Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3429 del 14/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3429 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: RUBINO LINA

SENTENZA

sul ricorso 11975-2008 proposto da:
CAPORALETTI GERMANO, elettivamente domiciliato in
ROMA, P.ZZA SABAZIO 31, presso lo studio
dell’avvocato RUBOLINO LUCA, rappresentato e difeso
dall’avvocato CARNEVALI PAOLO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
2435

PRINCIPI RITA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 16/2008 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 12/01/2008 R.G.N. 1232/2002;

Data pubblicazione: 14/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/12/2013 dal Consigliere Dott. LINA
RUBINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso

per l’inammissibilita’ del ricorso per sopravvenuta
carenza d’interesse.

2

R.g. 11975\2008

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

16 del 2008, depositata dalla Corte di Appello di Ancona in data 12.1.2008, notificata in
data 27.2.2008, nei confronti di Principi Rita.
Con tale sentenza la corte territoriale lo aveva condannato a risarcire i danni alla Principi
nella misura di euro 4.131,65,oltre rivalutazione ed interessi ed oltre alle spese del doppio
grado di giudizio.
Il ricorso è articolato in tre motivi. L’intimata non si è costituita.
In data 19.11.2013 il Caporaletti ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione.
In tale atto di rinuncia è dato ravvisare il venir meno del concreto interesse da parte del
ricorrente ad ottenere una pronuncia del giudice e, quindi, anche l’interesse al ricorso,
che ne condiziona l’ammissibilità.
Il ricorso va, in definitiva, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di
interesse.
Non si dà luogo a pronuncia sulle spese in difetto di costituzione della controricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della corte di
cassazione, il 13 dicembre 2013

il Consigliere estensore

Caporaletti Germano ha proposto tempestivo ricorso per la cassazione della sentenza n.

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