Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34298 del 23/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 23/12/2019), n.34298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16610-2017 proposto da:

F.L., F.G., F.F., elettivamente

domiciliati in ROMA VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo studio

dell’avvocato PIETRO LODOLI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LORENZO LODOLI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8683/2016 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 19/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/10/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

F.G., F.F. e F.L. propongono ricorso, svolgendo cinque motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria del Lazio n. 8683/1/2016, che aveva accolto l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 25524/2015, con cui si era disposto l’annullamento dell’avviso di accertamento catastale, che aveva rideterminato il classamento ed aumentata la relativa rendita catastale, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, di un’ unità immobiliare di proprietà dei contribuenti, sita in (OMISSIS), in via (OMISSIS), in microzona 8 – (OMISSIS). I contribuenti denunciavano, inter alla, l’illegittimità dell’atto impugnato per difetto di motivazione e per insussistenza delle condizioni di procedibilità per procedere alla revisione del classamento. La Commissione Tributaria Regionale riteneva che l’Ufficio avesse correttamente operato e motivato la variazione di classe relativa all’immobile secondo quanto prescritto dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 36, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, atteso che la motivazione omette quasi del tutto qualsiasi esposizione in fatto delle conclusioni a cui è giunta la commissione tributaria provinciale con la sentenza di primo grado, nonchè lo svolgimento del processo di secondo grado e le richieste avanzate dalle parti in sede di appello, sicchè non sono indicati i tratti essenziali della lite, con la conseguenza che non si comprende in alcun modo l’iter logico seguito per arrivare al rigetto dell’impugnazione, nè è possibile inquadrare l’oggetto ed il thema decidendum del giudizio.

2. Con il secondo motivo si denuncia omessa pronuncia (violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), in quanto i ricorrenti avevano eccepito in appello, preliminarmente, l’acquiescienza parziale da parte dell’ufficio ex art. 329 c.p.c., alla sentenza della commissione tributaria provinciale, proponendo una eccezione di giudicato interno, nella parte cui aveva ritenuto l’illegittimità dell’avviso di accertamento per non avere instaurato un contraddittorio procedimentale con i contribuenti. Gli appellati avevano evidenziato come con l’atto di appello in questione l’Ufficio non aveva contestato e chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui riteneva l’illegittimità dell’avviso di accertamento per non avere preventivamente instaurato un contraddittorio endoprocedimentale con gli odierni ricorrenti. Ne consegue che parte de qua della sentenza impugnata avrebbe dovuto considerarsi definitiva ai sensi dell’art. 329 c.p.c., comma 2, e l’atto di appello inammissibile. Con riferimento a questa eccezione, prospettata con le controdeduzioni in appello da parte dei ricorrenti, i giudici del gravame avrebbero omesso di pronunciarsi, così incorrendo in un “error in procedendo” per la violazione del precetto sancito dall’art. 112 c.p.c., della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 7, nonchè della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto i giudici di appello avrebbero ritenuto l’avviso di accertamento ben motivato, sebbene contenesse generiche affermazioni ed un espresso rinvio alla revisione parziale del classamento prevista dal cit. art. 1, comma 335, senza chiarire in alcun modo come gli interventi di riqualificazione urbana ed edilizia, nonchè lo sviluppo di attività direzionali e commerciali, avessero inciso ed interessato l’immobile riclassificato. Con riguardo alla carente motivazione dell’atto impugnato, i ricorrenti evidenziavano che l’Ufficio, ben conscio della inesistente motivazione dell’avviso, costituendosi in primo grado aveva affermato nelle controdeduzioni che l’attività finalizzata alla rideterminazione del classamento era stata preceduta da un’analisi specifica della documentazione presente agli atti dell’Ufficio e da una verifica sopralluogo dell’edificio – ad opera di funzionari catastali – mirata alla corretta individuazione delle caratteristiche proprie del fabbricato da porre a base dell’attività estimativa. In merito a dette affermazioni l’Ufficio rinviava a presunti dati rilevati che affermava aver riportato in una scheda di rilevazione e sulla base dei quali aveva rideterminato il classamento dell’immobile. Tali dati e detta scheda non erano stati nè allegati, nè riprodotti nel loro contenuto essenziale nell’avviso di accertamento impugnato e/o non erano conosciuti e/o conoscibili dai ricorrenti.

4. Con il quarto motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, della Convenzione, art. 6, comma 3, per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, art. 41, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale avrebbe violato le disposizioni sopra citate, non avendo ritenuto necessario l’espletamento di un contraddittorio procedimentale, da intendersi come sopralluogo da effettuare con il contribuente sull’unità immobiliare da riaccatastare, in sede di accertamento della L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, non essendo previsto dalla procedura. Si argomenta che, in tema di accertamenti che rettificano il valore e la rendita catastale, intervenendo sulla classe dell’unità immobiliare, è necessario ed imprenscindibile un sopralluogo per valutare sia le caratteristiche del fabbricato in cui si trova l’immobile sia l’immobile stesso. Nel caso in questione, i giudici di appello avrebbero errato, in quanto un contraddittorio e/o un sopralluogo avrebbe permesso di valutare le effettive condizioni in cui si trovava l’immobile oggetto d’accertamento e riscontrare gli effettivi limiti e le mancanze del fabbricato e dell’immobile, anche rispetto ai due immobili citati per procedere all’estimo comparativo, tali da rendere assolutamente illegittimo l’aumento delle classi di merito e della rendita catastale.

