Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34293 del 23/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2019, (ud. 03/10/2019, dep. 23/12/2019), n.34293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27337/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e

difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ope legis in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

L.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Luca Mariani,

elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio legale, in

Milano, via G.B. Pergolesi, n. 6;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 1791/2014, depositata il 7 aprile 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 ottobre

2019 dal Cons. Salvatore Leuzzi.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– In data 19 maggio 2011 veniva notificata al contribuente una cartella di pagamento, emessa a seguito di liquidazione del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, in relazione al modello unico 2008, presentato per l’anno d’imposta 2007, avente ad oggetto ripresa fiscale di importi dovuti a titolo di IVA, Ires e Irap;

– Nel ricorso avverso la cartella, il contribuente evidenziava che i dati esposti nel modello unico 2008 erano stati corretti mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, presentata il 30 settembre 2010; nella costituzione in giudizio, l’ufficio deduceva che la dichiarazione integrativa con la quale si era emendato l’errore nella dichiarazione d’imposta 2007 era da considerarsi tardiva a norma del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis;

– La sentenza della CTR in epigrafe ha respinto l’appello erariale, confermando la sentenza emessa dalla CTP di Milano n. 341/40/12, con la quale veniva accolto il ricorso del contribuente e, per l’effetto, annullata la cartella anzidetta;

– Il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle entrate è affidato a un solo motivo;

– Il contribuente si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– Con l’unico mezzo di censura si lamenta la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis, per avere la CTR erroneamente ritenuto che il termine annuale sancito dalla disposizione richiamata debba essere osservato a pena di decadenza nel solo caso in cui si intenda portare in compensazione il credito emergente dalla rettifica, con un debito del successivo periodo, anzichè in ciascun caso in cui il contribuente intenda far valere detto credito.

– Il motivo è infondato ed esige il rigetto.

– La CTR ha evidenziato come il recupero fiscale non tenesse in nessun conto la dichiarazione integrativa e il suo contenuto, sebbene il contribuente l’avesse presentata prima della scadenza del quadriennio e fosse pacifico che nessuna contestazione di merito gli fosse stata indirizzata dall’ufficio, dovendo, pertanto, ritenersi legittima con riferimento ai dati in essa contenuti.

– Su queste premesse accertate, all’assunto della ricorrente Agenzia, teso a valorizzare un’applicazione onnicomprensiva del termine decadenziale del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis, è d’uopo contrapporre il condiviso e radicato orientamento di questa Corte, riaffermato anche di recente (ex multis v. Cass.. 7389 del 2019; Cass. n. 11507 del 2018; Cass. n. 27583 del 2018; Cass. n. 30769 del 2018), nel solco dei principi espressi dalle sezioni unite (Cass., sez. un., n. 13378 del 2016) che in tema hanno chiarito che: “In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, se diretta ad evitare un danno per la P.A. (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8-bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria”.

– Nella prospettiva accolta dalle Sezioni Unite e reiterata nella giurisprudenza nomofilattica successiva, il sistema appare equilibrato a seguito dell’inserimento del comma 8 bis, comma aggiunto dal D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 2, che ha consentito al contribuente, a decorrere dall’1 gennaio 2002, di correggere errori od omissioni che si risolvano in suo danno (c.d. in bonam partem), apprestando per lo stesso una tutela distinta dalla domanda di rimborso e dal rimedi esperibili in sede giurisdizionale. La dichiarazione “integrativa” suddetta – per la stessa funzione attribuitale dalla norma – viene a saldarsi con la originaria dichiarazione presentata, modificando “ora per allora” il contenuto delle voci reddituali indicate. Il sistema normativo creatosi a seguito dell’introduzione dei commi 8 e 8 bis, consente quindi di distinguere, nell’ambito del cit. art. 2, i limiti e l’oggetto delle rispettive dichiarazioni integrative. Gli errori o omissioni in danno del contribuente possono essere emendati non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, portando in compensazione il credito eventualmente risultante. Il diverso campo applicativo delle norme in materia di accertamento (D.P.R. n. 600 del 1973; D.P.R. n. 322 del 1998), rispetto a quelle relative alla riscossione (D.P.R. n. 602 del 1973), comporta la necessaria distinzione tra la dichiarazione integrativa di cui all’art. 2, comma 8 bis, e il diritto al rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38. D’altra parte l’introduzione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis, non è stata accompagnata da alcuna modifica dello specifico regime dei rimborsi e la stessa lettera della norma non è per nulla incompatibile con l’autonomia del suddetto regime. Il comma 8 bis, ultimo periodo, nell’affermare che l’eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 11, evidenzia la specificità funzionale della dichiarazione integrativa confortando, nel contempo, l’esclusiva incidenza su di essa e sui relativi effetti del termine di decadenza per essa predisposto. Ne consegue che ove il contribuente opti per la presentazione della istanza di rimborso di cui all’art. 38 cit., verrà introdotto un autonomo procedimento amministrativo (in cui la istanza di parte costituisce l’atto di impulso della fase iniziale) del tutto distinto dalla attività di controllo automatizzato – formale ed in rettifica – originato dalla mera presentazione della dichiarazione fiscale.

– Nel caso concreto, la CTR non si è affatto discostata dai principi giuridici appena enunciati e argomentati, facendone anzi puntuale applicazione.

– Conclusivamente, il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura espressa in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 4.100,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2019

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