Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34290 del 23/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 23/12/2019), n.34290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– ricorrente –

contro

R.V., rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa

in calce al controricorso, dall’Avv. Renato Paparo, il quale ha

indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. Alessandra Flauti, alla via Giuseppe Avezzana n. 31 in

Roma;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 446, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale di Torino il 18.02.2014 e pubblicata il 20.03.2014;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consiglier

Paolo Di Marzio;

la Corte osserva.

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.V. proponeva istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate, in relazione alle ritenute operate sulle somme corrispostegli dal datore di lavoro quale incentivo all’esodo, ritenendo che l’imposizione dovesse essere applicata nella misura del 50% in quanto all’epoca aveva comunque superato l’età di 50 anni, anche se non di 55 anni, e la liquidazione era intervenuta sul fondamento di un accordo sindacale che risaliva al 1999.

Avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria, il contribuente ricorreva innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di (OMISSIS), che accoglieva il ricorso e disponeva procedersi al richiesto rimborso.

L’Agenzia delle Entrate impugnava la decisione innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che confermava la decisione di primo grado.

Avverso la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale ha proposto ricorso per cassazione l’Ente impositore, affidandosi ad un unico, articolato, motivo di ricorso. Resiste con controricorso il contribuente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Non sussistono le condizioni per procedere all’esame nel merito del ricorso. L’Agenzia delle Entrate, in prossimità della data fissata per l’udienza, ha infatti depositato una nota, che ha pure provveduto a notificare al contribuente, mediante la quale segnala che, a seguito di intervento in autotutela, il R. ha provveduto al “pagamento di quanto preteso”. In conseguenza la ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’impugnativa ed ha domandato dichiararsi l’intervenuta cessazione della materia del contendere. L’Ente impositore ha anche precisato che le parti sono concordi sulla compensazione delle spese del giudizio.

Le istanze proposte dalla ricorrente appaiono meritevoli di accoglimento. Non vi è luogo al pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, stante la natura della pronuncia. In conseguenza, la Corte.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio promosso dall’Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in conseguenza della cessazione della materia del contendere, e dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2019

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