5. Con il quinto motivo si denuncia omessa pronuncia e/o apparente motivazione e violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la sentenza sarebbe palesemente priva della esposizione dell’iter logico – consequenziale che ha fondato il convincimento del giudice di appello, risultando omessi gli elementi dai quali il giudice ha tratto il proprio convincimento. Si rileva che il tutto emergerebbe dal raffronto tra il contenuto della sentenza e le richieste formulate dai contribuenti nelle proprie controdeduzioni, secondo cui era errato considerare il valore degli immobili e la rivalutazione che negli anni aveva avuto il rione (OMISSIS) quando l’unità immobiliare accertata si trovava, invece, in (OMISSIS), piena di problematiche a livello residenziale e a livello commerciale.

6. Il primo motivo è infondato.

La sentenza impugnata, invero, contiene l’esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, sicchè è consentito agevolmente a questa Corte di apprezzare l’intellegibilità della decisione e, quindi, comprendere le ragioni poste a suo fondamento. La pronuncia contiene gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia e la deduzione delle circostanze di fatto presupposto del decisum.

7. Ciò premesso, per ragioni di priorità logica va esaminato il terzo motivo di ricorso, dal cui accoglimento consegue l’assorbimento dei restanti. Il motivo è fondato per le seguenti considerazioni.

a) L’atto tributario di classamento delle unità immobiliari a destinazione ordinaria consiste nel collocare ogni singola unità in una data categoria e in una data classe, in base alle quali attribuire la rendita (D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61, e D.P.R. n. 138 del 1998 art. 8); categoria e classe costituiscono due distinti elementi dell’unitaria operazione del classamento.

Ai sensi del D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, commi 2 e 3, la categoria viene assegnata sulla base della normale destinazione funzionale dell’unità immobiliare, tenuto conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali, mentre la classe, rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibile nell’ambito del mercato edilizio della microzona, dipende dalla qualità urbana ed ambientale della microzona in cui l’unità è ubicata, nonchè dalle caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende.

La qualità urbana della microzona dipende dal livello delle infrastrutture e dei servizi e dalla qualità ambientale, dal livello di pregio o di degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici ancorchè determinati dall’attività umana.

Ai fini della individuazione dell’esatto valore reddituale dell’immobile, indispensabile per l’attribuzione della classe, rileva sia il fattore posizionale, determinato dalla collocazione in una microzona e dalla qualità dei luoghi circostanti, sia il fattore edilizio, desumibile dai parametri distintivi del fabbricato e della singola unità immobiliare, quali dimensione e tipologia, destinazione funzionale, epoca di costruzione, dotazione impiantistica, qualità e stato edilizio, pertinenze comuni ed esclusive, livello di piano (cit. art. 8, commi 6, 7 e 8).

b) Questa Corte è recentemente intervenuta in tema di classamento stabilendo, con sentenza n. 19810 del 2019, che l’atto di classamento va necessariamente motivato e l’obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7, (Statuto del contribuente), che a sua volta richiama la L. n. 241 del 1990, art. 3, secondo cui l’Amministrazione finanziaria è tenuta ad indicare nei suoi atti “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”. L’obbligo di motivazione dell’atto di classamento si atteggia diversamente a seconda che l’Amministrazione effettui modifiche di iniziativa o su sollecitazione del contribuente. Tale obbligo assume una connotazione più ampia nelle ipotesi in cui l’Agenzia del territorio muta d’ufficio il classamento ad un’unità immobiliare che risulti già munita. Si è, infatti, precisato che “in tal caso la dilatazione della componente motivazionale si giustifica per il fatto che, andando ad incidere su valutazioni che si presumono già verificate in termini di congruità, è necessario mettere in evidenza gli elementi di discontinuità che ne legittimano la variazione” (Cass. n. 19810 del 2019).

Con riferimento alla questione delle microzone comunali (L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335), le Sezioni Unite della Corte hanno affermato che l’Agenzia è tenuta a specificare se il mutamento sia dovuto a una risistemazione dei parametri relativi alla microzona nella quale si colloca l’unità immobiliare e, nel caso, indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano (Cass. SS.UU. n. 7665/2016).

Se il nuovo classamento è stato adottato, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’insieme delle microzone comunali, l’atto deve indicare la specifica menzione dei suddetti rapporti e del relativo scostamento. Questa Corte (v. Cass. n. 23129 del 2018 e Cass. n. 3107 del 2019) ha chiarito: “che il procedimento di revisione parziale del classamento di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica; che, di conseguenza, non può ritenesi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministravi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, abbiano inciso sul diverso classamento (Sez. 5, n. 22900 del 29.9.2017; Sez. 6-5 n. 3156 del 2015); che la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 249 del 2017, ha fra l’altro affermato che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere diffuso dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”, ribadendo così la necessità di un provvedimento specifico e puntuale in capo all’Amministrazione”. La rivalutazione del classamento, introdotto con legge finanziaria 2005, ha superato il vaglio di legittimità costituzionale. La Consulta, con sentenza n. 249 del 2017, ha ritenuto non irragionevole la scelta fatta dal legislatore di consentire una revisione del classamento per microzone, in quanto basata sul dato che la qualità del contesto di appartenenza della unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene, tanto che il fattore posizionale già costituisce una delle voci prese in considerazione dal sistema catastale generale. La modifica del valore degli immobili presenti in una determinata microzona ha una indubbia ricaduta sulla rendita catastale ed il conseguente adeguamento, in presenza di un’accresciuta capacità contributiva, mira ad eliminare una sperequazione a livello impositivo. Si impone, pertanto, un corretto utilizzo della procedura, che a giudizio di questa Corte, non può prescindere da una adeguata valutazione, caso per caso, del singolo immobile, oggetto di riclassificazione (Cass. n. 19810 del 2019; Cass. n. 9770 del 2019).

d) Tanto premesso, nella specie, il tenore dell’atto impugnato, il cui contenuto è stato anche trascritto in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, non risponde affatto ai requisiti minimi sopra indicati. E’ pacifico che l’Amministrazione abbia proceduto d’ufficio al mutamento di classamento ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui gli immobili sono situati, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali. In queste ipotesi la ragione giustificativa del mutamento di rendita non è la mera evoluzione del mercato immobiliare, nè la mera richiesta del Comune, bensì l’accertamento di un modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dal successivo comma 339, ed elaborate con la Det. direttoriale 16 febbraio 2005 (G.U. n. 40 del 18 febbraio 2005) cui sono allegate le linee guida definite con il concorso delle autonomie locali. Ne consegue che non è sufficiente che siano rispettati i criteri generali previsti dal cit. art. 1, comma 335, ma si richiede che l’attribuzione della nuova rendita venga contestualizzata in riferimento alle singole unità immobiliari, sicchè anche gli oneri motivazionali devono adeguarsi ad esigenze di concretezza ed analiticità, senza che possa ritenersi sufficiente una motivazione standardizzata, applicata indistintamente, che si limiti a richiamare i presupposti normativi in modo assertivo.

e) In applicazione ai principi sopra specificati, cui va data continuità, non può ritenersi sufficientemente motivato il provvedimento di diverso classamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto di scostamento senza esplicitarne gli elementi che in concreto lo hanno determinato, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, (qualità urbana ed ambientale della microzona nonchè caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende) e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall’altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’ufficio addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto (Cass. n. 25766 del 2018; n. 23789 del 2018, n. 17413 del 2018, n. 17412 del 2018, n. 8741 del 2018; n. 4903 e n. 10403 del 2019).

Si è, inoltre, chiarito che: “oltre al fatto posizionale, ai fini valutativi rileva anche il fattore edilizio, per cui non è possibile prescindere dalle caratteristiche edilizie specifiche della singola unità e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, stato di conservazione, l’anno di costruzione, ecceter), non essendo sostenibile che tutti gli immobili di una stessa zona abbiano necessariamente la medesima classe” (Cass. n. 19810 del 2019). Va, pertanto, ribadito che: “In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, soddisfa l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, (quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un’operazione di riclassificazione a carattere diffuso” (Cass. n. 19810 del 2019).

8. La Commissione Tributaria Regionale non si è uniformata ai suddetti principi, in quanto ha ritenuto sufficientemente motivato un atto basato esclusivamente sulla revisione generalizzata del classamento degli immobili compresi in una medesima microzona, e sul fatto notorio che la zona, ove è ubicato l’immobile “costituisce uno dei luoghi più pittoreschi ed esclusivi della città” e ciò indurrebbe a “ritenere del tutto conformi ai valori indicati nell’atto impugnato il valore effettivo dell’immobile”, quindi, per la mera collocazione dello stesso nella microzona, in mancanza di qualsiasi altra specificazione in ordine ai vantaggi ritraibili concretamente dal singolo immobile interessato rispetto ad imprecisati miglioramenti dei servizi di trasporto pubblico e della qualità del contesto urbano, omettendo qualsiasi riferimento alle caratteristiche edilizie del fabbricato che lo comprende.

9. In definitiva va accolto il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va accolto il ricorso introduttivo proposto dai contribuenti. Le spese di lite di ogni fase e grado, tenuto conto del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate, rispetto all’epoca della introduzione della lite, vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo proposto dai contribuenti. Compensa interamente tra le parti le spese di lite di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2019

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