Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34294 del 23/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 23/12/2019), n.34294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9810-2013 proposto da:

EQUITALIA CENTRO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA EUSTACHIO

MANFREDI 17, presso lo studio dell’avvocato DAVID GIUSEPPE APOLLONI,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE MENDITTO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE UFFICIO CONTROLLI

(OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, Presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

CIGA HOTELS SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 118/2012 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata il 08/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/10/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

La società Ciga Hotels s.r.l. impugnava innanzi alla Commissione Tributaria di Ascoli Piceno tre intimazioni di pagamento sul presupposto della omessa notifica delle tre cartelle esattoriali emesse per il mancato versamento delle ritenute alla fonte e per IVA, IRAP, IRPEG, ILOR. I ricorsi venivano accolti dalla adita Commissione, con le sentenze nn. 167/07/09, n. 168/7/09, n. 169/07/09. L’Agente della riscossione impugnava le decisioni innanzi alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, sostenendo che la società contribuente aveva sempre avuto il proprio domicilio fiscale, dal 2002 al 2007, presso il luogo di notificazione delle cartelle. I giudici di appello, previa riunione, respingevano i gravami, con sentenza n. 118/4/12, ritenendo nulle le notifiche delle cartelle. Equitalia Centro S.p.A. ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo tre motivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso in adesione a Equitalia Centro S.p.A.. L’Agenzia delle entrate Riscossione, succeduta a titolo universale, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 1 e ss., ad Equitalia Centro S.p.A. ha presentato memorie. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione con memoria ha concluso per l’accoglimento del ricorso. La società Ciga Hotels S.r.l. non ha svolto difese. All’adunanza camerale del 23 ottobre 2018 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per consentire la notifica del ricorso per cassazione e del controricorso dell’Agenzia delle entrate, non essendo andate a buon fine in ragione del trasferimento dello studio del difensore in grado di appello, quale domicilio eletto per il giudizio di secondo grado.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia testualmente in rubrica: “Mancata considerazione delle difese e della posizione processuale di Equitalia Marche S.p.A.- Violazione del principio di integrità e di effettività del contraddittorio – Omessa pronuncia sugli appelli proposti dall’Agente della Riscossione – Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, atteso che la Commissione Triburaria Regionale avrebbe dovuto considerare necessariamente la posizione dell’Agente della riscossione, sia con riferimento alle complessive difese che ai documenti prodotti, sia nella parte motiva che in quella dispositiva. Si lamenta che nella motivazione della sentenza impugnata non si procederebbe a considerare e/o confutare le argomentazioni, in fatto e in diritto, svolte dalla difesa di Equitalia Marche s.p.a., nè si esaminerebbero i documenti versati in atti dal concessionario, decisivi per l’esame della fattispecie, nè si deliberebbe sull’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per essere gli atti prodromici perfettamente conosciuti alla ricorrente.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in subordine, violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e degli artt. 137 c.p.c. e ss., anche in combinato disposto con il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, dell’art. 145 c.p.c., nonchè violazione e/o falsa e/o erronea applicazione della disciplina in materia di notificazione degli atti tributari. Si argomenta che le cartelle di pagamento erano state indirizzate alla società contribuente e notificate presso il suo domicilio fiscale. Ritenuta, pertanto, la piena conoscenza della cartella di pagamento, anche a seguito di formale istanza di accesso da parte della società contribuente, nota alla contribuente anche perchè oggetto di intervento nell’ambito di procedure di esecuzione immobiliari, il ricorso proposto dalla stessa avverso le intimazioni avrebbe dovuto essere considerato inammissibile. Le cartelle di pagamento risulterebbero notificate presso il domicilio fiscale e ricevute da persone addette al ritiro ed una di queste sarebbe stata ricevuta da persona qualificatasi come direttore della struttura alberghiera.

3. Con terzo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Parte ricorrente si duole della mancata valutazione dei documenti acquisiti agli atti, delle deduzioni ed eccezioni svolte, tra cui quella di inammissibilità, rilevando illogicità e contraddittorietà della motivazione posta a fondamento del rigetto del ricorso per travisamento dei fatti.

Si lamenta che la Commissione Tributaria Regionale non avrebbe considerato la documentazione versata in atti dalla ricorrente, quali le relate di notificazione delle cartelle e soprattutto l’indicazione del domicilio fiscale, le risultanze delle indagini penali, le procedure esecutive e cautelari.

4. Per ragioni di priorità logica, va esaminato il secondo motivo di ricorso, riguardante l’asserita rituale notifica delle cartelle di pagamento presupposte alle impugnate intimazioni, eseguita presso il domicilio fiscale e non presso la sede della società.

