali imposte dalla suddetta norma, avuto riguardo, appunto, sia alla complessità che alla difficoltà dell’incarico peritale.

4. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato “in toto”, con condanna del ricorrente, in quanto soccombente, al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio in favore di ciascuno delle due parti controricorrenti costituite, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 17 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA