Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34297 del 23/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 23/12/2019), n.34297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13723-2017 proposto da:

IMMOBILIARE CALTAGIRONE SOCIETA’ PER AZIONI IN BREVE ICAL SPA,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA C. MONTEVERDI 6, presso lo

studio dell’Avvocato MARIA ASSUNTA COLUCCIA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CARLAMARIA MELPIGNANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7933/2016 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 05/12/2016;

udita a relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/10/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

ICAL S.p.A. propone ricorso, svolgendo due motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria del Lazio n. 7933/15/16, che aveva accolto l’appello proposto dalla società avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 14131/2015, con cui si era respinto il ricorso dalla stessa proposto avverso l’avviso di accertamento catastale con cui l’Ufficio aveva rideterminato il classamento ed aumentata la rendita catastale, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, di 47 unità immobiliari di proprietà della società, site in (OMISSIS), Microzona 8 ((OMISSIS)), sul presupposto che fosse adeguatamente motivato. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che l’Ufficio avesse correttamente operato e motivato la variazione secondo quanto prescritto dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, in quanto gli immobili sono siti in una microzona che nel tempo aveva visto radicalmente modificata la propria struttura sociale ed immobiliare. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, in combinato disposto con la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, e della Det. dell’Agenzia del territorio 16 febbraio 2005, in relazione all’art. 3, comma 1, dell’art. 360 c.p.c.. La contribuente lamenta che la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa nella violazione delle norme indicate in rubrica, per avere ritenuto adeguatamente motivato l’atto di attribuzione agli immobili di una nuova classe, in assenza di specificazione da parte dell’Agenzia del territorio dei concreti, significativi miglioramenti e degli incrementi delle infrastrutture urbane poste a base del giudizio. Nella specie, la carenza motivazionale dell’atto di accertamento sarebbe all’evidenza ed all’origine sintomatica della insussistenza di una attività istruttoria condotta dall’Agenzia del territorio e della quale la contribuente sia stata reso edotta, secondo la combinata valutazione dei parametri imposti dalla legge, ai fini dell’attribuzione agli immobili considerati, già dotati di rendita catastale definitiva, della corretta classe. Si lamenta che la parte motiva dell’avviso di accertamento costituisce una mera ripetizione di formule generiche e standardizzate, ripetute per tipologia e localizzazione degli immobili, in gran parte degli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di (OMISSIS) – Territorio, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335. Non risultano neppure specificati nell’atto, nè sono stati mai successivamente chiariti dall’Ufficio, i parametri valutativi utilizzati nel giudizio condotto, nè si evincono le modalità di avvenuta rilevazione dei valori medi applicati ai rapporti osservati, nè d’altro canto sono stati specificati i calcoli e gli scostamenti registrati in rapporto “all’insieme delle microzone comunali”. Pertanto, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, avendo ritenuto con la sentenza impugnata che l’avviso di accertamento dovesse ritenersi adeguatamente motivato per la semplice affermazione ma in alcun modo dimostrata: “bontà del classamento operato rispetto ad immobili esistenti su una microzona che nel tempo ha visto radicalmente modificata la propria struttura sociale ed immobiliare” avrebbe commesso una grave e manifesta violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, in combinato disposto con la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, e con la Det. dell’Agenzia del Territorio 16 febbraio 2005.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe assorbito il denunciato vizio di omessa allegazione all’avviso di accertamento della nota del Comune di (OMISSIS) (13 ottobre 2010 prot. n. (OMISSIS)) dalla quale il procedimento di revisione di classamento ha tratto avvio. I giudici di appello avrebbero erroneamente ritenuto che la questione, pregiudiziale ed assorbente, dovesse essere risolta dalla valutazione di merito, in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, secondo cui: “se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato in ragione delle seguenti considerazioni. Dall’accoglimento del suddetto motivo consegue l’assorbimento del secondo.

a) L’atto tributario di classamento delle unità immobiliari a destinazione ordinaria consiste nel collocare ogni singola unità in una data categoria e in una data classe, in base alle quali attribuire la rendita (D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61, e D.P.R. n. 138 del 1998 art. 8); categoria e classe costituiscono due distinti elementi dell’unitaria operazione del classamento.

Ai sensi del D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, commi 2 e 3, la categoria viene assegnata sulla base della normale destinazione funzionale dell’unità immobiliare, tenuto conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali, mentre la classe, rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibile nell’ambito del mercato edilizio della microzona, dipende dalla qualità urbana ed ambientale della microzona in cui l’unità è ubicata, nonchè dalle caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende.

La qualità urbana della microzona dipende dal livello delle infrastrutture e dei servizi e dalla qualità ambientale, dal livello di pregio o di degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici ancorchè determinati dall’attività umana.

Ai fini della individuazione dell’esatto valore reddituale dell’immobile, indispensabile per l’attribuzione della classe, rileva sia il fattore posizionale, determinato dalla collocazione in una microzona e dalla qualità dei luoghi circostanti, sia il fattore edilizio, desumibile dai parametri distintivi del fabbricato e della singola unità immobiliare, quali dimensione e tipologia, destinazione funzionale, epoca di costruzione, dotazione impiantistica, qualità e stato edilizio, pertinenze comuni ed esclusive, livello di piano (cit. art. 8, commi 6, 7 e 8).

b) Questa Corte è recentemente intervenuta in tema di classamento stabilendo, con sentenza n. 19810 del 2019, che l’atto di classamento va necessariamente motivato e l’obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7, (Statuto del contribuente), che a sua volta richiama la L. n. 241 del 1990, art. 3, secondo cui l’Amministrazione finanziaria è tenuta ad indicare nei suoi atti “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”. L’obbligo di motivazione dell’atto di classamento si atteggia diversamente a seconda che l’Amministrazione effettui modifiche di iniziativa o su sollecitazione del contribuente. Tale obbligo assume una connotazione più ampia nelle ipotesi in cui l’Agenzia del territorio muta d’ufficio il classamento ad un’unità immobiliare che risulti già munita. Si è, infatti, precisato che ” in tal caso la dilatazione della componente motivazionale si giustifica per il fatto che, andando ad incidere su valutazioni che si presumono già verificate in termini di congruità, è necessario mettere in evidenza gli elementi di discontinuità che ne legittimano la variazione” (Cass. n. 19810 del 2019).

Con riferimento alla questione delle microzone comunali (L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335), le Sezioni Unite della Corte hanno affermato che l’Agenzia è tenuta a specificare se il mutamento sia dovuto a una risistemazione dei parametri relativi alla microzona nella quale si colloca l’unità immobiliare e, nel caso, indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano (Cass. SS.UU. n. 7665/2016).

Se il nuovo classamento è stato adottato, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’insieme delle microzone comunali, l’atto deve indicare la specifica menzione dei suddetti rapporti e del relativo scostamento. Questa Corte (v. Cass. n. 23129 del 2018 e Cass. n. 3107 del 2019) ha chiarito: “che il procedimento di revisione parziale del classamento di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica; che, di conseguenza, non può ritenesi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministravi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, abbiano inciso sul diverso classamento (Sez. 5, n. 22900 del 29.9.2017; Sez. 6-5 n. 3156 del 2015); che la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 249 del 2017, ha fra l’altro affermato che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere diffuso dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”, ribadendo così la necessità di un provvedimento specifico e puntuale in capo all’Amministrazione”. Per completezza, va precisato che la rivalutazione del classamento, introdotto con legge finanziaria 2005, ha superato il vaglio di legittimità costituzionale. La Consulta, con sentenza n. 249 del 2017, ha ritenuto non irragionevole la scelta fatta dal legislatore di consentire una revisione del classamento per microzone, in quanto basata sul dato che la qualità del contesto di appartenenza della unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene, tanto che il fattore posizionale già costituisce una delle voci prese in considerazione dal sistema catastale generale. La modifica del valore degli immobili presenti in una determinata microzona ha una indubbia ricaduta sulla rendita catastale ed il conseguente adeguamento, in presenza di un’accresciuta capacità contributiva, mira ad eliminare una sperequazione a livello impositivo. Si impone, pertanto, un corretto utilizzo della procedura che a giudizio di questa Corte, non può prescindere da una adeguata valutazione, caso per caso, del singolo immobile, oggetto di riclassificazione (Cass. n. 19810 del 2019; Cass. n. 9770 del 2019).

d) Tanto premesso, nella specie, il tenore dell’atto impugnato, il cui contenuto è stato anche trascritto in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, non risponde affatto ai requisiti minimi sopra indicati. E’ pacifico che l’Amministrazione abbia proceduto d’ufficio al mutamento di classamento ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui gli immobili sono situati, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali. In queste ipotesi la ragione giustificativa del mutamento di rendita non è la mera evoluzione del mercato immobiliare, nè la mera richiesta del Comune, bensì l’accertamento di un modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dal successivo comma 339, ed elaborate con la Det. direttoriale 16 febbraio 2005, (G.U. n. 40 del 18 febbraio 2005) cui sono allegate le linee guida definite con il concorso delle autonomie locali. Ne consegue che non è sufficiente che siano rispettati i criteri generali previsti dal cit. art. 1, comma 335, ma si richiede che l’attribuzione della nuova rendita venga contestualizzata in riferimento alle singole unità immobiliari, sicchè anche gli oneri motivazionali devono adeguarsi ad esigenze di concretezza ed analiticità, senza che possa ritenersi sufficiente una motivazione standardizzata, applicata indistintamente, che si limiti a richiamare i presupposti normativi in modo assertivo.

e) In applicazione ai principi sopra specificati, cui va data continuità, non può ritenersi sufficientemente motivato il provvedimento di diverso classamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto di scostamento senza esplicitarne gli elementi che in concreto lo hanno determinato, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, (qualità urbana ed ambientale della microzona nonchè caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende) e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall’altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’ufficio addure, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto (Cass. n. 25766 del 2018; n. 23789 del 2018, n. 17413 del 2018, n. 17412 del 2018, n. 8741 del 2018; n. 4903 e n. 10403 del 2019).

Si è, inoltre, chiarito che “oltre al fatto posizionale, ai fini valutativi rileva anche il fattore edilizio, per cui non è possibile prescindere dalle caratteristiche edilizie specifiche della singola unità e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, stato di conservazione, l’anno di costruzione, ecceter), non essendo sostenibile che tutti gli immobili di una stessa zona abbiano necessariamente la medesima classe” (Cass. n. 19810 del 2019). Va, pertanto, ribadito che: “In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, soddisfa l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, (quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un’operazione di riclassificazione a carattere diffuso” (Cass. n. 19810 del 2019).

4. La Commissione Tributaria Regionale non si è uniformata al predetto principio, in quanto ha ritenuto sufficientemente motivato un atto basato esclusivamente sulla revisione generalizzata del classamento degli immobili compresi in una medesima microzona, e sul fatto notorio che la zona ove sono ubicati gli immobili, microzona 8, denominata (OMISSIS): ” nel tempo ha visto radicalmente modificata la propria struttura sociale e immobiliare “quindi, per la mera collocazione degli stessi, in mancanza di qualsiasi altra specificazione in ordine ai vantaggi ritraibili concretamente da ogni singolo immobile interessato rispetto ad imprecisati miglioramenti dei servizi di trasporto pubblico e della qualità del contesto urbano, utilizzando la stessa standardizzata motivazione per tutte le n. 47 unità immobiliari oggetto riclassamento, senza specificarne alcuna distinzione e senza analizzare le caratteristiche degli immobili.

5. In definitiva, va accolto il primo motivo ricorso e dichiarato assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va accolto il ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente. Le spese di lite di ogni fase e grado, tenuto conto del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate, rispetto all’epoca della introduzione della lite, vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente. Compensa interamente tra le parti le spese di lite di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2019

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