La censura è fondata per le considerazioni che seguono.

a) Emerge dalla motivazione della sentenza impugnata che, nel corso del giudizio di appello, la società Ciga Hotel s.r.l. ha contestato la rituale notifica delle cartelle di pagamento, assumendo che le stesse siano state notificate in (OMISSIS) e non presso la sede legale della società che fino al 28.5.2002 si trovava in (OMISSIS), alla via (OMISSIS) e dal 25.2.2004 in (OMISSIS), alla (OMISSIS). Parte ricorrente e l’Agenzia delle Entrate (nel controricorso in adesione) hanno precisato che la notifica delle cartelle è stata eseguita presso il domicilio fiscale della società, (come indicato nella dichiarazione dei redditi) corrispondente con la sede effettiva ed operativa in cui era situato il complesso alberghiero (in (OMISSIS)) e su tale specifica circostanza, la società contribuente non ha dedotto alcunchè.

b) La Commissione Tributaria Regionale ha accertato che le cartelle di pagamento non sono state notificate nella sede della società, a (OMISSIS), via (OMISSIS) ma in (OMISSIS), che si assume essere stato dichiarato quale domicilio fiscale nella dichiarazione dei redditi dalla contribuente (pag. 6 sentenza impugnata). I giudici di appello, con accertamento in fatto, hanno precisato, in motivazione, che la sede legale della società era quella di (OMISSIS), a partire dal 25.2.2004, tale circostanza è stata provata nel corso del giudizio “mediante la visura storica della società allegata agli atti del ricorso di I grado” (v. motivazione sentenza impugnata).

c) La questione all’esame di questa Corte riguarda la validità della notifica della cartella di pagamento effettuata presso il domicilio fiscale della società indicato nella dichiarazione dei redditi (nella specie in (OMISSIS)) anzicchè presso la sede legale della società ((OMISSIS) in via (OMISSIS), e in via (OMISSIS), (OMISSIS)). Nella fattispecie, il domicilio fiscale e le sedi legali della società non sono coicidenti. Non è contestato che la società contribuente ha effettuato una valida elezione di domicilio indicandolo, come risulta dagli atti di causa, nella dichiarazione dei redditi.

d) L’art. 145 c.p.c., stabilisce che la notifica degli atti alle persone giuridiche deve essere eseguita presso la loro sede, “entro il domicilio fiscale” mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa, ovvero al portiere dello stabile in cui si trova la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli artt. 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare sia indicata la qualità e risultino specificati la residenza, domicilio e dimora abituale.

La norma speciale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, stabilisce una limitazione territoriale, secondo cui la notifica degli atti tributari va effettuata nel comune ove il contribuente ha il domicilio fiscale. La disciplina va letta in combinato disposto dell’art. 145 c.p.c.. Il suddetto art., comma 1, si riferisce alla sede intesa sia come sede legale, ovvero quella che risulta dall’atto costitutivo, dallo statuto, dal registro delle persone giuridiche etc., sia come sede effettiva, ovvero il luogo ove l’ente svolge prevalentemente la sua attività e dove si trovano la direzione e gli uffici degli amministratori.

Orbene, per consolidato orientamento di questa Corte, deve considerarsi valida la notificazione eseguita nella sede effettiva di una società, avente personalità giuridica, anzicchè nella sede legale, operando anche ai fini della disciplina delle notificazioni contenuta nell’art. 145 c.p.c., la Disp. di cui all’art. 46 cpv. c.c., secondo il quale, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della stessa anche quest’ultima (Cass. n. 2671 del 2009; Cass. n. 12754 del 2005; Cass. n. 267 del 2005).

E’ stato, altresì, puntualizzato che, ai fini della equiparazione di fronte ai terzi, ex art. 46 c.c., della sede effettiva a quella legale, deve intendersi per sede effettiva il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente e dove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti, ossia il luogo deputato e stabilmente utilizzato per l’accertamento dei rapporti interni e con i terzi in vista del compimento degli affari dell’ente medesimo (Cass. n. 7037 del 2004; Cass. n. 3620 del 2004).

In sostanza, come si è detto, l’esame degli ultimi arresti della giurisprudenza di legittimità evidenzia che, in tema di notificazione alle persone giuridiche ex art. 145 c.p.c., l’art. 46 c.c., ai sensi del quale, ove la sede legale sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede anche quest’ultima, con conseguente validità della notifica ivi eseguita, invece che presso la prima, a condizione che sia accertata l’esistenza di detta sede effettiva, ed in caso di contestazione grava sul notificante il relativo onere probatorio (Cass. n. 1248 del 2017; Cass. n. 21699 del 2017). Non risulta dagli atti del processo che su tale circostanza sia stata espressa alcuna contestazione.

Nè è contestato che la notifica delle cartelle è stata eseguita presso la sede dove si svolgeva prevalentemente l’attività della società (attività alberghiera) quindi non una sede secondaria.

e) Nel caso in esame, la notifica è stata eseguita non solo presso la sede dove si svolgeva prevalentemente l’attività della società (attività alberghiera), ma anche presso il domicilio fiscale dichiarato dalla società contribuente nella dichiarazione dei redditi.

Il domicilio fiscale svolge un ruolo determinante nel procedimento notificatorio degli atti tributari.

La notifica degli atti impositivi tributari, anche quando riguarda soggetti diversi dalle persone fisiche, non si sottrae alla regola generale, enunciata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, specificamente dal comma 1, lett. c), secondo cui, salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, detta notifica deve essere fatta nel Comune dove il contribuente destinatario dell’atto ha il domicilio fiscale.

Questa Corte ha precisato che gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa, entro l’ambito del domicilio fiscale, secondo la disciplina dell’art. 145 c.p.c., comma 1, (Cass. n. 1668 del 2013).

Si è, altresì, chiarito, con sentenza n. 8637 del 2012, che la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda, comunque, sul criterio del domicilio fiscale ” e sull’onere preventivo del contribuente di indicare all’Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni”; con la conseguenza che “il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e”.

Con riferimento al “domicilio fiscale”, va precisato che le società, generalmente, hanno domicilio fiscale nel comune in cui si trova la sede amministrativa o quella legale. In casi particolari, alla società che ne fa istanza l’Amministrazione finanziaria può consentire lo spostamento del domicilio fiscale in un comune diverso.

Sulla base dei rilievi espressi, questa Corte ritiene, alla luce degli illustrati principi, che: “la notifica di un atto tributario eseguita presso il domicilio fiscale di una società (nella specie, comunicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi) e non presso la sede legale, è ritualmente eseguita ed idonea a fare pervenire l’atto impositivo nella sfera giuridica del destinatario, dovendosi dare rilievo ai principi di legittimo affidamento e leale collaborazione (L. n. 212 del 2000, art. 10), che regolamentano i rapporti tra contribuente e Amministrazione fiscale, la quale, per la notificazione degli atti impositivi, fa affidamento sui dati riferiti dallo stesso contribuente (L. n. 212 del 2000, art. 10). Oltre al fatto che, come si è specificato, la notifica delle cartelle di pagamento, nella fattispecie era stata eseguita presso la sede dove la società svolgeva prevalentemente la propria attività alberghiera.

5. Con riferimento alla questione della ritualità della notifica eseguita a persona indicata nella relata come “addetta al ritiro”, questa Corte ha precisato che “ai fini della regolarità della notificazione a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede (art. 145 c.p.c., comma 1), senza che consti la previa infruttuosa ricerca del legale rappresentante e, successivamente, della persona incaricata di ricevere le notificazioni, è sufficiente che il consegnatorio si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall’incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. Ne consegue che, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno (Cass. n. 14865 del 2012; Cass. n. 15798 del 2010; n. 11702 del 2002).

A tale riguardo, con indirizzo condiviso, questa Corte ha chiarito che: “La Disp. dell’art. 46 c.c., secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest’ultima, vale anche in tema di notificazione, con la conseguente applicabilità dell’art. 145 c.p.c.. Ne consegue che, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario o postale risulti, in tali sedi, la presenza di una persona che si trovava nei locali, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare la mancanza di presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio” (Cass. n. 3516 del 2012). Pertanto, l’essersi la persona ricevente qualificata come addetta alla ricezione fa presumere che il soggetto consegnatario fosse effettivamente incaricato di prendere in consegna gli atti diretti alla destinataria società CIGA Hotel s.r.l. e, per essa, al suo legale rappresentante. Per superare tale presunzione, che come sopra precisato è ampiamente condivisa da questa Corte, non è sufficiente che il soggetto destinatario adduca (e provi) l’inesistenza di un rapporto di lavoro con la persona consegnataria. Si deve, invece, dimostrare che la persona ricevente non sia addetta ad alcun incarico per conto o nell’interesse del soggetto destinatario, nell’ambito dello stesso stabile (Cass. n. 5220 del 2014).

Tale prova, dal contenuto della motivazione della sentenza impugnata, non risulta essere stata nè offerta, nè allegata dalla società contribuente, la quale si è limitata a documentare l’inesistenza di un rapporto di lavoro, mediante la produzione nel corso del procedimento di primo grado di copia del libro matricola (v. pag. 7 sentenza impugnata con riferimento alla notifica eseguita a mani della sig. F.S.), mentre con riferimento alle notifiche eseguita a mani del sig. V.M. e del sig. M. indicati come “addetti al ritiro” (v. pag. 8 sentenza impugnata) non risulta dalla motivazione della sentenza impugnata essere stata neppure provata o allegata l’inesistenza di un rapporto di lavoro con le persone consegnatarie.

Da ultimo, un ulteriore argomento a sostegno della validità della notifica delle cartelle può essere tratto dall’indirizzo, ormai ampiamente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “la nullità della notifica è da considerare sanabile qualora, sebbene la notifica sia stata eseguita in luoghi o a persone diversi da quelli previsti dalla legge, sussista tra il destinatario della notifica e la persona cui la copia è stata consegnata un relazione, effetto della quale sia la normale conoscenza dell’atto da parte del destinatario “(Cass. n. 15747 del 2000; Cass. n. 18130 del 2003).

6. La Commissione Tributaria Regionale non ha fatto buon governo dei principi espressi, con la conseguenza che la sentenza va in parte qua cassata.

7. Dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso consegue l’assorbimento dei restanti, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, in diversa composizione, per l’esame di ulteriori questioni, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2019

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